Buongiorno
la nostra scuola, a causa di vari eventi che ne hanno impedito un'alternativa, ha acquistato un servizio di trasporto da una Ditta che ha residenza fiscale nella Repubblica di S.Marino. Dovendo procedere al saldo della fattura come procediamo con la ricerca e attribuzione del CIG? Nelle opzioni in elenco in ANAC manca proprio la Repubblica di San Marino. Come possiamo procedere?
Grazie
Cordiali Saluti

Risposta

In risposta al quesito posto si segnala che la Repubblica di San Marino è un Paese extracomunitario in quanto non fa parte del territorio dell’Unione Europea. Operare con questo Paese richiede pertanto l’applicazione di una particolare procedura, sia per quanto riguarda le operazioni attive sia per quelle passive.

Le fatture emesse da operatori di San Marino verso soggetti passivi italiani devono essere emesse in formato elettronico e gli stessi potranno:

  • non esporre l’IVA, nel qual caso l’imposta sarà assolta dal cessionario italiano con il meccanismo del reverse charge;
  • esporre l’imposta in fattura, in questo caso l’IVA riscossa dovrà essere versata dall’operatore Sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.

Nelle operazioni passive senza addebito d’imposta, l’integrazione ai sensi dell’Art. 17, comma 2 DPR 633/1972 deve obbligatoriamente essere effettuata dal 01.07.2022 in modalità elettronica con i seguenti documenti:

  • TD17 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di servizi;
  • TD19 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di beni.

Per le pubbliche amministrazioni, tuttavia l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 379/2022, chiarisce che per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, la PA potrà continuare a integrare le fatture ricevute da soggetti esteri, analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio, liquidando la relativa imposta come ha sempre fatto.

Relativamente al Cig, ad avviso di chi scrive va richiesto normale Cig all’operazione di acquisto di beni e servizi da San Marino, non rinvenendosi ipotesi derogatorie specifiche all’obbligo generale di CIG né nella determina AVCP n. 4/2011 né nella più recente delib. n. 556/2017 dell’ANAC né nelle FAQ pubblicate dall’ANAC in merito ai casi di esenzione del CIG.