Ai dipendenti che sono stati nominati per svolgere attività ai seggi elettorali si deve applicare una specifica disciplina che prevede alcuni diritti collegati all'assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi.

La questione riguarda le seguenti funzioni ricoperte nel seggio elettorale:

  • presidente e vicepresidente di seggio;
  • segretario;
  • scrutatori;
  • rappresentanti di lista, gruppo, di partiti (o dei comitati promotori in caso di referendum).

Le operazioni per i citati soggetti iniziano alle ore 9 di sabato 8 giugno 2024 con la costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) e l’autenticazione delle schede di votazione.

Nella giornata di sabato e domenica si svolgono, come indicato, le operazioni di voto che si concludono domenica alle ore 23.

Secondo l’articolo 1 del decreto-legge n. 7/2024: “Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei membri del Parlamento europeo. Lo scrutinio relativo alle elezioni regionali e amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni regionali.

In base alla disciplina generale le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali devono svolgersi senza interruzione e essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, ovvero 24 ore se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, D.P.R. n. 132/1993).

Se le operazioni del seggio vengono sospese dopo la fine dello scrutinio del parlamento Europeo e prima dell’inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative, si applicano le disposizioni dell’articolo 47, c. 10 e segg., e 48 del T.U. n. 570/1960 concernenti la chiusura e custodia della sala, la ricostituzione del seggio all’orario di ripresa delle operazioni e la verifica dell’integrità dei sigilli alla sala e alle urne con le schede votate.

Redazione, Amministrare la scuola n. 5 

Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL non cambiano sostanzialmente le attribuzioni ed i compiti assistenziali del collaboratore scolastico che risultano piuttosto nettamente ribaditi, rimuovendo residue ambiguità delle precedenti disposizioni contrattuali. Vengono abrogati e riscritti gli articoli 46-50 del precedente CCNL del 29/11/2007 precisando ruolo, funzioni e nuovi compiti del profilo professionale del collaboratore/operatore ATA, con una chiave di lettura decodificata e indubbiamente più agevole e semplificata.

Definizione, compiti e profilo professionale.

Il Collaboratore Scolastico detto anche CS, è la definizione professionale di quello che un tempo era chiamato soltanto bidello, e in sostanza è colui al quale è demandata la custodia e la pulizia degli ambienti scolastici. Si tratta di un membro del personale ATA di Area A che svolge le sue funzioni nelle scuole di ogni ordine e grado.

A livello contrattuale, i compiti del CS sono stabiliti nell’Allegato A del CCNL del personale del personale Istruzione e Ricerca periodo 2019/2021 intitolato "Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA - scuola" nel quale si attesta che il collaboratore scolastico: “esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica”. Nello specifico è dovere di chi ricopre il ruolo di collaboratore scolastico occuparsi, tra l'altro, dello svolgimento delle seguenti mansioni:

  • accoglienza e sorveglianzadegli alunni, nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita della classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
  • custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
  • pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
  • collabora con il personale docente;
  • vigilanza alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;

L’orario a tempo pieno del collaboratore scolastico è di 36 ore settimanali, che possono essere articolate in 6 ore per 6 giorni o 7 ore e 12 minuti per 5 giorni, a seconda dell’organizzazione più funzionale alle esigenze dell’offerta formativa della scuola. Naturalmente, al personale ATA, in questo caso il collaboratore scolastico, al quale viene richiesta una prestazione straordinaria al di sopra delle 6 ore di servizio, è tenuto a fare una mezz’ora di pausa dopo le 6 ore, per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In ogni caso non si possono eccedere le 9 ore giornaliere.

Piccoli e fondamentali impegni del collaboratore scolastico

Se si volesse fare, in conclusione, una specie di elenco, non esaustivo naturalmente, di piccoli e fondamentali compiti del collaboratore scolastico, si potrebbe affermare che:

  • comunica con l’utente interno ed esterno, fornendo risposteadeguate;
  • comunica al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventualeassenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe restiincustodita;
  • evita di usare all’interno dell’edificio scolastico un tono di voce troppo elevato per non arrecare disturbo all’attivitàdidattica;
  • impedisce che alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli, con garbo e intelligenza, alle loroclassi;
  • indossa il grembiule e il tesserino di riconoscimento per l'intero orario diservizio;
  • Quando risponde al telefono deve:specificare l’Istituto diappartenenza, qualificarsi con nome e cognome, chiedere le generalità di chi telefona, chiedere con chi desidera comunicare e smistare la telefonata all’interno richiesto, in caso di assenza della persona richiesta, domandare se vuole essere richiamato, in questo caso annotare nominativo e numero ditelefono.
  • Presta servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni assegnate nel piano delle attività redatto dal direttore dei servizi generali e amministrativi.
  • Al termine dell’orario di servizio, è tenuto ad accertarsi che i localied il materiale didattico siano perfettamente in ordine.
  • È tenuto a timbrare sia all’ingresso che all’uscita della scuola.
  • È invitato a prendere visione degli avvisi e delle comunicazioni che generalmente vengono diffusi all’interno dell’Istituto in modo da essere partecipe di tutte le iniziative e a tutte leproposte.

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualsiasi turno e a qualsiasi reparto addetti dovranno controllare:

  • che tutte le luci sianospente;
  • che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; che siano chiuse le finestre delle aule della scuola;
  • che siano chiuse le porte degli uffici;
  • che sia inserito il sistema di allarme della scuola se presente.

I diritti del collaboratore scolastico
Il collaboratore ha diritto: all’ascolto, al rispetto, all’informazione, alla formazione, alla partecipazione.
Ascolto: ha diritto di esprimere alla dirigenza e al DSGA osservazioni e suggerimenti allo scopo di migliorare la qualità del servizio offerto, diritto di fare richieste di materiali e attrezzature per migliorate il servizio di pulizia dei locali;
Rispetto: ha diritto al rispetto da parte di tutte le componenti della scuola;
Informazione: ha diritto di essere informato su tutte le attività programmate all’interno dell’Istituto, il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti, dei Consigli di Istituto e di tutte le attività scolastiche tenendosi aggiornato circa l'effettuazione del necessario servizio.
Formazione: ha diritto di partecipare ad iniziative di formazione volte a migliorare la professionalità e a soddisfare le esigenze di adeguamento del servizio offerto dall’istituto nell’ottico del miglioramento continuo;
Partecipazione: ha diritto di partecipare ad iniziative, progetti e commissioni di lavoro che operano all’interno dell’istituto dando un contributo che valorizzi anche specifiche competenze di cui è in possesso.
Altri diritti, che non devono andare in contrasto con il CCNL, possono essere concordati nell’ambito del Contratto Integrativo d’Istituto.

Come migliorare il lavoro del collaboratore scolastico

L’attività del Collaboratore Scolastico prevede, dopo una adeguata e costante formazione così come prevista dall’art. 63 del CCNL 2007, un adeguato impegno per svolgere al meglio le funzioni assegnate, con questi obiettivi:

  • riuscire ad attuare rapporti collaborativi con i colleghi e con il personale docente per migliorare sempre di più il servizio erogato.
  • riconoscere l’importanza della flessibilità lavorativa per poter rispondere efficacemente alle richieste dei cambiamenticontinui.
  • avere un atteggiamento disponibile all’innovazione e al miglioramento continuo.

Inclusione, concetto che indica un processo trasformativo al quale sono chiamati tutti i membri della comunità scolastica. L’inclusione, infatti, non è questione che riguarda solo gli insegnanti, perché tutti gli adulti hanno nei confronti delle giovani generazioni precise responsabilità. “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” recita un famoso proverbio africano. Del resto, quando entriamo in una scuola, chi è la prima persona che accoglie alunni e studenti, docenti e dirigente? Il collaboratore scolastico. I processi di insegnamento/apprendimento, infatti, non si esauriscono all’interno dell’aula scolastica, come richiamato dal D.M. 22 agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione - e, successivamente, dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018: la scuola, nella sua totalità, è chiamata a promuovere le competenze di cittadinanza, che trovano nello spirito di collaborazione, nella partecipazione e nella competenza sociale.

Occorre attivare percorsi virtuosi ai quali concorrono anche i collaboratori che, per ciò che concerne la sfera educativa e delle autonomie, possono giocare un ruolo importante. Tale aspetto risulta particolarmente importante soprattutto se si considera la presenza, all’interno delle scuole, di allievi che presentano bisogni e diversità tali da richiedere approcci educativi tra loro eterogenei e diversificati, e che necessitano del supporto di tutti i membri della comunità scolastica.

