L’art. 25 del d.lgs. n. 165/2001 riconosce al dirigente scolastico la possibilità di avvalersi di docenti che lo coadiuvino nelle proprie funzioni;

il CCNL, nel silenzio della norma, ha previsto che i collaboratori del dirigente scolastico fossero massimo due e che, con le risorse del fondo, fossero retribuibili non più di due unità;

l’art. 459 del d.lgs. n. 297/1994 consentiva che uno dei collaboratori fruisse di un esonero (totale o parziale).

 Il quadro normativo di riferimento fino all’anno scolastico 2014-2015 era il seguente:

1) ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]”. Tale comma è stato oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore che, all’art. 14, comma 22 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha chiarito che lo stesso “[…] si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico”;

2) l’art. 459 del d.lgs. n. 297/1994 consentiva la possibilità che “nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento”;

3) l’articolo 34 del CCNL 29 novembre 2007 (che riprende integralmente i contenuti dell’art. 31 del CCNL 24 luglio 2003) dispone che “ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f)”;

4) l’art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29 novembre 2007 prevede che sono a carico del fondo d’istituto “i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali […]”

Dall’analisi delle norme sopra richiamate emerge che:

Il quadro normativo sopra riportato subisce delle modifiche nel corso dell’anno scolastico 2014-2015. In particolare:

1) l’art. 1, comma 329, della L. n. 190/2014 ha abrogato l’articolo 459 del d.lgs. n. 297/1994, con la conseguenza che a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 non è più possibile riconoscere l’esonero (totale o parziale) ad uno dei docenti che collaborano con il dirigente scolastico nelle attività di supporto organizzativo e didattico;

2) la legge 107/2015 all’art. 1 comma 83, ha previsto che il dirigente possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, alla luce del venir meno della possibilità di riconoscere l’esonero (o il semiesonero) al docente che collabora con il dirigente scolastico, il legislatore con il comma 83 ha ritenuto opportuno riconoscere al dirigente scolastico la possibilità di individuare un maggior numero di docenti che lo assistano, sostituendo, di fatto, il limite contrattuale di due unità con un limite percentuale (fino al 10% dei docenti). La corretta interpretazione della norma in esame, però, non può prescindere dal contesto complessivo in cui la stessa è stata inserita, ed in particolare non può non tener conto del fatto che la legge 107/2015 opera una significativa rivisitazione degli organici delle scuole, introducendo l’organico del potenziamento, che si concretizza nell’assegnazione alle istituzioni scolastiche di ulteriore personale docente.

Per quanto anzidetto, si ritiene che la legge 107/2015 non abbia fatto venir meno la previsione dell’articolo 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007. Infatti, la lettura dell’art. 1, comma 83, della L. n. 107/2015 - prescrivendo che le attività dei coadiutori, non devono implicare alcun impatto a carico della finanza pubblica – induce a ritenere che la ratio della disposizione intendesse individuare i suddetti coadiutori tra i docenti di potenziamento, mentre le previsioni di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007, che consentono la corresponsione di un compenso a non più di due unità siano dirette ai docenti curriculari chiamati a svolgere ulteriori attività.

1) Permessi per adempiere alle funzioni presso gli uffici elettorali

La normativa di riferimento è l’art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69. “…..è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti”.

Il diritto all’assenza non riguarda solo coloro che svolgono funzioni presso il seggio elettorale (presidente, segretario, scrutatori) ma anche i rappresentanti di lista, che non sono chiamati obbligatoriamente, ma vi partecipano volontariamente, in rappresentanza dei partito o delle forze politiche che li hanno designati. Anche nei confronti dei rappresentanti di lista il datore di lavoro non solo non può negare concessione del permesso ad assentarsi dal lavoro, ma deve altresì corrisponderli la retribuzione.

