Scrivo per avere un chiarimento sugli esami di Stato secondaria con sezione musicale
- è corretto far partecipare a esame orale solo il docente di strumento interessato tra i 4? L’unico in grado di dare valutazione. E di conseguenza far firmare i compiti scritti solo ai docenti strumento interessati?
- ragionamento analogo per religione/alternativa alla religione
RISPOSTA
Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi.
Detta Commissione si articolerà in tante Sottocommissioni quante sono le classi terze. Le Sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni Sottocommissione individua al proprio interno un Coordinatore, che ovviamente può essere delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria Sottocommissione.
Fanno altresì parte della Commissione d’esame anche gli eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale per le scuole Secondarie di Primo Grado ad indirizzo musicale e in sede di valutazione hanno diritto di voto per tutti gli alunni, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
Ai sensi della C.M. n. 49 del 20/5/2010, Nota 14, i docenti di strumento musicale nelle scuole Secondarie di Primo Grado normali, NON ad indirizzo musicale, partecipano a tutte le riunioni della Commissione plenaria e della Sottocommissione di appartenenza e ratificano la correzione delle prove scritte, il colloquio pluridisciplinare e gli esiti dell’esame solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento dello strumento musicale.
Cita infatti testualmente la C.M. citata: “I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento.”