In tale ultima ipotesi, fermi restando gli obblighi di comunicazione e certificazione descritti ai precedenti punti, è bene sottolineare che il riconoscimento del trattamento economico di malattia è subordinato all’avvenuta presentazione all’INPS dell’originale della certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa, debitamente “legalizzato” dalla rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.

La legalizzazione della certificazione di malattia può avvenire anche in un momento successivo, sempre entro i termini di prescrizione annuale.

I dati da indicare nel certificato sono i medesimi di quelli sopra riportati.

Sono esenti dalla succitata legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.

È bene ricordare, infine, che l’osservanza delle formalità sopra descritte è importante non soltanto ai fini del riconoscimento del trattamento economico di malattia, ma anche per i possibili riflessi sul rapporto di lavoro: l’omissione delle stesse, infatti, è suscettibile di far venir meno la giustificatezza dell’assenza e, conseguentemente, di legittimare l’adozione, da parte del datore di lavoro, di provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore (addirittura il licenziamento per giusta causa, nei casi in cui l’assenza ingiustificata del lavoratore si protragga per molti giorni).

Sulle modalità di documentazione si richiama l'ordinanza n. 24697/2022 della Corte di Cassazione, in cui si precisa che il certificato medico redatto all’estero (nel caso specifico, Marocco), privo della cosiddette “Apostille”, ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

I Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja (esclusi i Paesi dell’UE e quelli non facenti parte dell’Unione ma che hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi) sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.

Per aumentare il livello di sicurezza dei propri dati si suggerisce di cambiare spesso la propria password e di sceglierla in modo accurato.Può sembrare strano, ma ancora oggi le password più usate sono le meno sicure. Per esempio molti ancora usano sequenze di numeri come “123456”, oppure nomi scritti in maniera speculare “pastaatsap”, modalità queste ben note alla cybercriminalità.Aumento della casualità tra lettere e numeri, anche se questo fa aumentare il problema della successiva memoria.Per agevolare questo inconveniente si suggerisce l'utilizzo di acronimi di una pass phrase, ad esempio “Il Mio Cane Tea Di 3 Anni Mangia Mattina e Sera” che diventa IMCTD3AMMS. Un'altra soluzione può essere quella dell'uso di generatori di password, anche disponibili in rete, come C Tools Secure Password Generator, Strong Password Generator e Password Savy. Sicuramente ciò che contribuisce alla nostra sicurezza informatica è la scelta di password che non contengano dati personali, o di familiari, o di animali domestici, facilmente rintracciabili sui social network, così come la non immissione della stessa password su diversi siti o social.

L’organizzazione dei dispositivi informatici

L'implementazione operativa delle misure di sicurezza nelle scuole richiede un forte impegno da parte dei Dirigenti Scolastici e uno stretto coordinamento con i responsabili tecnici, poiché è loro responsabilità promuovere azioni di diverso tipo, che coprono sia la consapevolezza dei rischi e delle sfide della sicurezza sia la determinazione delle misure più appropriate. Diversi tipi di azioni che coprono sia la sensibilizzazione dei rischi e delle sfide della sicurezza, sia la determinazione delle tecniche mezzi tecnici e tecnologie in grado di rispondere all'evoluzione di questi rischi. Queste azioni devono essere sostenute a lungo termine ed essere completate, in particolare, da misure tecniche rafforzate in modo che gli alunni possano accedere alle risorse Internet senza mettere in pericolo se stessi o minacciando l'integrità della rete scolastica. L'attuazione di queste poche azioni tende a dimostrare che la sicurezza dei minori, pur essendo già parzialmente presa in considerazione nei servizi educativi. servizi educativi, deve essere ulteriormente sviluppata, in particolare attraverso le azioni specificate di seguito. 

Le competenze tecniche e le risorse necessarie

Per aiutare gli insegnanti e guidare gli alunni nell'uso di Internet è necessario controllare i documenti consultati e le informazioni fornite. Questo inquadramento dell'attività si basa su due aspetti: la formazione e la sensibilizzazione sulla specificità di Internet per tutti gli attori della scuola, e un controllo delle informazioni consultate.

