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Buongiorno
in riferimento a quanto in oggetto siamo a chiedervi se esiste una norma che stabilisce un tetto massimo di spesa per i rimborsi in oggetto e se , parallelamente in linea un una politca ambientale e green economy dei trasporti, possiamo suggerire , in quanto amministrazione, una modalità più idonea.
Ringrazio in anticipo e porgo ,
Distinti Saluti


Risposta

Con riferimento al quesito posto si chiarisce che in caso di incarico conferito ad esperti esterni ai sensi dell'art. 222 del codice civile per la determinazione dei compensi bisogna fare riferimento alla

C.M. 446 del 10/11/98 la quale al riguardo precisa che, qualora per la realizzazione di particolari attività di progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa si renda necessario il ricorso a personale esperto estraneo all'amministrazione statale, e per le quali non vi siano specifiche professionalità disponibili a realizzarle nella scuola o nelle altre istituzioni scolastiche, a tale personale spetta - previa stipulazione di specifico contratto di prestazione d’opera intellettuale, così come previsto dall'art. 40, comma 1, della legge 449/97- il compenso concordato tra le parti nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal Consiglio d’istituto.

Spetta dunque al consiglio d’istituto ai sensi del l’art.40, comma 2, del decreto n.44/2001 stabilire l’entità massima dei compensi da corrispondere agli esperti in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.

Di conseguenza il consiglio d’istituto potrebbe stabilire il compenso orario o forfetario da corrispondere all’esperto per ogni singolo progetto, in relazione al tipo di “esperto” e all’impegno professionale richiesto.

Il consiglio nel definire la modalità di corresponsione del compenso potrà decidere anche come rimborsare le spese. a piè di lista, ovvero nell'ambito di un compenso forfettario concordato comprensivo delle spese.

Nella definizione dei criteri utili riferimenti per definire la misura dei compensi possono essere le tariffe stabilite per i docenti universitari dal D.I. n.326 del 12/10/95, ovvero le tariffe stabilite dal Ministero del Lavoro con la circolare n.101/97 e n.41 del 5/12/2003, ovvero le tariffe stabilite dagli ordini professionali.

Fattura emessa da libero professionista iscritto alla propria cassa di previdenza con contributo alla Cassa del 4% (1)

Compenso per prestazione professionale

€ 1.500,00

Totale compenso

€ 1.500,00

Contributo alla Cassa di previdenza 4%

€ 60,00

Imponibile Iva

€ 1.560,00

Iva 22%

€ 343,20

Rimborso biglietto del treno

€ 30,00

Totale

€ 1.933,20

Ritenuta d'acconto 20% sul compenso tot

€ 300,00 (= 20% di € 1.500)

TOTALE NETTO da pagare

€ 1.633,20

COSTO PER LA SCUOLA 1.933,20

 

(1) Nel caso di prestazioni di lavoro autonomo effettuate da liberi professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria (ad esempio ingegneri, dottori commercialisti, ecc.), i compensi sui quali applicare la ritenuta Irpef devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che la normativa pone a carico del cliente.

Pertanto, l'ammontare di tali contributi (pari, in genere, al 2/4% del compenso) non costituisce reddito professionale e, quindi, non è soggetto a ritenuta. Di conseguenza, la base imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto deve essere determinata al netto dei contributi previdenziali dovuti.

Infatti, l'inquadramento fiscale del contributo previdenziale è desumibile dall'articolo 16 del D.L. n. 41/1995, in base al quale il contributo:

- concorre a formare la base imponibile IVA;

- non è soggetto ad IRPEF e, pertanto, non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto del 20%.

Nota: si ricorda che il contributo previdenziale integrativo applicato da parte degli iscritti all'albo professionale dei geometri è stato incrementato dal 2% al 4%; la nuova percentuale deve essere applicata alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2004. Inoltre, a partire dal 2005, è elevato dal 2% al 4% anche il contributo integrativo relativo alla categoria dei dottori commercialisti.  

(2) Il compenso non è assoggettato ad Irap per il principio del diritto tributario che lo stesso compenso non può essere assoggettato due volte allo stesso tributo in capo a due soggetti diversi.

Buongiorno
in qualità di DSGA neoassunta dell'IC xxx sono a porvi il seguente quesito: il contratto in oggetto è scaduto il 31 agosto 2024; nessuno delle parti ha fatto richiesta di rinnovo, anzi è nostra intenzione non rinnovare
.

