Qualora un dipendente vincitore di concorso presso la stessa amministrazione o amministrazioni dello stesso o altro comparto rientri in servizio dopo essersi avvalso del diritto alla conservazione del posto presso l’amministrazione di provenienza ai sensi dell’art. 94, comma 10, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, è possibile riattribuire allo stesso le ferie maturate e non usufruite al momento delle dimissioni?

Risposta

Nel regime generale delle incompatibilità previste per i pubblici dipendenti, fondato sul principio di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, l’istituto della conservazione del posto senza retribuzione rappresenta una particolare tutela.

In coerenza con tale principio, la vincita di un concorso pubblico - sia nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza che in amministrazioni dello stesso o altro comparto - produce un effetto novativo sul rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti da quello di cui il lavoratore era precedentemente titolare, il quale, nel rispetto del principio di esclusività, ha l’onere di rassegnare le dimissioni presso l’amministrazione precedente per instaurare un nuovo rapporto di lavoro.

Ne discende che la tutela dell’art. 94, comma 10, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 relativamente al diritto alla conservazione del posto (senza retribuzione per la durata del periodo di prova formalmente prevista nell’amministrazione dove lo stesso è risultato vincitore del concorso pubblico) si concretizza con il diritto ad una riammissione in servizio, con conseguente stipula di un nuovo contratto di lavoro.

Pertanto, le eventuali giornate di ferie maturate e non godute prima della risoluzione del rapporto di lavoro cessano di essere nella disponibilità del dipendente interessato. A tal proposito giova richiamare l’attenzione sulla normativa legislativa vigente in materia di divieto di monetizzazione delle ferie nonché sulla relativa giurisprudenza che offre adeguati strumenti gestionali utili ad una corretta gestione delle ferie, la cui scrupolosa applicazione consente di evitare situazioni di ferie residue maturate e ancora non godute all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.