Pertanto, a tutto il personale dipendente 8 a tempo indeterminato o a tempo determinato) chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (Nazionale ed Europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

Il dipendente è tenuto ad avvertire il datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione dell’ufficio elettorale. Al termine delle operazioni di voto dovrà giustificare la propria assenza presentando al datore di lavoro copia della documentazione attestante la funzione da lui svolta presso il seggio.

I giorni di assenza dal lavoro per partecipare alle predette operazioni sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa (art. 11 legge n.53/90).

Il beneficio spetta ai componenti il seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti promotori del referendum.

La giornata di domenica (o eventuale altro giorno festivo) in cui i dipendenti esplicano attività lavorativa presso i seggi elettorali viene recuperata in altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione.

Relativamente poi ai dipendenti che usufruiscono dell'orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali, esclusa pertanto la giornata di sabato, hanno diritto al recupero con altro giorno lavorativo ( C.M. 14 giugno 90, n.160).

Pertanto, considerato che le operazioni elettorali di regola si svolgono il sabato, domenica e lunedì, il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo da godere nei giorni successivi concordandolo con l’amministrazione. In particolare:

  • Se l’orario di lavoro si svolge dal lunedì al venerdì e le funzioni elettorali sono state svolte dal sabato al lunedì, il dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro per riposo compensativo anche nelle giornate di martedì e mercoledì previo accordo con l’amministrazione;
  • Se l’orario di lavoro si svolge da lunedì a sabato il dipendente ha diritto ad assentarsi per riposo compensativo nella sola giornata di martedì previo accordo con l’amministrazione.

Nel caso in cui le operazioni elettorali si prolungassero dopo la mezzanotte di lunedì o nelle prime ore del martedì, il giorno o i giorni di riposo compensativo devono essere prorogate di una ulteriore giornata.

2) Le operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio nella maggior parte dei casi inizieranno dopo la chiusura dei seggi dalle ore 23 in poi e si protrarranno certamente anche dopo le ore 24.

In tal caso qualora l'impegno al seggio per gli scrutatori dovesse prolungarsi oltre le ore 24 della domenica, si dovrebbe applicare il principio giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro con diritto alla normale retribuzione.

Viene infatti affermato che l'unità di misura per retribuire il periodo di assenza dal lavoro per espletare le funzioni elettorali sono i giorni e non le ore (Pret. Torino 2 settembre 1998 - Trib. Torino 20 marzo 1999 e Cass. n. 5695/2002).

La Corte di Cassazione con decisione n. 13166/2006 ha affermato che quando il lavoratore protrae la sua permanenza al seggio per alcune ore del giorno successivo alla chiusura dei seggi (oltre le ore 24 della domenica per sconfinare nelle prime ore del lunedì), ha diritto non a compensazioni o a indennizzi di quelle specifiche ore, ma all'assenza retribuita di tutta la giornata, oppure al riposo compensativo per tutta una giornata.

3) Personale in part time verticale o in servizio in più scuole   

In caso di part-time verticale con prestazione concentrata solo su alcuni giorni della settimana il dipendente ha diritto a fruire di tanti giorni di riposo compensativo per quanti sono i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali. Per determinarne esattamente il numero, occorre prendere in considerazione la distribuzione delle giornate di lavoro all’interno della settimana. Esempio. Se il dipendente in part-time verticale lavora tre giorni alla settimana, dal martedì al giovedì, e le operazioni elettorali iniziano il sabato e terminano il lunedì successivo, egli avrà diritto a 3 giorni di riposo compensativo perché sia il sabato e la domenica sia il lunedì sono per lui giorni “festivi o non lavorativi”. Ovviamente i riposi dovranno essere necessariamente fruiti nelle giornate in cui il dipendente è tenuto a rendere la prestazione (tra martedì e giovedì). La stessa cosa va fatta con riferimento al personale che sia in servizio in più scuole (es. spezzoni orari in scuole diverse). In questi casi i riposi saranno fruiti nelle giornate in cui il dipendente è tenuto a rendere la prestazione e dovranno essere concordati con il DSGA (se personale ATA) ed il DS (se docenti) previo accordo tra le due o più scuole

4) Documentazione

Il dipendente, preventivamente, prima di assumere l’incarico, a titolo di preavviso, consegna al dirigente scolastico la copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale.

Successivamente, a giustificazione dell’assenza, presenterà al dirigente:

  • la dichiarazione del Presidente del seggio, di presenza al seggio con orari di inizio e fine delle operazioni (Scrutatore e Segretari);
  • la dichiarazione vistata dal vicepresidente con indicazione dei giorni e degli orari delle operazioni di seggio (Presidente di seggio);

il certificato del presidente di seggio che comprovi l’incarico ricevuto dalla lista, e di quali elezioni si tratti, con l’orario di inizio di presenza al seggio (soprattutto se questo riguardi anche il sabato) e quello di fine delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno (Rappresentante di lista o componente dei Comitati promotori in caso di referendum).

5) Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale

Per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee non sono previsti specifici permessi. È possibile per il personale a tempo indeterminato, fruire dei permessi retribuiti coma da CCNL, 3 giorni all’anno. Il personale docente sempre con contratto a tempo indeterminato può utilizzare, come permessi, anche i 6 giorni di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 29/11/2007.

La precisazione è contenuta nella nota telefax nr. 3121 del 17/04/1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all’art. 21 comma 3, del CCNL 4/08/1995, ripreso dal suindicato art. 15 del CCNL del 2007 ancora vigente.

Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato accede ai permessi retribuiti alle condizioni previste dall’art. 67 del CCNL 18/1/2024.

Il personale a tempo determinato ha diritto ai permessi previsti dall'art.35 del CCNL 18/1/2024.

Il personale ha altresì la possibilità di fruire dei periodi di aspettativa, in questo caso si perderà il diritto alla retribuzione e il periodo non avrà validità ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto o servizio (TFR / TFS).

 

Redazione, Amministrare la scuola n.5 

Il Collegio dei Docenti di un Istituto comprensivo, con il supporto della RSU di Istituto, si è opposto alla nomina delle Funzioni strumentali da parte del Dirigente Scolastico, anche se effettuata per le aree di lavoro e sulla base dei criteri di attribuzione deliberati dal Collegio stesso, rivendicando alla competenza del Collegio l’identificazione delle Funzioni stesse.

Inoltre ha ritenuto incompatibile l’attribuzione di una delle due Funzioni al Docente già nominato Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico.

Quali devono essere le determinazioni che deve assumere il Dirigente Scolastico?

L’organizzazione delle risorse umane e i collegati provvedimenti gestionali rientrano nella piena competenza del Dirigente Scolastico. E i provvedimenti che individuano i dipendenti cui attribuire incarichi e funzioni e gli atti che effettivamente li attribuiscono sono proprio provvedimenti organizzativo - gestionali.

Pertanto la identificazione delle Aree di lavoro cui riferire le Funzioni strumentali e la definizione dei relativi criteri di attribuzione, per quanto detto in precedenza, è opportuno che rimangano nella competenza del Collegio dei Docenti. Ma sarà il Dirigente Scolastico ad attribuire gli incarichi, con atto formale, ai Docenti da lui individuati, sulla base di tali criteri.

Il Dirigente Scolastico, dunque, nel caso prospettato, manterrà la posizione assunta lasciando le nomine effettuate. Sarà comunque tenuto all’informazione preventiva dei provvedimenti adottati alla parte sindacale.

Relativamente alla seconda questione del caso prospettato, anche qui il Dirigente Scolastico ha agito in conformità delle norme vigenti e dunque potrà lasciare le nomine effettuate e ciò sarà evidente in quel che andremo a dire in proposito.

L’art. 33 del CCNL 29/11/2007 relativo alle Funzioni strumentali, non accenna minimamente all’incompatibilità dell’in-carico di Collaboratore Vicario con l’incarico di Funzione strumentale.