  • Per la pedagogia: durante una lezione, l'insegnante potrebbe voler sviluppare l'esplorazione delle risorse Internet da parte dei suoi alunni in modo indipendente. Il docente responsabile dell'attività non può accompagnare ogni alunno per tutto il tempo, quindi questa pratica deve essere supervisionata per permettere un uso il più possibile arricchente.

  • Per la protezione dei minori: un certo numero di siti può presentare un contenuto nocivo o addirittura illegale per gli alunni minorenni o per l'intera comunità educativa. La navigazione libera su Internet è un processo di spostamento da un sito all'altro, a volte senza collegamenti tra loro. Per evitare l'accesso a siti inappropriati (per esempio pornografici, pedofili, xenofobi, razzisti, antisemiti, violenti, …), la navigazione in Internet deve essere controllata. È quindi essenziale mettere in atto una politica sulla navigazione in Internet.

Qualsiasi fornitura di documenti implica una scelta e quindi una selezione nel contenuto, così come nella forma, verso l'interesse dell'allievo. Sembra quindi naturale ed essenziale che le scuole abbiano i mezzi per accompagnare e controllare l'uso di Internet nel contesto educativo.

Rapporti scuola-famiglia 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. È quanto mai opportuno che ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:

1. Informatica (anche facendo riferimento al digcompedu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

2. Con riferimento ai gradi di istruzione:

a. Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);

b. Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;

c. Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

3. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

4. Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo. 

 

Solo nella scuola primaria il dirigente scolastico deve astenersi dalla votazione di scrutinio finale, mentre nella scuola secondaria vi partecipa necessariamente (artt. 2 e 4 del d.p.r. n. 122 del 2009; art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 297 del 1994).

T.A.R. sez. I - Firenze, 02/10/2017, n. 1125

La condotta del Dirigente Scolastico è corretta.

Il legislatore con il d.lgs. n. 165 del 31 marzo 2001, all’art. 25 comma 5 afferma che “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende […]”.

Dunque, detto articolo, superando il dettato del citato art. 7 del d.lgs. n. 297/1994, prevede espressamente e senza alcuna possibilità di equivoci o di interpretazioni diverse, che il Dirigente Scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative possa avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati compiti specifici, ponendo così anche l'accento, nel parlare di compiti delegati, sulla funzione della delega e sul potere di delega del Dirigente.

Due osservazioni importanti dunque vanno subito fatte sul dettato dell'art. 25, per quanto ci interessa in questa sede:

1. i docenti chiamati a collaborare con il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative sono individuati autonomamente dallo stesso Dirigente;

2. l'art. 25 non pone alcun limite al numero dei Collaboratori che il Dirigente può autonomamente individuare.

Tuttavia, il CCNL 29/11/2007, all'art. 34, forse accorgendosi che l'art. 25 non era stato ancora applicato, faceva proprio il dettato di tale articolo, recitando: “1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti”. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente che possono essere retribuiti, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col Dirigente Scolastico di cui all'art. 88, comma 2, lettera e) del CCNL vigente.

Pertanto, in definitiva la Legge permette al Dirigente Scolastico la nomina di un numero indefinito di suoi Collaboratori, mentre il CCNL ne consente la retribuzione con il Fondo dell’Istituzione solo a due di essi.

Il Dirigente scolastico, prima di ogni partenza, dovrà darne comunicazione alla Sezione di Polizia Stradale del Comune di riferimento, comunicando una serie di dati: data e ora di partenza e di ritorno, itinerario, tipologia di pullman, targa del veicolo, ditta e proprietà e ovviamente il numero di studentesse e studenti a bordo.

La Nota n. 674 del 3 Febbraio 2016 del MIUR con oggetto “viaggi di istruzione e visite guidate” entra nel merito “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”.

Il “Vademecum per viaggiare in sicurezza” è stato elaborato dalla Polizia stradale all’interno del protocollo di intesa siglato il 5 gennaio 2015 tra il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Nel 2019 la Polizia Stradale, in collaborazione con ANAV (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) ha dato alle stampe un pieghevole a supporto dei viaggi d’istruzione.

Dai documenti si evince l’obbligo dei docenti accompagnatori di verificare che l’autista del mezzo rispetti i previsti periodi di riposo dalla guida.

Al punto 2. “idoneità e condotta del conducente” si legge chiaramente che i docenti accompagnatori: «dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare», e inoltre «prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada».