Il Dirigente del nostro Istituto Scolastico ha ricevuto, da parte dell'INAIL una sanzione pecuniaria in relazione alla ritardata denuncia di un sinistro accaduto ad un alunno durante l'attività di educazione fisica. Il pagamento della sanzione è coperto dalla Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dall'Istituto? In alternativa, la sanzione può essere pagata direttamente dall'Istituto per conto del Dirigente?

In premessa, è bene ricordare che le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.
Le sanzioni hanno carattere punitivo, afflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt. 24 e 26 del Codice Penale.

Le polizze assicurative

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile, prevedono il risarcimento al terzo che ha subito il danno per responsabilità dell’assicurato. La pena pecuniaria, invece, è finalizzata alla punizione diretta del trasgressore e dev'essere pagata dal trasgressore medesimo alla Pubblica Amministrazione competente.
Il pagamento della sanzione da parte dell'assicuratore infatti, annullerebbe il carattere tipico della sanzione.
Alla luce di quanto sopra, all'Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze. A nostro parere, quindi, non esistono gli estremi per il rimborso assicurativo in relazione alla sanzione erogata dall’INAIL.

Chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa?

Nel merito della possibilità che la sanzione possa essere pagata direttamente dall'Istituto, anche in questo caso ci sentiamo di escludere questa possibilità. Il Dirigente Scolastico è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi tenuto a pagare direttamente la sanzione emessa nei suoi confronti.
L'Art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce il principio della “personalità della pena” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione. Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. 

Resta tuttavia inteso che qualora il Dirigente, con ordine di servizio, abbia precisamente indicato l'onere dell'adempimento al personale preposto, potrà rivalersi nei confronti del dipendente inadempiente

La denuncia di infortunio all'INAIL

Per quanto concerne i termini di presentazione della denuncia di sinistro, è bene precisare che le 48 ore utili per la denuncia all’INAIL decorrono dalla data di ricezione del certificato medico. In questi casi farà sempre fede il protocollo interno dell’Istituto.
È comunque opportuno fare alcune precisazioni:

  • In osservanza del CNNL - Comparto scuola, il dipendente dell’Istituto (Personale Docente o Non Docente), è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro l’assenza per infortunio (o malattia) entro l’inizio dell’orario di servizio. Non è specificato il termine entro il quale il dipendente debba consegnare il certificato medico o in alternativa il numero di protocollo, che corrisponderà al numero della pratica inviata all’INAIL dal medico curante o dal Pronto Soccorso, tuttavia, traslando quanto indicato all’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 è buona norma non superare i 5 giorni dalla data del sinistro;
  • L’INAIL, con gli opportuni distinguo, considera gli studenti dei “dipendenti particolari” dell’Istituto, tuttavia, non essendoci in questo caso un “contratto di lavoro”, i termini perentori per la consegna della certificazione medica non sono precisamente individuabili. Potrà quindi capitare che il certificato medico di infortunio possa essere recapitato alla scuola anche in un periodo successivo a quello obbligatorio per il dipendente regolarmente assunto;
  • Per l'inoltro della denuncia di sinistro le Amministrazioni Scolastiche hanno l’obbligo dell’utilizzo del Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI). Il mancato funzionamento dell’applicazione telematica non può essere impugnato dall'Amministrazione per la mancata o ritardata denuncia. In questo caso la scuola dovrà, quindi, procedere alla comunicazione via PEC utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’INAIL.

Per ogni approfondimento ricordo che tutti gli aspetti normativi e procedurali relativi alla denuncia di infortunio sono reperibili sul sito dell’INAIL.

Ricorso verso la sanzione amministrativa

Esistono casi in cui la sanzione è stata erogata per mancata o carente documentazione (es.: senza certificato medico o numero di protocollo del Pronto Soccorso).
Alla sanzione erogata in caso di denuncia con documentazione “parziale”, potrebbe essere opposto un ricorso. La procedura di denuncia, infatti risulta comunque espletata, seppur in modo incompleto.
Resta tuttavia inteso che ogni caso è a sé stante e, di per sé, il ricorso non garantisce in assoluto la revoca automatica della sanzione pecuniaria.

Alle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli alunni può aggiungersi il risarcimento del danno causato dallo studente.
Pertanto:
– chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
– nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
– nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
– qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata al corridoio;
– se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio e l’aula magna, il risarcimento spetterà all’intera comunità scolastica;
– è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
– le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall’interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d’uomo non comportanti né l’uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Nell’ambito della responsabilità amministrativa per aver arrecato un danno erariale occorre necessariamente vagliare i comportamenti degli organi della scuola nell’ambito della realizzazione dei progetti PON.