Al momento il fornitore non ha provveduto al ritiro dai locali dei distributori nè la nostra amministrazione ne ha sollecitato il ritiro. A questo punto Vi chiediamo una consiglio su come formalizzare il rapporto con il fornitore in questo frattempo e almeno fino a quando saremo pronti con nuovo bando pubblico di affido del servizio al quale, chiediamo, siamo costretti , eventualmente, ad ammetterli essendoci state delle inadempienze contrattuali prontamente comunicate e lasciate inadempienti?

Spero di esser stata chiara,
Ringrazio anticipatamente.

Dal quesito che si riscontra, se non abbiamo male interpretato, si evince che la scuola aveva stipulato un contratto per i distributori di bevande e merende e che alla scadenza non è stato rinnovato. Di conseguenza al termine del contratto l'altro contraente avrebbe dovuto ritirare tutti i suo macchinari, cosa che non ha invece fatto e tanto meno la scuola lo ha diffidato a farlo.

Anzi da quanto si capisce sembra che i distributori hanno continuato a funzionare anche in assenza di contratto rinnovato.

A questo punto se così è si pone per la scuola un problema di come giustificare e sanare questa abusiva presenza dei macchinari a scuola.

 Sul punto, per trovare una via d'uscita dal momento che non esiste una proroga “contrattuale”, l'unica strada è quella di disporre una proroga “tecnica”.

La proroga c.d. “tecnica”, è prevista dall’art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, sussiste nel caso in cui la durata del contratto venga modificata dall’Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale.

Ne consegue che la proroga “tecnica” trova applicazione se concorrano una serie di condizioni; essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara; deve avere una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione; deve essere giustificata alla luce del fatto che l’interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l’igiene pubblica o ancora un grave danno dell’interesse pubblico.

Quindi si tratta di verificare se esistono le condizioni per fare una proroga tecnica, ovvero diffidare il contraente a provvedere allo sgombero dei suoi materiali

Buongiorno, nell’assegnazione dei Fondi MOF al mio istituto compare la voce Agenda Sud per un importo pari a 2000 euro. Ora questi fondi li contratto normalmente, o hanno una destinazione specifica e se si a chi vanno?
Grazie

RISPOSTA

Vanno destinati al miglioramento offerta formativa quindi per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, così come previsto dall’articolo 78, comma 7, lett. e), CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 pur sempre nell’ambito dei progetti e delle iniziative assunte per il dm 176/2023 di cui alla nota operativa n. 134894 del 21 novembre 2023.

Buongiorno,
sono da inserire in perlaPA gli incarichi conferiti in relazione ai PNRR (esperti,tutor interni o esterni)?
Ho trovato articolo nelle vostre riviste N.1 di Gennaio 2023 dove è specificato che gli incarichi di PON-FESR E FSE vanno inseriti, mentre nella rivista n.8 di Agosto 2024 non sono citati questi incarichi.
Come dobbiamo procedere? Grazie

Risposta

Sì vanno inseriti. Richiamando le linee guida dell'Unità di Missione del PNRR e alle FAQ pubblicate nell'area dedicata della Piattaforma FUTURA nelle quali è stato chiarito e specificato che gli incarichi conferiti al personale interno all'istituzione scolastica devono essere di tipo tecnico operativo, prestati come attività aggiuntiva oltre l'orario di servizio, ed al di fuori della funzione ordinariamente ed istituzionalmente esercitata.
Infatti, al personale ATA possono essere conferiti, nell’ambito del PNRR Scuola 4.0, incarichi retribuiti solamente per l’espletamento di mansioni che non rientrano nelle attività ordinarie proprie dei servizi generali, tecnici e amministrativi della scuola. Laddove quindi tali figure espletino mansioni specificatamente e strettamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR (come ad esempio la funzione di supporto tecnico e organizzativo al RUP, il collaudo tecnico-amministrativo, ecc. ecc.), non essendo queste ricomprese nei compiti e doveri d’ufficio, saranno oggetto di apposito incarico da inserirsi nell’Anagrafe delle Prestazioni.
Parimenti dicasi per le attività di Progettazione tecnica e Collaudo, nell’ambito del PNRR, svolte dal personale docente interno. Anche in questo caso, configurandosi quali attività che esulano dall’ordinaria funzione docente, si ritiene che i relativi incarichi debbano essere inseriti in Anagrafe delle prestazioni.
Tutti gli incarichi conferiti ai dipendenti (docenti e ATA) così come agli esperti esterni partecipanti al gruppo di progettazione e con funzioni di supporto finalizzato alla realizzazione del progetto del PNRR, trattandosi, nella fattispecie, di incarichi svolti al di fuori dei normali compiti d'ufficio e della funzione istituzionale rivestita, gli stessi debbano essere comunicati in Anagrafe delle prestazioni, sul portale PerlaPA, nel termine di quindici giorni dal conferimento, come indicato in premessa.

