Il nostro Istituto per l'organizzazione dei viaggi di Istruzione, con l'obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, acquista i biglietti aerei, l'albergo ed eventuali servizi accessori, direttamente, senza passare dall'Agenzia di Viaggio. Nel caso si verificasse un annullamento del volo per colpa della Compagnia Aerea o di over-booking dell'albergo la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302, si sono apportate significative modifiche alla normativa relativa al "turismo organizzato". Questo nuovo quadro legislativo, applicabile a tutti i contratti conclusi dal 1° luglio 2018, ha ampliato le responsabilità degli organizzatori e degli intermediari nella gestione e vendita dei pacchetti turistici, introducendo un maggiore livello di tutela per i consumatori.

Le figure coinvolte nel turismo organizzato

Una delle principali novità riguarda la definizione delle figure coinvolte e il concetto stesso di “pacchetto turistico”. L’organizzatore del viaggio è la persona fisica o giuridica che fornisce, in nome proprio e dietro corrispettivo, un insieme di servizi turistici quali trasporto, alloggio o altre prestazioni non accessorie, con l’obiettivo di creare un pacchetto “all-inclusive”. L’organizzatore può operare direttamente o attraverso intermediari. È importante sottolineare che questa figura può essere sia un soggetto pubblico che privato.

L’intermediario, invece, è colui che, anche senza scopo di lucro o professionalità specifica, si occupa di vendere o procurare pacchetti turistici o singoli servizi in cambio di un corrispettivo.

Il Decreto definisce il pacchetto turistico come la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici (ad esempio volo e alloggio) destinati al medesimo viaggio o vacanza. Questa combinazione può essere proposta da un unico soggetto, anche attraverso contratti separati o tramite piattaforme online, purché sia venduta a un prezzo forfettario o presentata sotto la denominazione di “pacchetto” o termini simili.

La responsabilità degli istituti scolastici

Il Decreto Legislativo prevede implicazioni importanti anche per gli istituti scolastici che organizzano viaggi d’istruzione. Quando una scuola combina due o più servizi turistici (ad esempio il volo e l’alloggio), anche se acquistati separatamente, assume il ruolo di organizzatore del viaggio. In questa veste, l’istituto ha obblighi specifici nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, tra cui:

  • Fornire copia del contratto del pacchetto turistico;
  • Informare in maniera esaustiva sugli aspetti organizzativi del viaggio;
  • Garantire soluzioni alternative e assistenza in caso di difficoltà;
  • Assicurare il rientro o la prosecuzione del viaggio in situazioni problematiche.

L’ampliamento della responsabilità dell’organizzatore

Con l’Art. 42, il legislatore ha notevolmente ampliato la sfera di responsabilità dell’organizzatore. Questo è tenuto a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali e a gestire eventuali disservizi. In caso di risoluzione del contratto, ad esempio, l’organizzatore deve provvedere al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente, senza ritardi ingiustificati e senza costi aggiuntivi.

Inoltre, qualora il rientro non sia possibile, l’organizzatore è tenuto a sostenere le spese per l’alloggio necessario, purché di categoria equivalente a quella prevista dal contratto, fino a un massimo di tre notti (o un periodo superiore, se previsto dalle normative europee sui diritti dei passeggeri).

Un altro aspetto rilevante è che l’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la propria responsabilità, se il fornitore del servizio di trasporto non può avvalersi delle stesse giustificazioni secondo le normative europee applicabili.

Il profilo assicurativo

Organizzare un viaggio d’istruzione comporta rischi che non rientrano generalmente nelle polizze di Responsabilità Civile stipulate dagli istituti scolastici per le attività ordinarie. Pertanto, se una scuola decide di assumere il ruolo di organizzatore, è consigliabile sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile professionale specifica, a tutela dei rischi connessi all’attività. Occorre comunque osservare che il costo di questo tipo di assicurazione non è standardizzato e varia in relazione sia al volume complessivo dei viaggi organizzati che agli eventuali danni risarciti.

Tuttavia la stipula di questo tipo di copertura è decisamente controverso in quanto la scuola, tecnicamente, non è un'Agenzia di Viaggio e la copertura specifica potrebbe essere contestata dal personale ispettivo con il rischio di rimborso per danno erariale.

In merito alle polizze assicurative standard per i viaggi d’istruzione, queste solitamente coprono l’annullamento del viaggio per infortunio o malattia, ma non prevedono la cosiddetta "riprotezione" del viaggiatore, che rimane un onere esclusivo dell’organizzatore.