Come si è già ricordato, perché un dipendente sia amministrativamente responsabile del proprio operato, e quindi chiamato a risponderne innanzi alla Corte dei Conti, deve aver agito con dolo o colpa grave.

Pertanto, non tutte le violazioni di norme procedimentali possono configurare una responsabilità amministrativa e la conseguente condanna al risarcimento del danno causato all’Amministrazione. Si configura la colpa grave e quindi il danno erariale quando si violano norme procedimentali indiscutibilmente chiare ed evidenti. Inoltre, si configura il dolo se la violazione di norme procedimentali chiare ed indiscutibili è finalizzata al raggiungimento di un fine personalistico, del tutto estraneo allo scopo prefissato dal legislatore.

La disciplinata procedimentalizzazione della gestione di risorse finanziarie pubbliche costituisce indicazione di un valore che il legislatore ha conferito al rispetto dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella sequenza di atti che i singoli soggetti devono porre in essere. Sintomo rilevante dello sviamento delle risorse PON è sicuramente l’elusione o comunque il mancato coinvolgimento del Collegio dei docenti, che deve esercitare e svolgere un ruolo notoriamente decisivo nell’elaborazione, predisposizione e concreta gestione dei suddetti progetti.

Nella vicenda in questione la Procura Regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il dirigente scolastico di un istituto ritenendolo responsabile del danno determinato (nel caso specifico di circa 80.000 euro), cagionato al Miur per effetto di irregolarità riscontrate nella gestione del progetti PON. Tali irregolarità sono venute alla luce da una denuncia effettuata dal dirigente scolastico successivo a quello imputato, dove veniva posto in rilievo che: i progetti non erano stati approvati in modo specifico dal Collegio dei docenti, e inoltre i progetti erano stati affidati, per quanto concerne la loro ideazione ed esecuzione, ad una società esterna che aveva operato con proprio personale. Le irregolarità di gestione erano peraltro emerse anche a seguito di specifico esame portato sulla materia dal Collegio dei revisore dei conti dell’istituto.

Secondo il dirigente scolastico, la propria condotta non era censurabile poiché l’approvazione del POF da parte del Collegio dei docenti comportava anche l’approvazione dei PON, ed inoltre, il conferimento alla società esterna non era da qualificarsi come appalto, ma come una fattispecie di convenzione dal quale derivava comunque un vantaggio per l’amministrazione scolastica.

La Procura Regionale riteneva che l’attività amministrativa posta in essere fosse totalmente affrancata dalle regole ordinamentali disciplinanti la complessiva attività di progettazione ed esecuzione dei PON Questa non è certamente la sede per analizzare in dettaglio il procedimento dell’attività dei PON, ma è bastevole richiamare le allora vigenti Linee Guida del Miur (del 2003) per ricordare che nella presentazione dei progetti "Ogni progetto dovrà indicare gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che approva il progetto, il suo inserimento nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e gli impegni assunti dai Consigli di classe coinvolti in merito alla ricaduta dello stesso nell'attività curriculare" (punto 3). Il dirigente scolastico riteneva che la “presa d’atto” dell’informativa sullo stato dell’approvazione ministeriale dei PON da parte del Collegio dei docenti fosse bastevole ad integrare il requisito necessario dell’espressa approvazione da parte del suddetto organo collegiale. Come se non bastasse, in una successiva seduta del Collegio docenti, quest’ultimo, chiamato a pronunciarsi sull’approvazione dei PON, negava il proprio consenso tramite votazione. Ragion per cui il diniego all’approvazione dei progetti da parte del Collegio docenti costitutiva elemento decisamente ostativo verso ogni ulteriore seguito dell’iniziativa già intrapresa ed avrebbe dovuto inibire la sua successiva esecuzione.

Corte Conti Basilicata, sez. reg. giurisd., 26/01/2010, n. 32

In occasione del rientro aereo da un viaggio di istruzione, i bagagli di alcuni nostri studenti sono stati danneggiati e uno è stato smarrito. La polizza di assicurazione scolastica indennizza il danno?

Il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio, è prevista nella dei Carta Diritti del Passeggero in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999.

