In vista dell’imminente data del 30/06/2025 che porrà fine, da parte delle scuole statali, all’utilizzo della PCP per acquisti sotto i 5.000,00, siamo a chiedere una VS interpretazione relativamente al parere MIT n. 3218/2025. Il MIT esprime parere favorevole all’utilizzo di PAD certificate al posto del ME.PA per tutti quegli acquisti diretti tra i 5.000,00 ed i 140.000,00 valido per tutte le amministrazioni pubbliche ad esclusione però delle amministrazioni statali centrali nonché delle Scuole ecc.., sostenendo che in base all’art 1, comma 450, L. 296/2006 le scuole abbiano l’obbligo di ricorrere per tutti gli acquisti al MEPA. In realtà se si legge attentamente detto articolo sembrerebbe invece che le scuole siano escluse da tale obbligo! Resta inteso che per le scuole l’obbligo di acquisto permane in caso di esistenza di Convenzioni Consip attive e per i soli acquisti di beni informatici/connettività. Ricorre al MEPA e non a PAD certificate per acquisti diretti di importo minimo comporta un aggravio di tempo e di lungaggine burocratica per le scuole già oberate di lavoro ed al collasso totale. Ci si chiede come mai il MIT sia incorso in automatismi normativi non previsti nell’ordinamento? Abbiamo rivolto lo stesso quesito al MIT, ma ad oggi non abbiamo ottenuto risposta. Forse avvalersi di consulenze o di pareri giuridici esterni in merito alla questione, potrebbe contribuire a dare un giusto ed inequivocabile chiarimento alla normativa vigente. Siamo Vs clienti e speriamo di ottenere una risposta o contributo oggetto di opportune riflessioni, cordialmente.

RISPOSTA

Per rispondere al quesito posto si segnala che ad avviso di chi scrive per le istituzioni scolastiche è possibile utilizzare una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli affidamenti diretti, purché la PAD sia conforme ai requisiti normativi e certificata, in particolare, secondo le linee guida AGID. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha confermato che l'utilizzo della PAD certificata è equivalente al MEPA per gli affidamenti diretti di importo inferiore a determinate soglie, a condizione che la piattaforma rispetti i principi di trasparenza e tracciabilità. 

Le stazioni appaltanti possono utilizzare piattaforme alternative al MEPA, come la propria PAD certificata, purché questa risponda ai requisiti normativi previsti e fermo restando l’obbligo di ricorrere al Mercato elettronico per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche indicate dall’art.1, comma 450, della legge n. 296/2006.

Il comma 450 della legge 296/2006 prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 comma 1 del regolamento dpr 207/2010.

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs 165/2001, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.

A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018)

Per cui ad avviso di chi scrive le istituzioni scolastiche sono escluse dall’obbligo MEPA.

A chiarire come procedere nel caso di affidamenti diretti, ad esempio per i servizi sotto soglia è il supporto giuridico del MIT con il parere del 30/1/2025 n. 3218 in risposta a una SA che ha chiesto se sia possibile ritenere l'uso della PAD certificata della stazione appaltante equivalente all'uso del MEPA per un affidamento diretto di un servizio di importo inferiore a 140mila euro, ai sensi dell'art. 62 del d.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Spiega il MIT che la disciplina degli affidamenti sotto soglia fa espressamente salva l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica (art. 48, comma 3 dello stesso Codice Appalti 2023). L'articolo 62 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevede che le SA facciano ricorso agli strumenti di approvvigionamento digitale anche per gli affidamenti sotto soglia, inclusi mercati elettronici come il MEPA e altre piattaforme telematiche di negoziazione, purché siano certificate e garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.

Si fa presente che per PAD certificata si intendono “Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici” (art. 25, co. 1, D.Lgs. 36/2023).

Con riferimento alla fruizione dei 3 giorni mensili, relativi ai permessi della legge 104 /92, si chiede se una figlia (anni 26) ne possa beneficiare per assistenza al padre, anche in presenza di altri familiari tra cui la coniuge.
Si ringrazia e si attende risposta

 RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto si premette che il diritto a fruire dei 3 giorni di premesso di cui all’art. 33, 3° comma della Legge 104/1992 spetta a parenti ed affini solo per assistere persone con handicap caratterizzato da situazione di gravità e in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere.

Per rispondere al quesito se la figlia può fruire dei permessi anche in caso di presenza in ambito familiare di parenti o affini di primo e secondo grado che possono provvedere all'assistenza, la risposta è si.

Sulla questione in senso favorevole si è pronunciato sia il Ministero del lavoro con l’interpello del 26.6.2014, n. 19, sia la giurisprudenza.

Al Ministero del Lavoro è stato domandato se l'estensione a parenti o affini al terzo grado di parentela del diritto a richiedere la fruizione di tre giorni di permesso mensile possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell'assistito, di parenti o affini di primo e secondo grado in grado di assisterlo?

