Buongiorno,
in relazione al caso di un alunno che procuri danno al patrimonio dell'Istituzione scolastica (ad es: danneggiamento di un banco al punto da renderlo inservibile), si configura esclusivamente una responsabilità disciplinare, i cui esiti sono normati dal regolamento d'istituto, oppure insorge anche una responsabilità di tipo civile? In questo secondo caso, chi ha titolarità ad agire contro il danneggiante presso il giudice civile?
Cordialmente

RISPOSTA

Dipende dalla regolamentazione del Patto educativo di corresponsabilità e nel regolamento d’istituto circa l’obbligo delle famiglie di risarcire i danni, in tal senso già si era espresso il Ministero con la Nota 3602 del 31 luglio 2008.

In tal modo ai genitori (o chi ne fa le veci) verrà richiamato l’impegno a ristorare la scuola dei danni derivati dal comportamento colpevole dei loro figli, purché sia chiaro però che tale obbligo esiste fondamentalmente in base al codice civile e che quindi in tali atti viene semplicemente richiamato.

Riguardo all’entità del risarcimento, la cosa potrà essere definita in modo equitativo dalla scuola stessa (es. riferimento al costo di ripristino e, se si tratta di bene distrutto, del valore dello stesso tenuto conto del degrado d’uso).

I genitori potranno, in presenza della clausola del risarcimento dei danni di cui sopra, non sottoscrivere il patto o, pur avendolo firmato, rifiutarsi poi di adempiere all’impegno sottoscritto: ribadiamo, al riguardo, che tali obblighi preesistono al patto (sono nel codice civile).

Inoltre, con riferimento ai genitori che non intendano sottoscrivere il patto con la clausola del risarcimento o che, comunque, siano poi refrattari ad onorare l’impegno assunto, il dirigente potrà richiamare anche quanto affermato nella predetta nota n.3602/2008 che di seguito si riporta: “Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti personalmente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata prevenire comportamenti illeciti”.

Circa poi i danni cagionati da alunni per i quali agli atti della scuola ci sia una certificazione relativa alla “problematicità” del comportamento, va da sé che di tale situazione si potrà tenere conto, conformemente al regolamento di disciplina, in sede di procedimento disciplinare; un’analoga attenzione potrà essere prestata anche in sede di definizione del “quantum” da richiedere per il risarcimento del danno.