Bagaglio smarrito

In aeroporto, in fase di accettazione e registrazione, il bagaglio consegnato per l’imbarco, è dotato di un “Talloncino di Identificazione Bagaglio”. All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna del bagaglio, il passeggero dovrà denunciare la mancata riconsegna compilando l’apposito Modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). La denuncia dovrà essere fatta prima di lasciare l’area per riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo. Successivamente, il processo sarà gestito direttamente dall’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della Compagnia Aerea con la quale si è viaggiato.

Molte Compagnie aeree mettono a disposizione, all’interno del proprio sito un’applicazione attraverso la quale è possibile tracciare lo stato della denuncia.

Se entro 21 giorni dalla compilazione del P.I.R. il bagaglio viene ritrovato, il passeggero sarà ricontattato dal vettore che gli fornirà le indicazioni per ritornarne in possesso.

Se invece, entro lo stesso periodo, il bagaglio non sarà ritrovato si considera smarrito e occorrerà dare l’avvio della pratica di risarcimento, contattando il vettore.

Qualora la Compagnie aerea risieda in un Paese che ha aderito alla Convenzione di Montreal, nel caso di smarrimento, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento che potrà arrivare fino a 1.335 euro. Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

Bagaglio danneggiato

Analogamente, anche nel caso il bagaglio sia riconsegnato danneggiato, per ottenere il rimborso, il passeggero deve denunciare l’accaduto attraverso il P.I.R. prima di uscire dall'aerostazione. Come per lo smarrimento, il reclamo d’essere presentato anche alla Compagnia Aerea entro 7 giorni dalla data del reclamo, in forma scritta. La mancata presentazione della segnalazione, nei termini indicati, potrebbe comportare la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno.

Ai fini del risarcimento del danno subito, è necessario conservare tutti i documenti riguardanti il volo, il P.I.R., il talloncino identificativo bagaglio. È importante conservare anche gli scontrini degli effetti personali riacquistati in sostituzione di quelli danneggiati oltre al rimborso del valore della valigia. Anche nel caso di danneggiamento, il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo assistenza anche la copertura per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio.

In questi casi tuttavia, è opportuno evidenziare che la polizza opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero successivamente o a integrazione del risarcimento del vettore.

Sarà quindi fondamentale provare, in fase di denuncia, di aver ottemperato a tutto il processo avviato col vettore aereo.

La polizza potrebbe inoltre prevedere delle esclusioni in relazione all’incuria o alla negligenza dell’assicurato. Sono di norma esclusi anche il danaro contante o i preziosi e gli orologi. La polizza infine potrebbe prevedere un limite massimo per ciascun singolo oggetto smarrito o danneggiato.

È ovviamente facoltà del Dirigente Scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, scegliere gli specifici compiti da delegare all'uno o all'altro e decidere chi dei due lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.

Il Dirigente Scolastico dunque è autonomo nell’istituto della delega, sia in relazione alla scelta dei soggetti che nella scelta delle competenze da delegare. Ovviamente tutto il personale dipendente deve essere messo al corrente delle scelte fatte dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo, in questa operazione, deve comunque essere supportato da una serie di norme che nel seguito richiamiamo.

La norma fondamentale che regola la materia della delega è sicuramente il più volte citato d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 17 che, al comma 1bis, così recita testualmente:

Art. 17 - Funzioni dei dirigenti

1-bis. I Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile .

Le competenze delle lettere b), d) ed e) citate sono:

a) formulazione delle proposte e dei pareri ai Dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) cura dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai Dirigenti degli uffici dirigenziali generali e adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, nonché esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai Dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

e) gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis.);

e-bis) valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

Accanto a questa norma, in relazione all’istituto della delega, vanno poi tenuti presenti i due articoli citati in precedenza quali l’art. 25 del d.lgs. n. 165/2009 e l’art. 34 del CCNL/2007.

Pertanto il Dirigente Scolastico, quando lo ritiene necessario, con atto motivato e scritto può delegare specifiche competenze nell’ambito delle norme qui citate. Naturalmente è bene che il Dirigente Scolastico lo faccia con un atto specifico, che abbia un limite temporale e in cui siano descritte le competenze delegate, sempre in relazione all’organizzazione dell’Istituzione scolastica e al POF.

Il Dirigente delegante ha potere discrezionale nel valutare la persona a cui dovrà delegare i compiti e quest’ultima non può pretendere la delega né, se si tratta di materia legittima e prevista dall’ordinamento, può rifiutarla.

Alcune delle competenze non delegabili, per esempio, sono la titolarità delle relazioni sindacali e la rappresentanza legale dell’Istituzione scolastica.

Naturalmente il delegato può agire solo nei casi previsti dalla delega che gli è stata conferita.