Buongiorno, nel nostro istituto per la linea intervento B - formazione linguistica docenti hanno previsto un corso CLIL in collaborazione con il partner Trinity College (inserito già nel progetto). Il nostro istituto è centro Trinity.
Trinity College è un'azienda del Regno Unito e non è registrata come azienda in Italia, non è tenuta ad aggiungere l'imposta di bollo sulle fatture che inviano a scuole e Centri in relazione agli esami, non è tenuta ad emettere fatture elettroniche in formato elettronico XML, non ha dipendenti in Italia soggetti al sistema DURC. Si chiede come deve comportarsi l'istituto per poter acquistare il suddetto corso e quali controlli dovranno essere fatti al fine di poter rendicontare correttamente la spesa.
L'Istituto dovrà comunque prendere un CIG anche se la fattura sarà cartacea, se la spesa sarà superiore a € 5000,00 come fare il controllo di Equitalia e qualora dai controlli emergessero delle irregolarità come dovrà comportarsi la scuola?
E' possibile rendicontare una fattura cartacea o dev'essere obbligatoriamente elettronica?
Per quanto riguarda gli altri controlli (agenzia delle entrate - casellario giudiziale - carichi pendenti- registro delle imprese - annotazioni riservate ANAC.........) è sufficiente acquisire agli atti le dichiarazioni della ditta o è necessario effettuare ulteriore controlli. Se sì come procedere?
Rimaniamo in attesa di Vs risposta.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, ovvero quali tipi di controlli effettuare per un’impresa estera, si rappresenta che, ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti di partecipazione, il codice dei contratti reca un elenco tassativo di mezzi di prova che possono essere chiesti direttamente agli operatori economici, ponendo, per il resto, in capo alle stazioni appaltanti l’onere di ricercare i documenti probatori d’ufficio. Orbene, in assenza di disposizioni codicistiche specifiche in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell’UE, si ritiene applicabile l’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000: in particolare, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. In alternativa, si ritiene opportuno chiedere direttamente al soggetto interessato la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. (Parere MIMS n. 1359/2022)