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Risorse da bilancio
Frequentemente le Istituzioni scolastiche finanziano attività di ampliamento dell'offerta formativa attraverso le risorse di bilancio, sulla base dei contributi versati dalle famiglie, o comunque attraverso risorse finanziarie prive di obbligo di destinazione. L'impiego di tali somme - che comporta spesso la rimunerazione di docenti e AATA - deve essere oggetto di contrattazione sindacale per quanto concerne i criteri? Lo chiedo perché trovo pareri discordi e letture più o meno estensive sia dell'articolo 45 del D. Lgsl 165/2001 sia del CNLL vigente, articolo 30, comma quattro, lettere c2) e c3). Taluni limitano la contrattazione al MOF e ai progetti nazionali ed europei, altri ampliano la prospettiva a tutte le risorse che concorrono al salario accessorio.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito che si riscontra è utile premettere la diversa configurazione impressa dalla legge al rapporto tra legge e contratto collettivo con il Decreto Legislativo 75/2017

La LEGGE è la principale fonte del rapporto di lavoro pubblico . Principio di inderogabilità delle disposizioni di legge rispetto al CONTRATTO COLLETTIVO.

La contrattazione collettiva disciplina solo il rapporto di lavoro e la valutazione della produttività

Le disposizioni di legge possono essere derogate dal contratto collettivo solo relativamente alle materie di contrattazione collettiva (art.2, co. 2 D.L.vo n.165/2001)

Ciò detto il CCNL all'art.3 non lascia margini di interpretazione in quanto richiama espressamente la norma di legge e le modalità in essa contenute: "i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale"

L'art.45 del D.l.vo n.165/2001, stabilisce le modalità di erogazione del salario accessorio e rende direttamente responsabile il dirigente sulla corretta erogazione dei compensi.

Pertanto, l' art.30 comma 4 lettera C3 indica che per i compensi accessori a carico del bilancio i criteri siano oggetto di contrattazione.

A nostro avviso pare corretto, estendere tale indicazione anche ai fondi elargiti dalle famiglie, perchè sempre di compensi accessori si tratta. Nel CCNL si parla in generale di "compensi accessori" specificando le casistiche dei fondi PCTO e i fondi nazionali ed europei. 

Anche per ragioni di trasparenza crediamo sia opportuno rendere note le modalità di assegnazione dei compensi al personale scolastico, sia esso docente che ATA. 

Gentilissimo Direttore, la scrivente, dirigente scolastica con la presente  gentilmente chiede il suo pregiato parere sulla seguente questione riguardante la contrattazione d'Istituto 24-25.  

“ l’individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente…”,

”il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali”

“l’onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità” dall’altra, nella medesima parte conclusiva, si esprime

“parere non favorevole in ordine alla compatibilità dei costi con le risorse all’uopo assegnate…con particolare riferimento all’individuazione delle risorse disponibili al PTOF…”.

Seguono una serie di osservazioni: eccessivi i compensi per le FF strumentali, troppe ore funzionali tenuto conto delle 40+40 inglobate nelle retribuzione, carenza di attività formative benché la legge 107 lo prescriva, responsabili di plesso non rientranti tra le attività formative, etc (soprattutto dal rappresentante MEF)

Firmata il giorno 26 novembre 2024 l’ipotesi di contratto integrativo a.s. 2024-2025,

  • Essa è stata inviata ai Revisori dei Conti, unitamente alla relazioni prescritte.
  • è stato effettuato in data 3 gennai 2025 dai  Revisori “Certificazione dell’ipotesi di contratto integrativo-”.
  • nelle Conclusioni del precitato parere,  da una parte si considera che
  • non risultano invece essere rilievi trasmessi in Ragioneria

Considerato il PARERE NON FAVOREVOLE, viene riconvocato il tavolo contrattuale 

1) POSSO STIPULARE la contrattazione  e INVIARLa ALL’ARAN LEGITTIMAMENTE IN PRESENZA DI VERBALE SOTTOSCRITTO SOLO DAL REVISORE MIM?

2) DEVO ALLEGARE nella Stipula le 2 nuove relazioni DS e DSGA

3) Nel predetto parere “si invitano la DS e il DSGA a voler verificare prima del pagamento dei compensi relativi ad "Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d CCNL 29/11/2007)" che le attività svolte siano eccedenti il monte ore delle attività funzionali.

Come fare al meglio ciò?


Autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445? Sia per quelle comprese nelle 40+40 che in quelle dei coordinatori?

