La decisione in commento segue l’impugnativa promossa dai genitori esercenti la patria potestà contro la sentenza emessa dal giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto di rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli stessi appellanti per i danni riportati a seguito dell’ infortunio subito dalla figlia durante una gita scolastica, mentre giocava in un parco-giochi comunale. In primo grado il Giudice aveva escluso la responsabilità del personale scolastico e del Comune in base alla circostanza della presenza alla stessa gita scolastica sia della mamma che della zia della bambina.
Tale impostazione è stata confermata anche in secondo grado, con le seguenti considerazioni.
Il Giudice d’appello, dopo avere osservato che “in tema di responsabilità della scuola a seguito di un infortunio occorso ad un alunno durante la gita scolastica, la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall'art. 2048, comma 2 c.c., si applica in presenza di un danno causato da fatto illecito dell'allievo nei confronti di terzi, e non in riferimento al danno cagionato dall'allievo nei suoi stessi confronti” ha fatto riferimento ai principi della responsabilità contrattuale per cui “all'allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo … mentre incombe all'istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell'evento ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanza, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; e salva la valutazione dell'apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c. .
In questo caso tuttavia ha avuto un ruolo fondamentale ai fini dell’esclusione di responsabilità a carico dell’istituzione scolastica il fatto che alla gita aveva partecipato anche la mamma della bambina e quindi quest’ultima, in quella specifica circostanza, doveva ritenersi a lei affidata. La decisione di farla giocare sull'altalena – osserva il Giudice - chiaramente pericolosa, fu della madre e non può essere ascritta al personale scolastico, che fidava nella prima per l'accudimento della bimba.
Quanto alla invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., del Comune X proprietario del parco giochi, è stato sottolineato come all'obbligo di custodia "fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa"; sicché, quando "la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento"
In altri termini, concludono i Giudici, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare".