Buongiorno
in riferimento a quanto in oggetto siamo a chiedervi se esiste una norma che stabilisce un tetto massimo di spesa per i rimborsi in oggetto e se , parallelamente in linea un una politca ambientale e green economy dei trasporti, possiamo suggerire , in quanto amministrazione, una modalità più idonea.
Ringrazio in anticipo e porgo ,
Distinti Saluti


Risposta

Con riferimento al quesito posto si chiarisce che in caso di incarico conferito ad esperti esterni ai sensi dell'art. 222 del codice civile per la determinazione dei compensi bisogna fare riferimento alla

C.M. 446 del 10/11/98 la quale al riguardo precisa che, qualora per la realizzazione di particolari attività di progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa si renda necessario il ricorso a personale esperto estraneo all'amministrazione statale, e per le quali non vi siano specifiche professionalità disponibili a realizzarle nella scuola o nelle altre istituzioni scolastiche, a tale personale spetta - previa stipulazione di specifico contratto di prestazione d’opera intellettuale, così come previsto dall'art. 40, comma 1, della legge 449/97- il compenso concordato tra le parti nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal Consiglio d’istituto.

Spetta dunque al consiglio d’istituto ai sensi del l’art.40, comma 2, del decreto n.44/2001 stabilire l’entità massima dei compensi da corrispondere agli esperti in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.

Di conseguenza il consiglio d’istituto potrebbe stabilire il compenso orario o forfetario da corrispondere all’esperto per ogni singolo progetto, in relazione al tipo di “esperto” e all’impegno professionale richiesto.

Il consiglio nel definire la modalità di corresponsione del compenso potrà decidere anche come rimborsare le spese. a piè di lista, ovvero nell'ambito di un compenso forfettario concordato comprensivo delle spese.

Nella definizione dei criteri utili riferimenti per definire la misura dei compensi possono essere le tariffe stabilite per i docenti universitari dal D.I. n.326 del 12/10/95, ovvero le tariffe stabilite dal Ministero del Lavoro con la circolare n.101/97 e n.41 del 5/12/2003, ovvero le tariffe stabilite dagli ordini professionali.

Fattura emessa da libero professionista iscritto alla propria cassa di previdenza con contributo alla Cassa del 4% (1)

Compenso per prestazione professionale

€ 1.500,00

Totale compenso

€ 1.500,00

Contributo alla Cassa di previdenza 4%

€ 60,00

Imponibile Iva

€ 1.560,00

Iva 22%

€ 343,20

Rimborso biglietto del treno

€ 30,00

Totale

€ 1.933,20

Ritenuta d'acconto 20% sul compenso tot

€ 300,00 (= 20% di € 1.500)

TOTALE NETTO da pagare

€ 1.633,20

COSTO PER LA SCUOLA 1.933,20

 

(1) Nel caso di prestazioni di lavoro autonomo effettuate da liberi professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria (ad esempio ingegneri, dottori commercialisti, ecc.), i compensi sui quali applicare la ritenuta Irpef devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che la normativa pone a carico del cliente.

Pertanto, l'ammontare di tali contributi (pari, in genere, al 2/4% del compenso) non costituisce reddito professionale e, quindi, non è soggetto a ritenuta. Di conseguenza, la base imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto deve essere determinata al netto dei contributi previdenziali dovuti.

Infatti, l'inquadramento fiscale del contributo previdenziale è desumibile dall'articolo 16 del D.L. n. 41/1995, in base al quale il contributo:

- concorre a formare la base imponibile IVA;

- non è soggetto ad IRPEF e, pertanto, non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto del 20%.

Nota: si ricorda che il contributo previdenziale integrativo applicato da parte degli iscritti all'albo professionale dei geometri è stato incrementato dal 2% al 4%; la nuova percentuale deve essere applicata alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2004. Inoltre, a partire dal 2005, è elevato dal 2% al 4% anche il contributo integrativo relativo alla categoria dei dottori commercialisti.  

(2) Il compenso non è assoggettato ad Irap per il principio del diritto tributario che lo stesso compenso non può essere assoggettato due volte allo stesso tributo in capo a due soggetti diversi.