È ovviamente facoltà del Dirigente Scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, scegliere gli specifici compiti da delegare all'uno o all'altro e decidere chi dei due lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.
Il Dirigente Scolastico dunque è autonomo nell’istituto della delega, sia in relazione alla scelta dei soggetti che nella scelta delle competenze da delegare. Ovviamente tutto il personale dipendente deve essere messo al corrente delle scelte fatte dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo, in questa operazione, deve comunque essere supportato da una serie di norme che nel seguito richiamiamo.
La norma fondamentale che regola la materia della delega è sicuramente il più volte citato d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 17 che, al comma 1bis, così recita testualmente:
Art. 17 - Funzioni dei dirigenti
1-bis. I Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile .
Le competenze delle lettere b), d) ed e) citate sono:
a) formulazione delle proposte e dei pareri ai Dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) cura dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai Dirigenti degli uffici dirigenziali generali e adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, nonché esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai Dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
e) gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis.);
e-bis) valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
Accanto a questa norma, in relazione all’istituto della delega, vanno poi tenuti presenti i due articoli citati in precedenza quali l’art. 25 del d.lgs. n. 165/2009 e l’art. 34 del CCNL/2007.
Pertanto il Dirigente Scolastico, quando lo ritiene necessario, con atto motivato e scritto può delegare specifiche competenze nell’ambito delle norme qui citate. Naturalmente è bene che il Dirigente Scolastico lo faccia con un atto specifico, che abbia un limite temporale e in cui siano descritte le competenze delegate, sempre in relazione all’organizzazione dell’Istituzione scolastica e al POF.
Il Dirigente delegante ha potere discrezionale nel valutare la persona a cui dovrà delegare i compiti e quest’ultima non può pretendere la delega né, se si tratta di materia legittima e prevista dall’ordinamento, può rifiutarla.
Alcune delle competenze non delegabili, per esempio, sono la titolarità delle relazioni sindacali e la rappresentanza legale dell’Istituzione scolastica.
Naturalmente il delegato può agire solo nei casi previsti dalla delega che gli è stata conferita.