Buongiorno, alla luce delle disposizioni di cui al CCNL 2019/2021, art. 30, comma 4, lettera c4) (secondo le quali "Sono oggetto di contrattazione integrativa [...] a livello di istituzione scolastica [...] i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019"), chiedo se sia ancora esercitata dal Comitato di valutazione - di cui al novellato art. 11 del D.Lgs. 297/94 - la funzione in ordine all'individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti. Grazie.

RISPOSTA

Il quesito che mi pone ha un fondamento perchè nonostante le disposizioni che si sono succedute e le connesse questioni sindacali sull'avversione al bonus docenti, permangono tuttora indirizzi applicativi nelle scuole non sempre coerenti

Come si ricorderà il comma 126 della legge n.107/2015 aveva previsto l’istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un apposito fondo di 200 milioni di euro annui per la valorizzazione del personale docente di ruolo.

Il bonus, così è stato subito denominato, nel sistema delineato dal legislatore aveva l’esclusiva finalità di attribuire un’incentivazione economica ai docenti ritenuti meritevoli. Il bonus aveva natura di retribuzione accessoria.

Il compito di effettuare l’individuazione dei meritevoli era stata assegnata in via esclusiva al dirigente scolastico, che aveva l’onere di motivare l’attribuzione del bonus assumendo come punto di riferimento i criteri elaborati dal Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 della legge n.107/2015.

Tale innovazione, come si ricorderà ha avuto vita breve per la dura opposizione dei sindacati che hanno intravisto in tale operazione un eccessivo potere dei dirigenti che avrebbe potuto generare discriminazioni tra lo stesso personale.

Di conseguenza, il legislatore per pacificare gli animi, con la legge di bilancio 2020, precisamente con l’art. 1, comma 249, della L. 160 del 27.12.2019, ha stabilito che «le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione ».

Quindi questo fondo originariamente destinato a remunerare il merito è confluito nel fondo MOF – fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Non si parla più di soli docenti e di valorizzazione del merito ma di risorse oggetto di contrattazione integrativa d'istituto, come d’altronde lo sono tutte le risorse che costituiscono l'ammontare del FIS, destinate a tutto il personale scolastico, docenti e ATA con l'obiettivo di retribuire anche altre attività non più legate necessariamente all’attività di insegnamento.

Spetta ora alla contrattazione integrativa d'istituto decidere come utilizzare queste risorse individuando le attività e le prestazioni del personale docente e ATA che si ritiene di valorizzare.

Pertanto le novità si sviluppano su due binari: innanzitutto sembra pacifico che tali risorse possono essere utilizzate non necessariamente per la valorizzazione dei docenti ma per ogni attività volta a migliorare l’offerta formativa; possono, inoltre, essere destinate tanto ai docenti quanto al personale Ata e secondo parametri ben definiti “a priori” in contrattazione.

L’entusiasmo iniziale che portò a vedere in questo cambiamento normativo una riduzione della discrezionalità del Dirigente Scolastico e delle funzioni del Comitato di Valutazione, ha dovuto ben presto scontrarsi con plurime resistenze.

In primo luogo l’Associazione Nazionale Dirigenti ha continuato mettendo la questione su un piano di validità normativa e soprattutto di interpretazione letterale dell’espressione “ulteriore vincolo di destinazione” venuto meno, sostenendo che il bonus premiale continua ad essere per i dirigenti uno strumento di incentivazione e di miglioramento per il corpo docente e per tanto deve sempre essere rimesso alla sua discrezionalità contemperata dal Comitato di Valutazione e ripartito secondo criteri definiti “a posteriori” o “a consuntivo” dallo stesso anche a rischio di far residuare delle economie.

L’ANP vede nel venir meno del vincolo di destinazione operato dalla legge di bilancio 2020, la possibilità di remunerare anche il personale Ata e non solo i docenti, come invece era accaduto in passato, e tra l’altro non solo quelli di ruolo ma anche quelli a tempo determinato, ma continua a ritenere vigente la L. 107/2015 e in particolare il comma 129 per le competenze del Comitato.

Di conseguenza, secondo la loro visione, in sede di contrattazione deve essere definita solo la quota di ripartizione del fondo di valorizzazione da attribuire ai docenti e agli ATA e le risorse devono comunque essere indirizzate a premiare il merito sulla base di criteri concreti di attribuzione stabiliti dal Comitato di Valutazione ex post.

