Titolare 18 ore assente per aspettativa fino a giugno 2024, su questo titolare abbiamo nominato supplenza breve fino al 7 giugno docente A in maternita obbligatoria, su questa docente abbiamo nominato supplente B che dopo un giorno di servizio è entrata in interdizione anticipata, su questa abbiamo nominato supplente C che risulta essere l'unica entrata effettivamente in classe.
la docente A il 9 aprile finisce l'obbligatoria e chiede congedo parentale, non incorre nella decadenza del contratto? chi rimane in servizio?
La docente B andrà in indennità di nomina N18 ??
La docente C ??
Si ringrazia anticipatamente
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si chiarisce che relativamente alle assenze per astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, in base all’art. 12 comma 2 del CCNL 2007 comparto scuola prevede che:Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.
Quindi, nel caso in cui la docente titolare dovesse prolungare la sua assenza (per qualsiasi ragione: malattia, congedo parentale, ecc.), ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL 2007, dal punto di vista del primo supplente, tale periodo è da considerarsi effettivamente prestato anche ai fini dell’eventuale proroga della supplenza. Di conseguenza, dovrà essere prorogato sia il contratto del primo supplente (in astensione obbligatoria) che al secondo supplente (in interdizione per gravi complicanze della gravidanza) oltre che a quello del docente effettivamente in servizio.
Il diritto alla proroga del contratto opera anche nel caso in cui cambi la tipologia dell’assenza del titolare in quanto ciò che rileva ai fini della proroga è esclusivamente la continuità dell’assenza del titolare.
Diversamente da quanto detto sopra, quando il primo supplente è assente per motivi diversi dall’astensione per maternità (es: congedo parentale), allora avrà diritto alla conferma solamente il docente effettivamente in servizio. Infatti, l’art. 7 comma 4 del DM 13 giugno 2007, che disciplina l’istituto della proroga prevede che essa spetta nei confronti dello stesso supplente già in servizio.
Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
Dunque la regola generale è che nel caso in cui vi sia un “supplente del supplente”, la proroga contrattuale spetti esclusivamente al docente che si trovi effettivamente in servizio il giorno della prima scadenza contrattuale. Come detto sopra, l’unica eccezione si ha nel caso in cui il primo supplente sia assente per interdizione obbligatoria o per gravi complicanze della maternità.