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La formazione del collaboratore scolastico

L’ampliamento delle funzioni ascritte al ruolo del collaboratore richiede pertanto un’accurata riflessione sul tema della formazione. Spesso viene sollevata la questione della scarsa formazione dei collaboratori e l’inadeguatezza delle loro conoscenze e competenze per poter affiancare nella misura più corretta possibile i ragazzi con disabilità.

Le iniziative di formazione non hanno, purtroppo, carattere strutturale; sono episodiche e legate ai finanziamenti e alla propositività di Direttori Amministrativi, responsabili del personale ATA e Dirigenti Scolastici.

Ciò si verifica nonostante ci siano state nel tempo diverse raccomandazioni in tal senso. La nota MIUR nr. 3390/2001 ribadisce, ad esempio, quanto segue: “È necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all’assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001”. Le Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 esortano i Dirigenti Scolastici a garantire la formazione di tutti gli operatori “per conseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili” (parte III punto 3), mentre la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - dispone l’obbligo di formazione in servizio per i collaboratori rispetto alle specifiche competenze “sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica” (c.181). Il successivo D.Lgs. 13 aprile 2017, n.66 - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107 66/2017 - evidenzia che i percorsi formativi in oggetto sono attivati in modo periodico e sistematico.

Invece, nella pratica, nelle scuole normalmente non si invita il personale ATA a partecipare ai GLI (Gruppi di Lavoro Inclusione). Ciò sarebbe opportuno, soprattutto ad inizio anno scolastico, per definire insieme gli ambiti di intervento e il tipo di supporto che tale personale può fornire al Piano Annuale Inclusione (PAI). Nella parte dedicata all’analisi dei punti di forza e di criticità rilevati, dovrebbero essere precisate le azioni intraprese dai collaboratori scolastici. Il loro ruolo, infatti, non deve configurarsi come intervento di emergenza. Conoscere le difficoltà degli alunni consente a tutti gli adulti presenti nella scuola di attuare un intervento specifico e mirato. Un ruolo strategico è assolto dalle figure dirigenziali della scuola (DS e DSGA): queste, attuando i principi di una leadership inclusiva possono contribuire a creare un clima scolastico nel quale ciascuno possa sentirsi valorizzato. In una scuola che aspiri a essere realmente inclusiva è necessario, in altre parole, promuovere occasioni in cui ciascuno possa sentirsi effettivamente partecipe e co-costruttore di un benessere collettivo, anche attraverso la rimozione di quelle che sono le barriere culturali e ideologiche che orientano le politiche e le prassi scolastiche. Il collaboratore potrebbe quindi assumere una funzione di maggior rilievo nel progetto individuale degli allievi con disabilità, ponendosi come un ponte tra la scuola e il territorio, tra il dentro e il fuori, contribuendo ad abbattere una linea di demarcazione che determina barriere di tipo ideologico, culturale e sociale tra chi insegna e chi apprende

Il fatto

Due insegnanti di un noto istituto superiore di Torino sono stati respinti dal dirigente scolastico nel primo giorno di attività didattica, perché sprovvisti del green pass. Per la precisione si erano presentati con un certificato di esenzione vaccinale firmato da un medico che tuttavia il preside non aveva ritenuto valido per l’accesso nella scuola. Uno dei due docenti ha peraltro denunciato il dirigente scolastico per abuso d’ufficio.

Secondo gli insegnanti non fatti entrare sarebbe bastevole per l’ingresso a scuola, e la conseguente partecipazione alle attività, anche il certificato di esenzione vaccinale redatto da un medico di medicina generale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla circolare del preside. Tra l’altro il medico firmatario del certificato non era il proprio medico curante della scuola e infatti ulteriore motivo di disaccordo era se, in base alla normativa, un qualsiasi medico di medicina generale possa rilasciare tale tipo di certificazione. Quindi rispondiamo brevemente a due interrogativi che interessano la questione: quale medico è autorizzato in base alla vigente normativa al rilascio della certificazione di esenzione del vaccino e quale contenuto questa certificazione deve riportare, anche per tutelare la privacy del soggetto interessato.