Il ministero del lavoro ha fornito la soluzione partendo dal seguente enunciato: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

Dal quanto sopra si evince che sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità prioritariamente il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado.

Solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni di impossibilità e cioè abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti, è concesso il diritto di assistenza anche al parente o affine entro il terzo grado.

Il ministero chiarisce quindi che a seguito dell'utilizzo nella norma della congiunzione disgiuntiva: «... qualora i geni­tori o il coniuge ...», le condizioni di impossibilità ad assistere il disabile da parte di uno dei genitori o del coniuge si devono intendere riferite ad uno solo dei soggetti indicati.

Di conseguenza il Ministero del lavoro precisa che un parente o affine di terzo grado può assistere un fami­liare affetto da disabilità grave anche quando, all’'interno del nucleo familiare, uno solo dei genitori o il coniuge della persona da assistere rientra in una delle condizioni di impossibilità previste dalla nor­ma, non rilevando la presenza nell'ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado che siano anch'essi nelle condizioni di assisterlo.

Sulla questione come dicevamo anche la Corte di Cassazione civile sez. lav. con la sentenza del 22/12/2014, n. 27232, ha chiarito che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o che possa provvedere all'assistenza del parente non escluda di per sé il diritto ai tre permessi mensili retribuiti, non potendo in tal modo frustrarsi lo scopo perseguito dalla legge ed essendo presumibile che, essendo il lavoratore impegnato con il lavoro, all'assistenza del parente provveda altra persona, mentre è senz'altro ragionevole che quest'ultima possa fruire di alcuni giorni di libertà, in coincidenza con la fruizione dei tre giorni di permessi del lavoratore (nella specie, la Corte ha riconosciuto il diritto ai tre giorni di permesso mensile ex art. 33 l. n. 104 pur in presenza di una colf).

 

Per ricevere contributi da Aziende e/o Associazioni, il tipo di pagamento Pagopa è l'unico possibile verso le Pubbliche Amministrazioni?

RISPOSTA

Relativamente al quesito posto PagoPA è obbligatorio per qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni . Tuttavia il Garante della concorrenza e del mercato, con l'atto di segnalazione n. 4007/2020 inviato al Presidente del Consiglio dei ministri ed all'Anci, ha fornito delle importanti precisazioni in merito all'obbligo di avvalersi solo del sistema PagoPa per i pagamenti in favore delle amministrazioni.

A parere del Garante l'introduzione di questo obbligo non preclude la possibilità per i prestatori di servizi di pagamento e, quindi anche per gli enti impositori, di utilizzare altri canali. Ciò è chiarito dalle «Linee guida Agid per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici», le quali prevedono espressamente che gli enti impositori possono affiancare alla piattaforma anzidetta il modello F24, fino a quando non sarà integrato anch'esso in PagoPa, la domiciliazione bancaria - Sepa Dircet Debit, eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con PagoPa e non sostituibili in quanto la loro messa a disposizione è imposta dalla legge e la riscossione per cassa.

Senza dimenticare che lo stesso articolo 2-bis del Dl 193/2020 prevede PagoPa come una delle possibilità alternative per la riscossione delle entrate comunali, accanto al conto di tesoreria, i conti postali e altri strumenti elettronici di pagamento e che, in alcuni casi, è la stessa legge a prevedere esclusivamente specifiche forme di pagamento alternative.

Per cui, per rispondere alla domanda posta, ad avviso di chi scrive di norma si è tenuti al pagamento tramite PagoPa, anche se alle condizioni sopra esposte,si possono continuare ad utilizzare altri strumenti di pagamento.


Buongiorno,
gli obblighi di pubblicazione per i DS sono:
l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
il curriculum;
i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;
gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti

è da pubblicare la situazione patrimoniale personale (dichiarazione redditi)? Grazie per la risposta Cordiali saluti

Risposta

Come si ricorderà l'obbligo di pubblicazione della situazione relativa ai redditi e al patrimonio personale dei dirigenti pubblici ivi compresi i dirigenti scolastico era stato previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 " le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali"

L'ANAC, Autorità anticorruzione, è intervenuta più volte sulla questione fornendo linee guida per l'attuazione di tale obbligo, precisando che non tutti i dati devono essere pubblicati, ma solo quelli strettamente collegati all'espletamento dell'incarico.

Ma nonostante le precisazioni dell'ANAC le polemiche sono state sull'argomento numerose.

La questione a seguito di una richiesta del TAR Lazio alla Corte Costituzionale di esaminare la legittimità della norma che aveva sancito l'obbligo si è risolta con l'autorevole intervento della stessa Corte con la sentenza n.20 de l2019.

