A seguito della decisione n. 1769/2014 della Cassazione, la Corte d’Appello di Trieste ha dovuto riassumere la causa pronunciandosi in base ai principi indicati nel rinvio.

In particolare, quanto alla responsabilità dell’istituzione scolastica, la Corte d’Appello ha accertato l’esistenza di un inadempimento e del nesso causale tra questo e il danno, valutato alla luce della prova contro fattuale che risulta favorevole alla creditrice della prestazione (alunna infortunata). Infatti, se la stanza fosse stata rifiutata o lo finestra sigillata in qualche modo, la XXX non avrebbe avuto accesso all'area esterna fattore del danno; del pari se l'allieva fosse stata adeguatamente  ammonita, nel caso di scarsa collaborazione dell'albergatore, il comportamento deliberatamente oppositivo della creditrice avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta inadempiente e l'evento dannoso. Va quindi affermata alla luce del principio di diritto consegnato dal giudice remittente la responsabilità contrattuale dell'appellato Ministero.

Quanto alla valutazione della corresponsabilità della vittima, il collegio ha ritenuto che la condotta della ragazza fosse "connotata da gravi aspetti di imprudenza. Perché si è avventurata al buio verso l'esterno della terrazza pur avendo avuto modo, alla, luce solare, di percepire direttamente l'assenza totale di protezioni sull'orlo del solaio e le insidie del manto bituminoso del piano di calpestio (canaletta). L'affermata circostanza si desume dalle fotografie, nelle quali è effigiata anche la vittima, scattate proprio in prossimità del balcone,alla luce solare, dalle quali è possibile inferire le condizioni particolarmente pericolose del terrazzo pienamente percettibili da XXX. La sua colpevole condotta ha contribuito - con forza causale determinante - alla produzione del danno che poteva essere evitato se XXX avesse adempiuto alle elementari regole di auto protezione che le imponevano di non inoltrarsi nell'oscurità, ma di rimanere nei pressi del sicuro punto di riferimento rappresentato dal balconcino illuminato dalla luce proveniente dalla stanza".

"L'apporto causale della vittima non è assente o minimale come sostenuto dall'appellante in riassunzione, ma assume preponderante efficacia causale rispetto alla cosa e all'inadempimento del personale scolastico perché quei fattori causali da soli favorirono l'evento, ma non avrebbero mai potuto produrlo se la danneggiata non avesse - a sua volta - dato l'innesco causale con lo propria imprudenza. S'impone quindi una valutazione della percentuale di concorso di colpa di XXX pari al cinquanta per cento dell'intero. Il quaranta per cento va attribuito al custode che ha messo a disposizione di adolescenti un ambiente oggettivamente pericoloso perla sua facile accessibilità all'insidioso solaio. Il residuo dieci per cento va attribuito all'inadempimento del Ministero, la cui omissione ha avuto un peso non decisivo, ma il richiamo dell'insegnante avrebbe potuto dissuadere l'allieva dall'adottare un comportamento (uscire sulla terrazza) espressamente vietato con minaccia di controlli telefonici (con l'apparecchio della stanza) e sanzioni disciplinari in caso di inottemperanza".