 

RISPOSTA

Gentilissima

Il caso che mi ha prospettato presenta delle forti anomalie. siamo infatti in presenza di revisori che sconfinano dalle loro competenze eludendo il dettato della legge in materia di controlli. i revisori non hanno potere di controllo esteso all merito delle scelte compiute dall'istituzione scolastica. I revisori sono chiamati a fare esclusivamente un controllo di legalità finanziaria. Vale a dire che devono controllare la legittimità dell'impiego del budget per remunerare i compensi accessori previsti dal contratto collettivo o dalla legge senza sindacare le scelte di merito che attendono all'autonomia della scuola stabilire.

In pratica devono controllare che non si spenda di più di quanto siano i fondi assegnati, nonché la corretta determinazione del budget.

In questo senso la disciplina dettata dall'art. 40 bis, comma 1, D.L.vo n.165/2001 relativamente al controllo dei dai revisori dei conti.

Il dirigente, entro 10 giorni, sottopone l’ipotesi di accordo al controllo di legalità finanziaria allegando una specifica relazione tecnico- finanziaria redatta dal Direttore SGA e una propria relazione illustrativa secondo gli schemi stabiliti dalla RGS

A seguito del parere favorevole espresso dai revisori si procede alla firma dell'accordo definitivo.

Nel caso siano trascorsi 15 giorni, senza che siano stati comunicati rilievi da parte dei revisori il contratto integrativo diventa efficace e produttivo di effetti.

Se il parere dei revisori non è favorevole, vale a dire che, i revisori certificano che talune delle clausole comportano oneri non previsti, il dirigente comunica tali rilievi alle organizzazioni sindacali, ai fini della riapertura della contrattazione che deve avvenire entro 5 giorni.

Il parere espresso il 24 gennaio 2025 a rettifica del precedente va bene anche se a firma di un solo l Revisore. E' corretta e in linea con la legge il parere dato parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi… con le risorse all’uopo assegnate…con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge …”

Deve inviare all'ARAN la stesura definitiva dell'accordo con le relazioni definitive sulle quali è stato espresso il parere favorevole.

Mi corregga se quanto dico di seguito non è corretto: l'obbligo di segnalazione alla Procura della Corte dei Conti insorge solamente quando si viene a conoscenza del danno per l'erario.

L'infortunio non costituisce in sè un danno erariale, ma può esserne all'origine qualora sia avviato dalla famiglia un processo in sede civile per ottenere un risarcimento.

Se in sede civile è disposto il risarcimento, l'Amministrazione è dunque vittima di un danno erariale indiretto, per il quale può rivalersi, ai sensi della legge 312/1980, sul dipendente che ha causato il fatto.

Solo all'esito del processo scatta dunque l'obbligo di denuncia e non per ogni infortunio che si verifichi.

Risposta

Proprio così, in caso di condanna al risarcimento del danno il dirigente scolastico è tenuto ad inviare alla procura regionale della corte dei conti un dettagliato rapporto, per le valutazioni di competenza circa l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti dei presunti responsabili.

All'istituzione scolastica che abbia risarcito il danno al terzo (genitore) è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti del personale che si sia reso responsabile per dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza degli alunni.

La responsabilità per rivalsa può riguardare Il dipendente (docente, collaboratore scolastico o dirigente) a seconda del rispettivo ambito di responsabilità

Di conseguenza la Corte dei Conti può condannare il dipendente (docente, collaboratore scolastico o dirigente) a rifondere le somme liquidate dall’amministrazione a titolo di risarcimento danni, qualora venisse accertato il dolo o la colpa grave del dipendente che direttamente abbia cagionato l’evento dannoso (art.61, comma 2, della legge 11 luglio 1980 n.312).

Il giudizio di responsabilità può essere instaurato dal Procuratore regionale di propria iniziativa tutte le volte che lo ritenga necessario per la tutela degli interessi patrimoniali dello Stato o come spesso capita l’azione di rivalsa viene promossa a seguito di denuncia da parte dell'amministrazione danneggiata.

Qualora in sede di giudizio di responsabilità si accerti che la denuncia a carico del dipendente è stata omessa per dolo o per colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche il responsabile della omessa denuncia.

Il termine per adempiere all’obbligo della denuncia decorre da quando l’amministrazione ha subito il danno, cioè da quando ha operato l’effettivo esborso del risarcimento.

