Il nostro Istituto scolastico, per ragioni di carattere ammi nistrativo e contabile, non ha ancora ottemperato al paga mento del premio della polizza integrativa, scaduto da alcune settimane. Essendo comunque stato stipulato il contratto as sicurativo, in caso di sinistro, l’assicurato potrà comunque avere il risarcimento o l’inden nizzo del danno?

Prima di entrare nel dettaglio della domanda, occorre ricorda re che tutte le polizze assicurati ve sono contratti a titolo onero so. In altre parole, il contratto assicurativo ha come premessa essenziale e indispensabile il pa gamento di un premio. Soltanto dietro il versamento di un pre mio, infatti, la Società assicura trice assume il rischio previsto dalla polizza. L’aspetto normativo L’Art. 1882 del Codice Ci vile recita: «L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato […]». Ne deriva che l’assicura zione è operante esclusivamente a fronte del pagamento del pre mio. Le conseguenze relative al mancato o ritardato pagamen to del premio sono indicate nell’Art. 1901 del Codice Civile. In questi casi: «[…] l’assicura zione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto». Il mancato pagamento del premio, quindi, comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente pagherà il dovuto. Non solo, il mancato paga mento della polizza determina l’insorgere in capo all’assicu ratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Il ter zo capoverso dello stesso arti colo, recita: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicura tore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la ri scossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del pre mio relativo al periodo di assi curazione in corso, e al rimborso delle spese». Anche quando l’as sicuratore non si attivi per recu perare il premio nel tempo pre visto e quindi il contratto venga risoluto, conserva comunque il diritto alla riscossione. L’Art. 2952 del Codice Civile, circa la prescrizione, prevede: «Il diritto al pagamento delle rate di pre mio si prescrive in un anno dalle singole scadenze». Le specifiche condizio ni contrattuali Come abbiamo visto, la nor ma prevede che le polizze as sicurative siano operanti dal momento del pagamento del premio. Questo aspetto, tutta via, non pregiudica il fatto che le Società assicuratrici possano disporre all’interno del con tratto delle deroghe a favore dell’assicurato. Nelle polizze integrative scolastiche, infatti, una delle deroghe più diffuse riguarda proprio i termini per il pagamento del premio. Per venire incontro alle esigenze specifiche del mercato scolasti co, molte Società assicuratrici prevedono una dilazione nel pagamento del premio fino a 90 giorni. Questa, tuttavia, non è una regola generale, alcune prevedono tempi più brevi, altre la applicano esclusivamente per il pagamento del premio degli studenti. Occorrerà, quindi, va lutare con estrema attenzione le condizioni sottoscritte. In tutti questi casi le garanzie sono co munque regolarmente operanti, anche se potrebbe restar sospesa la liquidazione del risarcimento e/o dell’indennizzo fino all’av venuto pagamento del premio. La fatturazione elet tronica Un ulteriore aspetto, legato al pagamento delle polizze sco lastiche, riguarda l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Am ministrazione. La normativa di riferimento è, per tutte le Pub bliche Amministrazioni, quella contenuta nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. La formale richiesta di fatturazione elettronica ed un eventuale ri tardo nell’emissione della stessa, non potrà, in nessun caso, es sere addotta come motivazione per il ritardato o mancato paga mento del premio. L’assicuratore potrebbe, a propria discrezione, consentire un’eventuale ulterio re dilazione del termine di pa gamento del premio, ma anche quest’aspetto dev’essere precisa mente richiesto e ratificato.

A cura di Valentino Donà su Dirigere la scuola n.9