La partecipazione ai viaggi d'istruzione da parte dei docenti è su base volontaria, nel senso che il docente già nella fase di ideazione del viaggio in seno al consiglio di classe deve comunicare la propria disponibilità o meno ad accompagnare i ragazzi nelle uscite didattiche e viaggi d'istruzione. Pertanto, non ci può essere alcuna imposizione a prestare l'attività di accompagnatore. In questo senso anche le esplicitazioni contenute nelle pregresse disposizioni ministeriali che non avevano ravvisato alcun obbligo di servizio da parte dei docenti.
E' vero che le disposizioni ministeriali devono considerarsi superate a seguito dell'autonomia organizzativa concessa alle istituzioni scolastiche in materia di viaggi d'istruzione, ma riteniamo che la scuola non possa contraddire dette disposizioni introducendo attraverso i propri atti regolamentari obblighi che non trovano fondamento nella disciplina del rapporto di lavoro dei docenti e nel loro stato giuridico. Pertanto, va precisato che l'incarico di accompagnatore non rientra nell'ambito degli obblighi di servizio da parte del Docente, perchè l'attività connessa ai viaggi d'istruzione anche se con finalità didattiche/educative non può essere assimilata alle normali lezioni in aula.
Il docente destinatario dell'incarico deve essere consapevole che se accetta l'incarico di accompagnatore è tenuto alla vigilanza con assunzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 2047 del Codice Civile e dell’art. 61, della Legge 11/07/80, n. 312, secondo cui la responsabilità patrimoniale del personale della scuola è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. L'incarico per l’accompagnamento di una classe conferito dal dirigente per un’uscita didattica per i docenti delle scuole di ogni ordine grado sul piano giuridico si configura come attività extra ufficio, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con oneri di responsabilità maggiori connaturati all'evento.
Sarebbe quindi opportuno che per incentivare la disponibilità dei docenti l'incarico di accompagnatore venisse remunerato col trattamento accessorio in quanto prestazione aggiuntiva rispetto ai normali obblighi di servizio. Sicuramente anche l'abolizione della diaria avvenuta anni addietro avrà contribuito a disincentivare la disponibilità dei docenti. Gli accompagnatori devono essere scelti prioritariamente tra i docenti delle classi interessate al viaggio da effettuare, nonché delle discipline più vicine alle finalità del viaggio. Per i viaggi all’estero è auspicabile la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare.
Per i viaggi connessi alle attività sportive dovranno essere scelti, in via prioritaria, come accompagnatori i docenti di Educazione fisica, eventualmente integrati da Docenti di altre discipline. Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di 1 ogni 8 alunni, minimo, e di 1 ogni 15 alunni, massimo. Questo rapporto può essere elevato fino ad un massimo di tre accompagnatori per classe, se ricorrono effettive esigenze connesse con il numero degli alunni, previa motivata delibera del Consiglio di Istituto e purché ci sia la relativa disponibilità finanziaria.
Uno stesso docente può partecipare a più di un Viaggio, poichè non esistono motivi di preclusione. Se al Viaggio partecipano alunni disabili i docenti accompagnatori devono essere integrati da un docente di sostegno per ogni due alunni portatori di handicap ovvero, se non è in servizio il docente di sostegno, un docente qualificato per ogni due alunni portatori di handicap. Il Dirigente scolastico affiderà l’incarico di accompagnatore ai docenti resisi disponibili, utilizzando lo stesso criterio anche per le eventuali integrazioni o surroghi. Al rientro in sede gli accompagnatori presenteranno al Dirigente scolastico e al relativo Consiglio di classe una relazioni sullo svolgimento del viaggio, annotando in particolare gli inconvenienti verificatisi, gli eventuali episodi di responsabilità degli alunni, nonché la violazione di eventuali obblighi contrattuali ai quali l’Agenzia interessata sarebbe venuta meno.
Criteri e regole quelle sopra enunciate che trovano puntuale riscontro nelle pregresse disposizioni ministeriali. Difatti:
a) Riguardo gli accompagnatori per ogni gruppo di studenti
La Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, al punto 8.2, esplicita chiaramente i criteri: «Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell’apporto didattico, non si può d’altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che […] il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta.»
b) Riguardo l'acquisizione della disponibilità da parte dei docenti accompagnatori
La Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291 puntualizza che: «È opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.» punto 8.4 «Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.
In capo al personale docente non vi è alcun obbligo giuridico di accompagnare i propri allievi nei viaggi di istruzione o nelle visite guidate, queste infatti rappresentano un incarico “supplementare” e si configurano come lavoro extra.
Pertanto, il docente può dare liberamente la propria disponibilità, manifestando la propria volontà per iscritto.
Negli ultimi tempi è emersa la poca disponibilità dei docenti ad accompagnare i propri studenti nei viaggi di istruzione o nelle visite guidate. La ragione può essere rintracciata nei gravosi doveri di vigilanza sui minori dalle famiglie affidati agli accompagnatori.
Infatti le rilevanti responsabilità, anche di natura penale, che comporta tale incarico di accompagnamento/vigilanza, come si legge in alcuni stralci della più volte citata circolare: «Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.»
Detta circolare, in effetti, non si limita solo a “rammentare” al personale docente accompagnatore la sorveglianza sui minori, ma si spinge ben oltre, andando a toccare altri aspetti di gestione della sorveglianza.
I docenti accompagnatori, oltre a salvaguardare l’incolumità dei minori partecipanti, dovranno esercitare una vigilanza anche sulle cose, cercando di evitare possibili danni al patrimonio: «Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi».
Infine, la circolare suggerisce consigli per evitare eventuali possibili rischi e pericoli: «Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette “a disposizione”)».