Nel caso di infortunio degli alunni l’obbligo della denuncia si realizza non nel momento in cui si è verificato l'incidente dell'alunno

  • ma da quando la scuola o la direzione scolastica regionale abbia corrisposto il risarcimento del danno;
  • ovvero, da quando la scuola abbia convenuto con il terzo l’entità del risarcimento attraverso il contratto di transazione;
  • ovvero, da quando la scuola sia stata condannata con sentenza passata in giudicato a corrispondere il risarcimento danni.

La responsabilità del dipendente non scaturisce in modo automatico sul solo presupposto che la scuola abbia indennizzato i terzi danneggiati, ma è stabilita caso per caso dalla Corte dei Conti, che ha giurisdizione piena ed esclusiva in materia di responsabilità patrimoniale dei dipendenti pubblici.

L’azione di risarcimento della Corte dei Conti si prescrive nel termine di cinque anni.

Di conseguenza, l’istituzione scolastica qualora sia stata condannata a risarcire il danno, nelle more del giudizio di responsabilità nei confronti del dipendente davanti alla Corte dei Conti, è opportuno, in via cautelativa, che notifichi al presunto responsabile un atto di costituzione in mora, con l’invito a rimborsare spontaneamente le somme dalla stessa liquidate, al fine di evitare il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti e la conseguente lievitazione della somma da pagare, gravata da interessi moratori, accessori ed altre spese di giudizio.

L’atto di messa in mora al presunto responsabile (presunto perché tale è da ritenersi il docente fino alla conclusione del giudizio di responsabilità della Corte dei Conti ) ha il duplice scopo:

  • manifestare l’intento della scuola di volersi rivalere nei confronti del dipendente;
  • evitare che il decorso del tempo possa determinare la prescrizione dell’azione di risarcimento.

Da parte del dipendente vi potrebbe essere anche l’interesse ad aderire al pagamento bonario del danno, specialmente nei casi in cui più evidente e indiscussa appaia la sussistenza della sua responsabilità dolosa o colposa, perché ciò servirebbe ad evitare che il risarcimento venga gravato da interessi, accessori ed altre spese che inevitabilmente conseguono ad un giudizio avente buona probabilità di concludersi in modo sfavorevole per il dipendente stesso.

Vorrei sapere se è autorizzabile un contratto part time su supplenza breve e saltuaria ( 30 giorni ) di un docente curriculare e quali sono i riferimenti normativi per il dirigente scolastico nel caso dell'autorizzazione o della mancata autorizzazione di part time su supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Grazie

Risposta

  • Autorizzazione del part-time: Per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, il docente può richiedere il part-time, ma è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico. In questi casi, il regime orario deve essere compatibile con l’organizzazione dell’orario scolastico.
  • Normativa di riferimento:
    • Decreto Legislativo n. 297/1994, articolo 25, che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità dell'organizzazione del servizio scolastico.
    • CCNL Scuola 2016-2018, articolo 39, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore scolastico.
    • Legge n. 183/2010 (collegato lavoro), che regola il rapporto di lavoro flessibile nel pubblico impiego.
    • Decreto Legislativo n. 61/2000, per quanto riguarda il part-time in generale.
  • Ruolo del dirigente scolastico: Il dirigente deve valutare:
    1. Le esigenze didattiche e organizzative della scuola.
    2. La possibilità di assicurare la continuità didattica agli studenti.
    3. L'impatto del part-time sull'orario complessivo della cattedra.

Criteri per la decisione del dirigente scolastico

  • L'autorizzazione è legata alla valutazione della fattibilità in base all’orario delle lezioni, alla distribuzione delle ore e alle esigenze didattiche della classe.
  • Se il dirigente nega l’autorizzazione, deve motivare chiaramente la decisione con un provvedimento scritto, richiamando i criteri di incompatibilità o di pregiudizio alle attività scolastiche.

Conclusioni

  • Per supplenze brevi e saltuarie: Il contratto part-time è ammissibile, ma dipende dalla compatibilità con l’orario scolastico.
  • Per supplenze annuali: L’autorizzazione al part-time richiede una valutazione più articolata delle esigenze della scuola, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Buongiorno,
per incassare contributi da imprese è necessario emettere avviso con pagopa o è possibile fornire l'IBAN della Scuola?
Grazie molte D.s.g.a

Risposta

L'art.1, comma 6 del Decreto legge n.152/2019 stabilisce l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamenti abilitati i usare esclusivamente la piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 30 giugno 2020.

Il mancato adempimento dell’obbligo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16.

Pertanto, dopo il 30 giugno 2020, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica amministrazione.