Diversamente non occorre inserire in Anagrafe (e quindi, per completezza, non vanno pubblicati in Amministrazione trasparente) tutti i compensi, assegnati dal dirigente scolastico e provenienti dal FIS, liquidati al personale (docente e ATA) per le attività di insegnamento, per attività funzionali e per attività aggiuntive previste dal PTOF e rientranti nella specifica previsione dell’art. 88 del CCNL 2007. Si ricorda infatti che l'art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
In senso analogico soccorre, anche l'interpretazione fornita in tema di pubblicazione dei dati sul sito dall'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione che con le FAQ (domande frequenti con relativa risposta) in merito agli obblighi di pubblicazione sui siti delle Amministrazioni Pubbliche alla luce del D.Lgs. n. 33 del 2013 c.d. "Decreto Trasparenza", pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha precisato che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 gli incarichi conferiti a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa.
Ogni incarico conferito ai dipendenti interni, non compreso nei compiti e doveri d’ufficio (cd. extra-istituzionale), debba essere invece oggetto di comunicazione telematica in Anagrafe delle prestazioni.

Da DS mi trovo a dover compilare la relazione illustrativa del programma annuale per definire obiettivi e destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Qualche schema di illustrazione già impostato?

Risposta

Il Ministero con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 ha fornito le annuali indicazioni per la predisposizione del Programma annuale per l’anno 2025 assegnando le risorse finanziarie su cui possono contare per pianificare le attività da realizzare nel prossimo esercizio finanziario.

Salvo possibili proroghe, come è avvenuto negli scorsi anni, il Programma Annuale 2025 deve essere predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del DSGA, e proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto ed ai Revisori dei Conti entro il 30 novembre 2024 (art. 5, comma 8 del D.I. 129/2018). Lo stesso dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto entro e non oltre il 31/12/2024 (art. 5, comma 9 del D.I. 129/2018). In mancanza di approvazione in tempo utile il dirigente ha l'obbligo di darne comunicazione al Direttore regionale per gli adempimenti di competenza e nel contempo attivare la gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente.

Trattandosi di un atto di gestione la redazione di questo fondamentale documento contabile rientra nei compiti del Dirigente scolastico, il quale come recita il regolamento di contabilità scolastica (art.5, comma 8), si avvale del supporto e della collaborazione del Direttore sga per la parte economico finanziaria, in quanto quest'ultimo è responsabile della tenuta delle scritture contabili, da cui bisogna attingere le informazioni per la rilevazione dei dati.

Il dirigente pertanto è partecipe, sia del procedimento di predisposizione del PTOF, in quanto deve tracciare gli indirizzi programmatici sulla base dei quali il collegio docenti predispone l'atto formale e il Consiglio d'istituto dispone successivamente l'approvazione, sia nella redazione del programma annuale, perché spetta al dirigente predisporre l'allocazione delle risorse finanziarie in modo finalizzato e coerente con il perseguimento degli obiettivi del PTOf.

Per motivare le scelte compiute e mettere in condizione gli organi di controllo di valutare la congruità delle scelte con le finalità istituzionali, il regolamento di contabilità scolastica prevede la predisposizione di una apposita relazione che accompagna il programma annuale che il Dirigente è chiamato a redigere in collaborazione con il direttore SGA.

Recita in proposito l'art.5, comma 7, del D.I. n.129/2018: Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi   da   realizzare   e   la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede finanziarie e quelli del precedente esercizio finanziario.

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Per uno schema sulla relazione illustrativa del programma annuale si veda il n. 11 della rivista Dirigere la scuola 2024 dell’articolo di Maria Rosaria Tosiani.