Tutto sommato sembrerebbe una sorta di cambiamento solo apparente, per non cambiare poi di molto nella sostanza rispetto a quanto fin ora vigente.

Dall’altro lato questa posizione si scontra con quella sindacale (e a onor di chiarezza non di tutti i Sindacati rappresentativi del Comparto Scuola) la quale, invece, vorrebbe portare sul tavolo della contrattazione integrativa d’Istituto sia la precisa quantificazione delle risorse da ripartire tra le due categorie (Ata e docenti) sia i criteri concreti di attribuzione, eliminando totalmente ogni ruolo decisorio al Comitato di Valutazione.

Le OOSS del comparto scuola ritengono dunque, al contrario, totalmente abrogato il comma 129 art. 1 L. 107/2015.

è chiaro, dunque, il clima di confusione nel quale si è proceduto alla contrattazione Integrativa d’Istituto negli anni a seguire.

Nulla quaestio ovviamente in quelle realtà dove il Dirigente e le RSU sono riusciti a raggiungere un accordo pacificamente; situazione ben più grave, invece, si è venuta a creare in quei casi di forte conflittualità tra le parti tali da poter sfociare anche nella mancata stipulazione con successiva applicazione della procedura ex art. 40 comma 3 ter, D.Lgs. 165/2001.

In una simile realtà caratterizzata dal combinato disposto di norme pattizie e legislative citate ritenute o meno vigenti, dai vuoti normativi in materia e dalle posizioni contrastanti tra i vari soggetti operanti, portatori di interessi differenti, resta ancora una volta in capo al Dirigente Scolastico il delicato compito di proporre la soluzione migliore che riesca a contemperare insieme sia la propria posizione che quella delle RSU d’Istituto, delle OOSS rappresentative di comparto e non per ultimo le aspettative dei possibili destinatari (Ata e docenti).

Nelle more di un auspicabile chiarimento riguardo la corretta interpretazione e applicazione del novellato portato dalla legge, ad oggi non ancora pervenuto, ogni Istituto continua pertanto ad “autogestirsi”affrontando la tematica di non poco conto nella più totale autonomia.

In conclusione, in ogni Istituzione scolastica viene applicata la modalità “dettata” dalla forza in gioco avente maggiore peso contrattuale

In pratica in questi anni si sono sviluppati due modi di operare;

MODALITA’ DI CONTRATTAZIONE CONDIVISA DALL’ASSOCIZIONE NAZIONALE DIRIGENTI A SEGUITO DELLE NOVITA’ NORMATIVE

Attribuzione delle risorse comunicate con Nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie;

In sede di contrattazione d’Istituto il Dirigente, le RSU d’Istituto e le OOSS rappresentative stabiliscono l’esatta quantificazione delle risorse da ripartire tra le due categorie (Ata e docenti) e i “criteri generali” per la ripartizione delle risorse del FMOF con riferimento in particolare alla valorizzazione (art. 22 c. 4 lett.c CCNL 2016/2018);

Approvato il Contratto Integrativo d’Istituto, a fine anno scolastico, la quota di valorizzazione destinata ai docenti verrà ripartita sulla base delle tabelle di valutazione fissate dal Comitato di Valutazione e dunque definite a posteriori.

MODALITA’ DI CONTRATTAZIONE CONDIVISA DAI SINDACATI DEL COMPARTO SCUOLA

Attribuzione delle risorse comunicate con Nota del Ministero dell’Istruzione –Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie;

In sede di contrattazione d’Istituto il Dirigente, le RSU d’Istituto e le OOSS rappresentative stabiliscono l’esatta quantificazione delle risorse da ripartire tra le due categorie (Ata e docenti) e la destinazione delle risorse (non necessariamente destinandole a premiare il merito ma potendole anche mescolare alle altre voci del MOF). Nel caso in cui ugualmente si decida di optare per la premialità, è sempre in questa sede che devono essere pattuiti i criteri concreti di ripartizione, dunque a priori.

Il Comitato di Valutazione perde ogni ruolo in materia, continuerà a riunirsi per la valutazione dell’anno di prova dei docenti e per le richieste di riabilitazione a seguito di sanzioni disciplinari (D.Lgs. 297/1994).