È vero che l’art. 88, c. 2, lett. f del CNL parla di non cumulabilità del compenso inerente l’incarico di Collaboratore Vicario con quello inerente l’incarico di Funzione strumentale, laddove afferma: “Tali compensi (quelli dei Collaboratori) non sono cumulabili con il compenso per le Funzioni strumentali …”, ma la non cumulabilità dei compensi non equivale alla incompatibilità dei relativi incarichi.

Il problema della non cumulabilità dei compensi potrebbe trovare molteplici soluzioni alternative, a seconda del clima che il Dirigente Scolastico ha saputo instaurare all’interno della scuola.

È comprensibile che quanto fin qui prospettato a soluzione del caso, nella maggior parte delle scuole si scontrerà con una prassi ormai consolidata che non va nello stesso verso. Pertanto il clima della scuola dovrà suggerire al Dirigente Scolastico il relativo comportamento e valutare se sarà più opportuno rimanere sulle proprie posizioni affrontando anche un probabile contenzioso, oppure cercare il più possibile una “mediazione”.

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, nel caso di alunno con insufficienze, sulla base dei voti proposti da ogni singolo docente per ciascuna materia, facendo riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti, considerati gli orientamenti emersi in sede di discussione relativamente all’ammissione o non ammissione dell’alunno, procede, su disposizione del Dirigente Scolastico, alla votazione dell’ammissione o non ammissione. In caso di votazione favorevole all’ammissione dell’alunno, essendo questo prioritario rispetto al voto del singolo docente, tutti i voti insufficienti saranno automaticamente modificati in sufficienze. Sottolineiamo che il Consiglio di classe assume la sua decisione di ammissione o di non ammissione proprio sulla base dei voti proposti, i quali, pertanto costituiscono elemento forzatamente propedeutico alla decisione di ammissione da parte del Consiglio stesso.

Tutto ciò anche perché:

- da una parte è evidente che il giudizio contrario all’ammissione di uno o più docenti non può essere preclusivo all’ammissione stessa dell’alunno se questa è espressione della volontà del Consiglio di classe, unico organo competente a deliberare in materia; se così fosse, infatti, la funzione valutativa, propria del Consiglio di classe, verrebbe svuotata di ogni valore e competenza, in quanto il voto assegnato da un singolo docente, seppure importante ai fini dell’ammissione, diventerebbe però determinante, unico ed esclusivo, ai fini del risultato finale; tale competenza invece appartiene per legge, come più volte sottolineato, esclusivamente al Consiglio di classe che, di conseguenza, assume in toto anche la responsabilità dei voti assegnati definitivamente agli alunni in ciascuna disciplina, seppure precedentemente proposti dai relativi docenti;

- dall’altra, non potendo l’alunno, per esplicita norma, essere ammesso in presenza anche di una sola insufficienza e, nello stesso tempo, essendosi espresso il Consiglio di classe per l’ammissione, le eventuali insufficienze devono per forza di cose (e di legge) essere modificate in altrettante sufficienze.

Di tale operazione, ovviamente, come abbiamo già visto in precedenza, dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta. Analogamente il verbale dovrà riportare specificamente sia i motivi addotti dai votanti favorevoli all’ammissione e sia i motivi addotti dai votanti favorevoli alla non ammissione (è ciò, come abbiamo ancora visto in precedenza, è espressamente richiesto sia dalla Legge n. 241/1990 che dalla normativa specifica qui richiamata).

Un chiarimento è doveroso fare in merito ai criteri che il Collegio dei Docenti può essere chiamato a stabilire in relazione alla valutazione finale.