La Corte nel dichiarare la illegittima della succitata disposizione ha affermato che la pubblicazione riguarda soltanto i dirigenti che ricoprono incarichi apicali.

Di conseguenza, è stato abrogato l’obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali, ivi compresi quindi anche i dirigenti scolastici.

La Corte ha mantenuto per tutti i dirigenti pubblici  l’obbligo di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici. A giudizio della Corte non vanno, invece, pubblicati i dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, in quanto non necessariamente collegati all’espletamento dell’incarico affidato.

Pertanto, per i Dirigenti scolastici sono rimasti obbligatoriamente da pubblicare i seguenti dati:

  • l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  • i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;
  • gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  • i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  • gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.

Il Dirigente del nostro Istituto Scolastico ha ricevuto, da parte dell'INAIL una sanzione pecuniaria in relazione alla ritardata denuncia di un sinistro accaduto ad un alunno durante l'attività di educazione fisica. Il pagamento della sanzione è coperto dalla Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dall'Istituto? In alternativa, la sanzione può essere pagata direttamente dall'Istituto per conto del Dirigente?

In premessa, è bene ricordare che le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Le sanzioni hanno carattere punitivo, afflittivooltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt. 24 e 26 del Codice Penale.

Le polizze assicurative

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile, prevedono il risarcimento al terzo che ha subito il danno per responsabilità dell’assicurato. La pena pecuniaria, invece, è finalizzata alla punizione diretta del trasgressore e dev'essere pagata dal trasgressore medesimo alla Pubblica Amministrazione competente.
Il pagamento della sanzione da parte dell'assicuratore infatti, annullerebbe il carattere tipico della sanzione.
Alla luce di quanto sopra, all'Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze. A nostro parere, quindi, non esistono gli estremi per il rimborso assicurativo in relazione alla sanzione erogata dall’INAIL.

Chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa?

Nel merito della possibilità che la sanzione possa essere pagata direttamente dall'Istituto, anche in questo caso ci sentiamo di escludere questa possibilità. Il Dirigente Scolastico è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi tenuto a pagare direttamente la sanzione emessa nei suoi confronti.
L'Art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce il principio della “personalità della pena” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione. Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. 

Resta tuttavia inteso che qualora il Dirigente, con ordine di servizio, abbia precisamente indicato l'onere dell'adempimento al personale preposto, potrà rivalersi nei confronti del dipendente inadempiente.

La denuncia di infortunio all'INAIL

Per quanto concerne i termini di presentazione della denuncia di sinistro, è bene precisare che le 48 ore utili per la denuncia all’INAIL decorrono dalla data di ricezione del certificato medico. In questi casi farà sempre fede il protocollo interno dell’Istituto.
È comunque opportuno fare alcune precisazioni:

  • In osservanza del CNNL - Comparto scuola, il dipendente dell’Istituto (Personale Docente o Non Docente), è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro l’assenza per infortunio (o malattia) entro l’inizio dell’orario di servizio. Non è specificato il termine entro il quale il dipendente debba consegnare il certificato medico o in alternativa il numero di protocollo, che corrisponderà al numero della pratica inviata all’INAIL dal medico curante o dal Pronto Soccorso, tuttavia, traslando quanto indicato all’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 è buona norma non superare i 5 giorni dalla data del sinistro;
  • L’INAIL, con gli opportuni distinguo, considera gli studenti dei “dipendenti particolari” dell’Istituto, tuttavia, non essendoci in questo caso un “contratto di lavoro”, i termini perentori per la consegna della certificazione medica non sono precisamente individuabili. Potrà quindi capitare che il certificato medico di infortunio possa essere recapitato alla scuola anche in un periodo successivo a quello obbligatorio per il dipendente regolarmente assunto;
  • Per l'inoltro della denuncia di sinistro le Amministrazioni Scolastiche hanno l’obbligo dell’utilizzo del Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI). Il mancato funzionamento dell’applicazione telematica non può essere impugnato dall'Amministrazione per la mancata o ritardata denuncia. In questo caso la scuola dovrà, quindi, procedere alla comunicazione via PEC utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’INAIL.

Per ogni approfondimento ricordo che tutti gli aspetti normativi e procedurali relativi alla denuncia di infortunio sono reperibili sul sito dell’INAIL.

Ricorso verso la sanzione amministrativa

Esistono casi in cui la sanzione è stata erogata per mancata o carente documentazione (es.: senza certificato medico o numero di protocollo del Pronto Soccorso).
Alla sanzione erogata in caso di denuncia con documentazione “parziale”, potrebbe essere opposto un ricorso. La procedura di denuncia, infatti risulta comunque espletata, seppur in modo incompleto.
Resta tuttavia inteso che ogni caso è a sé stante e, di per sé,il ricorso non garantisce in assoluto la revoca automatica della sanzione pecuniaria.