Premessa

L'organizzazione come già esplicitato nel precedente articolo pubblicato su Amministrare la Scuola n.12 del 2023 deve essere preceduta dalla programmazione sotto il profilo didattico.

Si evidenza, infatti, che le visite e i viaggi d’istruzione, che integrano la preparazione degli studenti, richiedono una preventiva e adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico, al fine di favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi ed educativi della scuola stessa.

Fanno eccezione a detta programmazione soltanto le visite occasionali della durata di un solo giorno.

La gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, in Italia o all'Estero, rientra nella piena autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi di gestione delle istituzioni scolastiche, che non devono richiedere alcuna preventiva autorizzazione.

Infatti,  il D.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull'autonomia scolastica) all'art. 14, comma 6, ha abolito tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia di funzioni attribuite alle scuole.

Inoltre, il nuovo assetto dell'amministrazione scolastica di cui al D.P.R. 347/2000, ha configurato la definitiva e totale autonomia delle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per visite e viaggi di istruzione.

Le istruzioni ministeriali in tema di viaggi, pertanto, non hanno più valore vincolante sul piano dei rapporti funzionali-gerarchici tra scuole ed amministrazione scolastica centrale o periferica, ma, piuttosto, conservano natura di consigli operativi, che è bene tenere presenti in considerazione delle varie responsabilità giuridiche individuali connesse con l’eventuale verificarsi di eventi dannosi.

Tali consigli riguardano i destinatari delle attività, la durata dei viaggi, la scelta delle località di destinazione, gli organi competenti, i docenti accompagnatori, la scelta del mezzo di trasporto e della ditta incaricata, le assicurazioni contro gli infortuni, la documentazione da acquisire e conservare.

Criteri generali da tenere presente nell'organizzazione delle visite e viaggi

In materia di visite e viaggi d'istruzione esistono alcune regole base da considerare criteri generali utili per procedere all'organizzazione che sia corrispondente quanto più possibile agli obiettivi programmati.

Alcuni di questi criteri sono:

  • l'obbligo di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi coinvolte;

  • l'obbligo di acquisire il consenso scritto per gli studenti minorenni;

  • il divieto di organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezioni (salvo che per le attività sportive o per quelle collegate con l'educazione ambientale);

  • l'opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età;

  • la possibilità di far partecipare i genitori (con oneri finanziari a loro esclusivo carico);

  • l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni), in periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi;

  • la possibilità di finanziare le spese con oneri a carico del bilancio di istituto, con contribuzioni di Enti terzi o con quote versate dai partecipanti; 

  • la necessità di prevedere un docente accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno ogni due alunni disabili;

 

Vi sono poi altre regole da prendere in considerazione che riguardano la necessità di garantire la sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti. A titolo esemplificativo:

  • la preferenza da accordare all'uso del treno, specie per lunghe percorrenze e sia pure non escludendo l'utilizzazione della nave e dell'aereo;

  • la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne;

  • la particolare attenzione nella scelta dell'agenzia di viaggi che deve essere in possesso di licenza di categoria A e/o B; 

  • la particolare attenzione nella scelta della ditta di autotrasporto (che dovrà produrre un'analitica documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all'automezzo usato) onde verificarne dai documenti l'affidabilità;

  • la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere;

  • l'obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

  • la necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Sempre in merito alle assicurazioni si consiglia di provvedere alla copertura assicurativa per: assistenza sanitaria, rientro anticipato, smarrimento bagagli, rimborso quota viaggio studenti per gravi e documentati motivi.

Si osserva che il divieto di viaggio nelle ore notturne può subire eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento. Pertanto nel caso di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o aereo (es. per destinazioni all'estero) può risultare più conveniente applicare il principio esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto nelle ore notturne.