Premesso che detti criteri sono utili e necessari al fine di avere uniformità di comportamento in sede di valutazione tra i diversi Consigli di classe, è opportuno evitare che detti criteri siano estremamente rigidi e tassativi (per esempio: preciso numero di discipline con insufficienza al di sopra del quale è matematica la non ammissione; automatica non ammissione in presenza di insufficienza stabilita grave dal Collegio, ecc.), in quanto un elenco predeterminato e preciso delle situazioni critiche che si possono verificare in sede di Consiglio finale, con relativa definizione di comportamento, porrebbe i Consigli di classe di fronte a scelte che si presenterebbero obbligate, limitando così l’autonomia del Consiglio stesso in materia e, di conseguenza, esponendo, qui si, le relative delibere a impugnazioni e contenzioso.

Secondo il nuovo CCNL 18/1/2024 nelle mansioni dell’Area dei funzionari ed elevate qualificazioni il Direttore SGA è individuato quale funzionario dele gato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Come si ricorderà l’art. 34 del Regolamen to di contabilità scolastico n. 44 del 2001 tra le funzioni del direttore SGA aveva previsto an che quella di essere qualificato come ufficiale rogante nei contratti stipulati dalle istituzio ni scolastiche: testualmente veniva scritto “Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono eserci tate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato” . Tale attribuzione non era stata più prevista a seguito dell’emanazione del nuovo Regolamento di contabilità di cui al Decreto interministeria le n.129/2018. Cosicché nella vigenza del nuovo regolamento il direttore SGA aveva smesso di essere ufficiale rogante. Ora per via contrattuale nell’art. 55 comma 4 del nuovo CCNL 2019/2021 siglato il 18/1/2024 nel nuovo profilo dei “funzionari di elevate qualificazioni” il direttore sga viene individuato quale funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. A seguito di tale innovazione vediamo di analizzare la figura dell’ufficiale rogante; chi è, cosa fa, e come lo fa. L’ufficiale rogante nella pubblica ammini strazione è un funzionario autorizzato a redigere con le richieste formalità, documenti in forma pubblica amministrativa, aventi efficacia di atto pubblico come quelli rogati da un notaio ai sensi dell’art. 2699 del codice civile. Maria Rosaria Tosiani Direttore Amministrativo Disciplina normativa Non esiste una disciplina generale dell’uffi ciale rogante direttamente applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. L’art. 95 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 relativamen te alle amministrazioni dello Stato, prevede che contratti e i processi verbali di aggiudicazione siano ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante. L’ufficiale rogante deve necessariamente esse re diverso dal funzionario che firma il contratto per l’amministrazione, detto ufficiale stipulante. Nello svolgimento delle sue funzioni deve osser vare, ove applicabili, le norme che disciplinano la formazione degli atti notarili, ai sensi della legge 16 febbraio 1913 n. 89. L’ufficiale rogante deve inoltre tener conto della seguente normativa:

● Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”

● Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

● Art. 36 della Legge L. 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi -

● Legge di semplificazione 1999

● Decreto Legislativo n. 50/2016, cd codice dei contratti Forma dei contratti Tutti i contratti della Pubblica Amministra zione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta. Le stipulazioni a mezzo di Ufficiale Rogante non costituiscono l’unico modo di formazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione. L’articolo 18 comma 1 del d.lgs36/2023prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità: 1. in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante; 2. con atto pubblico notarile informatico; 3. mediante scrittura privata. 4. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di re capito certificato qualificato ai sensi del regola mento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

È ulteriormente da precisare che a seguito della completa applicazione della digitalizzazione degli atti amministrativi previsto dagli art. 19-36 l’ipotesi 4 ovvero la corrispondenza commerciale dovrebbe essere sostituita dagli strumenti e-procurement. Per ciò che concerne la tipologia dei contratti e la modalità di stipula si precisa che:

• Contratti da stipulare con atto pubblico: Contratti di compravendita immobiliare, dona zioni.

• Contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa: sono stipulati in forma pubblica amministrativa dalla PA i contratti il cui valo re di competenza sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

• Contratti da stipulare con scrittura privata: I contratti il cui valore di competenza sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, salvo che diverse forme siano prescritte dalla legge

• Sono stipulati direttamente dal responsabile del servizio competente alla procedura di gara tutti gli altri contratti. L’atto pubblico e l’atto stipulato in forma pubblica amministrativa L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché del le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’ufficiale rogante L’Ufficiale Rogante è pubblico ufficiale al qua le sono attribuite funzioni analoghe a quelle notarili. L’Ufficiale Rogante ha, infatti, il compito di attribuire pubblica fede all’atto redatto nella c.d. forma pubblica amministrativa, particolare tipologia di forma solenne prevista solo per le amministrazioni pubbliche. L’Ufficiale Rogante, in sostanza, assume lo stesso compito che il notaio assume, ai sen si dell’art. 2699 Codice Civile, per dare agli atti da lui redatti pubblica fede, facendo sì che l’atto stesso faccia piena prova, fino a querela di falso (art. 221 Codice di Procedura Civile), della provenienza del documento, delle dichiarazioni del le parti e degli altri fatti che l’Ufficiale Rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza. L’atto redatto dall’Ufficiale Rogante è “atto pubblico” a tutti gli effetti, salvo il caso in cui sia stato redatto senza l’osservanza delle prescritte formalità, nel qual caso, se regolarmente sotto scritto dalle parti, avrà l’efficacia probatoria, più limitata, della scrittura privata (art. 2701 Codice Civile).

L’Ufficiale Rogante ha, inoltre, il compito di procedere all’autentica delle copie degli atti ori ginali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e al rilascio delle copie stesse a chi ne faccia richie sta (art.95 R.D. 23/5/1924 n. 827). L’Ufficiale Rogante è necessariamente un fun zionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l’Amministrazione. Ambito di competenza dell’ufficiale rogante L’Ufficiale Rogante svolge il suo incarico per gli atti nei quali la pubblica amministrazione è parte. Funzioni dell’ufficiale rogante L’Ufficiale Rogante: 1. autentica in forma notarile i contratti qua lora si opti per la stipula nella forma pubblica amministrativa; 2. custodisce l’originale degli atti, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e cura la tenuta del Repertorio; 3. cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile; Adempimenti nella stipula dei contratti Nella stipula dei contratti l’Ufficiale Rogante deve:

● accertare l’identità dei contraenti;

● verificare la loro legittimità a stipulare il contratto;

● verificare la correttezza formale del docu mento ai fini della stipula effettuando, ove ne cessario, le opportune modifiche al contratto; Requisiti di validità degli atti Anche agli atti rogati dall’Ufficiale Rogante si applicano i requisiti di natura sostanziale previ sti dall’art. 28 Legge Notarile.

L’Ufficiale Rogante, pertanto, non può riceve re o autenticare atti: • se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costu me o all’ordine pubblico; ○ se v’intervengano come parti il coniuge, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado compreso, anche se intervengono come procu ratori, tutori od amministratori; ○ se contengano disposizioni che interes sino lui stesso, il coniuge, o alcuno dei suoi pa renti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dall’Ufficiale Rogante, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore. Atti estranei alla competenza dell’ufficiale rogante Sono estranei alla competenza dell’Ufficiale Rogante i seguenti atti:

● le donazioni;

● le transazioni;

● gli atti non ricevuti nell’esclusivo interesse della Pubblica Amministrazione. Conservazione degli atti L’Ufficiale Rogante deve:

● custodire sotto la personale responsabilità gli originali dei contratti con esattezza ed in luo go sicuro, con i relativi allegati, in fascicoli per ordine cronologico;

● tenere il Repertorio. I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da di struggersi. Ai sensi dell’art. 36 della Legge 24 novembre 2000, n.340, è fatto divieto agli Ufficiali Roganti di asportare, anche temporaneamente, tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conser vati o archiviati, salvo autorizzazione o ordine della competente Autorità Giudiziaria. Impostazione dell’atto L’atto originale deve presentare:

● la sigla delle parti e dell’Ufficiale Rogante in ogni pagina;

● la firma delle parti e dell’Ufficiale Rogante nell’ultima pagina;

● numero e data di registrazione;

● il timbro riguardante il pagamento del bollo o le marche da bollo. La copia autentica deve presentare:

● la sigla dell’Ufficiale Rogante in ogni pa gina;

● la dizione, nell’ultima pagina, di autentica con firma dell’Ufficiale Rogante.

