Siamo incerti sulla differenza tra lavori e servizi, ad esempio la ditta di impianti elettrici, in quale categoria è?

RISPOSTA

È una ditta di prestazione di servizi, non è un lavoro pubblico. I lavori pubblici implicano una manutenzione straordinaria. Mentre la prestazione di servizi ai sensi del codice civile è quella prestazione che, attraverso l’utilizzo di mezzi e attrezzature, realizza un servizio per conto del committente.

Se un esperto non ha PIVA può lavorare con le scuole?

RISPOSTA

Certo, come prestatore occasionale di opera intellettuale (art. 7 del d.lgs. 165/2001), non c’è bisogno di CIG né di fatturazione elettronica, solo della parcella.

Scrivo per avere un chiarimento sugli esami di Stato secondaria con sezione musicale

  • è corretto far partecipare a esame orale solo il docente di strumento interessato tra i 4? L’unico in grado di dare valutazione. E di conseguenza far firmare i compiti scritti solo ai docenti strumento interessati? 
  • ⁠ragionamento analogo per religione/alternativa alla religione

RISPOSTA

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi.

Detta Commissione si articolerà in tante Sottocommissioni quante sono le classi terze. Le Sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni Sottocommissione individua al proprio interno un Coordinatore, che ovviamente può essere delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria Sottocommissione.

Fanno altresì parte della Commissione d’esame anche gli eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale per le scuole Secondarie di Primo Grado ad indirizzo musicale e in sede di valutazione hanno diritto di voto per tutti gli alunni, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Ai sensi della C.M. n. 49 del 20/5/2010, Nota 14, i docenti di strumento musicale nelle scuole Secondarie di Primo Grado normali, NON ad indirizzo musicale, partecipano a tutte le riunioni della Commissione plenaria e della Sottocommissione di appartenenza e ratificano la correzione delle prove scritte, il colloquio pluridisciplinare e gli esiti dell’esame solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento dello strumento musicale.

Cita infatti testualmente la C.M. citata: “I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento.”

Salve,
purtroppo l’istituto comprensivo ha avuto poche iscrizioni all’indirizzo musicale per il prossimo anno scolastico. Ho timore che le poche iscrizioni comportino la perdita di detto indirizzo. Cosa posso fare per evitare ciò?

Risposta

Purtroppo non esistono altri criteri per giustificare l’apertura di un indirizzo. L’unica possibilità è di prospettare un'offerta formativa incoraggiante per nuove iscrizioni per l’anno prossimo (anche se oramai siamo molto in ritardo).

Buongiorno, nel nostro istituto per la linea intervento B - formazione linguistica docenti hanno previsto un corso CLIL in collaborazione con il partner Trinity College (inserito già nel progetto). Il nostro istituto è centro Trinity.
Trinity College è un'azienda del Regno Unito e non è registrata come azienda in Italia, non è tenuta ad aggiungere l'imposta di bollo sulle fatture che inviano a scuole e Centri in relazione agli esami, non è tenuta ad emettere fatture elettroniche in formato elettronico XML, non ha dipendenti in Italia soggetti al sistema DURC. Si chiede come deve comportarsi l'istituto per poter acquistare il suddetto corso e quali controlli dovranno essere fatti al fine di poter rendicontare correttamente la spesa.
L'Istituto dovrà comunque prendere un CIG anche se la fattura sarà cartacea, se la spesa sarà superiore a € 5000,00 come fare il controllo di Equitalia e qualora dai controlli emergessero delle irregolarità come dovrà comportarsi la scuola?
E' possibile rendicontare una fattura cartacea o dev'essere obbligatoriamente elettronica?
Per quanto riguarda gli altri controlli (agenzia delle entrate - casellario giudiziale - carichi pendenti- registro delle imprese - annotazioni riservate ANAC.........) è sufficiente acquisire agli atti le dichiarazioni della ditta o è necessario effettuare ulteriore controlli. Se sì come procedere?
Rimaniamo in attesa di Vs risposta.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, ovvero quali tipi di controlli effettuare per un’impresa estera, si rappresenta che, ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti di partecipazione, il codice dei contratti reca un elenco tassativo di mezzi di prova che possono essere chiesti direttamente agli operatori economici, ponendo, per il resto, in capo alle stazioni appaltanti l’onere di ricercare i documenti probatori d’ufficio. Orbene, in assenza di disposizioni codicistiche specifiche in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell’UE, si ritiene applicabile l’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000: in particolare, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. In alternativa, si ritiene opportuno chiedere direttamente al soggetto interessato la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. (Parere MIMS n. 1359/2022)

Titolare 18 ore assente per aspettativa fino a giugno 2024, su questo titolare abbiamo nominato supplenza breve fino al 7 giugno docente  A in maternita obbligatoria, su questa docente abbiamo nominato supplente B che dopo un giorno di servizio è entrata in interdizione anticipata, su questa abbiamo nominato supplente C che risulta essere l'unica entrata effettivamente in classe.

 la docente A il 9 aprile finisce l'obbligatoria e chiede congedo parentale, non incorre nella decadenza del contratto?  chi rimane in servizio? 

 La docente B andrà in indennità di nomina  N18  ??

 La docente C ??

 Si ringrazia anticipatamente 

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto si chiarisce che relativamente alle assenze per astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, in base all’art. 12 comma 2 del CCNL 2007 comparto scuola prevede che:Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.

Quindi, nel caso in cui la docente titolare dovesse prolungare la sua assenza (per qualsiasi ragione: malattia, congedo parentale, ecc.), ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL 2007, dal punto di vista del primo supplente, tale periodo è da considerarsi effettivamente prestato anche ai fini dell’eventuale proroga della supplenza. Di conseguenza, dovrà essere prorogato sia il contratto del primo supplente (in astensione obbligatoria) che al secondo supplente (in interdizione per gravi complicanze della gravidanza) oltre che a quello del docente effettivamente in servizio.

Il diritto alla proroga del contratto opera anche nel caso in cui cambi la tipologia dell’assenza del titolare in quanto ciò che rileva ai fini della proroga è esclusivamente la continuità dell’assenza del titolare.

Diversamente da quanto detto sopra, quando il primo supplente è assente per motivi diversi dall’astensione per maternità (es: congedo parentale), allora avrà diritto alla conferma solamente il docente effettivamente in servizio. Infatti, l’art. 7 comma 4 del DM 13 giugno 2007, che disciplina l’istituto della proroga prevede che essa spetta nei confronti dello stesso supplente già in servizio.

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Dunque la regola generale è che nel caso in cui vi sia un “supplente del supplente”, la proroga contrattuale spetti esclusivamente al docente che si trovi effettivamente in servizio il giorno della prima scadenza contrattuale. Come detto sopra, l’unica eccezione si ha nel caso in cui il primo supplente sia assente per interdizione obbligatoria o per gravi complicanze della maternità.