Autorità competente al rilascio della certificazione di esenzione

In base a quanto previsto dal decreto-legge 111/2021 all’articolo 1, comma 6, è vigente dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La certificazione verde (altresì “green pass”) è rilasciata nei seguenti casi: 1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 2. aver completato il ciclo vaccinale; 3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La nota miur del 13 agosto 2021 ricorda quindi che già il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 – aveva disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. Ricorda poi la nota, non rispondendo “esplicitamente” al quesito di partenza, che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Quindi chiariamo quale autorità sanitaria deve ritenersi competente. La disposizione della circolare del 4 agosto sulle esenzioni dalle vaccinazioni non sembra lasciare dubbi, in quanto fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, tali certificazioni «potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale». In merito alla controversia nell’istituto torinese parrebbe non giustificabile la scelta del dirigente scolastico di non ammettere alle attività scolastiche i due docenti muniti di certificato di esenzione firmato dal medico, seppur non curante, ma comunque autorizzato alla campagna vaccinale.

Contenuto della certificazione di esenzione

Come chiarito sempre dalla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, le certificazioni dovranno contenere:

1. I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

2. La dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n 105;

3. La data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al xx/xx/xx” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);

4. I dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

5. Il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

6. Il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato, né tanto meno può essere pretesa dal dirigente scolastico un’ostensione ulteriore di dati personali, ad esempio afferente alle motivazioni cliniche dell’esenzione.

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Ogni Commissione d’esame di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato è nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Ogni Commissione è composta da un Presidente esterno all’istituto e da non più di 6 componenti, dei quali il 50% interni all’istituto e il restante 50% da esterni. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esami sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Pertanto, ogni 2 classi viene nominata una sola Commissione costituita da:

• un Presidente unico;

• al più 3 commissari esterni comuni alle 2 classi cui la Commissione si riferisce; comunque il numero di detti commis sari deve essere pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e non superiore a 3;

• al più 3 commissari interni per ciascuna delle 2 classi assegnate alla Commissione. I commissari e il presidente sono nominati annualmente dall’Ufficio Scolastico Regionale-Direttore Generale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del MIUR. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa. Sulla base di tale criterio i commissari interni sono designati, dai competenti consigli di classe tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe collegato alla commissione cui sono assegnati i candidati, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni. Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, e quindi in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del citato D.M. n. 741/2017, i commissari interni sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. La nomina deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’e same di Stato, non possono designare commissari con riferimento: agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, e con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche introdotti tra mite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n.766. Non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento; b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline; c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato; d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i can didati stessi sono stati assegnati; e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione; f) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incom patibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione/classe. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte rela tiva allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo della scuola e comunicate al competente Ufficio scolastico regionale. Presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, è istituito l’elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal MIUR, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. I termini di presentazione delle istanze di inserimento nell’elenco di cui sopra e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. SONO TENUTI a presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. POSSONO presentare istanza di inserimento nell’ elenco regionale: a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione; b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni; d) i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni; e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni. I termini di presentazione delle istanze di nomina e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione gene rale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I predetti aspiranti sono nominati in base all’ordine di preferenza previsto dall’art. 4 del citato D.M. n. 183/2019. È da tener presente che il comma 4 dell’art. 4 del D.M. 3/10/2017, n. 741 dispone che “In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, in dividuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.” Le classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art. 1-bis, com ma 6 del D.L. 5/12/2005, n. 250, convertito in legge con modificazioni nella L. 3/2/2006, n. 27, sono abbinate a classi di istituti statali o paritari. Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al DM. 21/1/2009, n.7, relativo all’individuazione delle ma terie oggetto della seconda prova scritta e di quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organiz zazione delle cattedre, la commissione di esame è in numero pari immediatamente inferiore. Ogni classe assegnata ad una Commissione può essere costituita da un massimo di 35 candidati. In ogni caso deve essere assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. Con riferimento all’articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di personale esperto. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo della scuola e comu nicate al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari interni designati dal consiglio di classe di “associazione” dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del Protocollo d’Intesa 7 febbraio 2013, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), sono nominate dalle medesime Pro vince Autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel suddetto protocollo di intesa. I compensi spettanti ai componenti le commissioni esaminatrici (presidenti e commissari interni e esterni) graveranno sul capitolo 2549, piani gestionali 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie) e 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito per l’e.f. 2024.