Il repertorio Il Repertorio degli atti è un registro nel qua le devono essere annotati esclusivamente gli atti in forma pubblica amministrativa, stipulati alla presenza dell’Ufficiale Rogante della Pubblica Amministrazione. e soggetti a registrazione a termine fisso. Il Repertorio è composto di pagine le cui fac ciate sono numerate e vistate progressivamente. La colonna 1 è numerata progressivamente. La colonna 2 riporta la data e il luogo della stipulazione dell’atto. Nella colonna 3 si trascrive la natura (ad esempio: contratto di...) e la descrizione dell’og getto dell’atto. Nella colonna 4 si indicano i nominativi e gli indirizzi delle due parti che prendono parte all’atto:nella prima riga la Pubblica Amministra zione. e nella seconda o terza riga la ditta/socie tà/impresa. Nella colonna 6 si riporta il valore comples sivo dell’atto. La colonna 6 deve essere completata dopo la registrazione effettuata presso l’Agenzia delle Entrate: numero, serie e data. Le annotazioni vanno effettuate senza spazi in bianco né interlinee. Ogni Repertorio, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dall’Ufficiale Rogante e cioè numerato e firmato in ciascun foglio. L’Ufficiale Rogante è responsabile della rego lare tenuta del Repertorio e lo deve conservare accuratamente. L’Ufficiale Rogante non è tenuto a dare vi sione del Repertorio, né copia, né certificato od estratto, se non a chi è autorizzato dalla legge o dall’Autorità Giudiziaria. Controllo del repertorio L’Ufficiale Rogante deve, entro il mese succes sivo a ciascun quadrimestre solare, presentare il repertorio all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. L’Agenzia delle Entrate controlla la regolarità della tenuta del Repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispon denza degli estremi di registrazione ed appone il proprio visto dopo l’ultima iscrizione, indicando la data di presentazione ed il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo al cuna iscrizione. La registrazione dell’atto La registrazione consiste nell’annotazione de gli atti in appositi elenchi, nei quali si certifica:

● l’avvenuto pagamento dell’imposta;

● la data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Co dice Civile;

● l’esistenza dell’atto. La registrazione ha pertanto, di fronte ai terzi, efficacia di “pubblicità costitutiva”. In relazione alla tipologia degli atti, la regi strazione può essere:

● obbligatoria (artt. 2, 3, 4 del D.P.R. n. 131/1986), per gli atti soggetti alla registrazione;

● volontaria (art. 8 del D.P.R. n. 131/1986), per gli atti per i quali chiunque vi abbia interes se. Ha l’effetto di attribuire data certa all’atto. Può essere richiesta in qualsiasi momento per gli atti esclusi da obbligo di registrazione (Tab. B del D.P.R. n. 131/1986) ed altri; si effettua a tassa fissa e deve essere assolta dal solo richiedente, in deroga al principio di solidarietà di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986.

● in termine fisso (art. 13 del D.P.R. n. 131/1986): deve essere richiesta entro venti gior ni dalla data dell’atto; Ufficio competente alla registra zione La registrazione degli atti è effettuata presso l’Agenzia delle Entrate. Competente a registrare gli atti pubblici è l’A genzia delle Entrate nella cui circoscrizione c’è la sede legale della Pubblica Amministrazione obbligata a richiedere la registrazione. Ai sensi dell’art. 36 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 deve essere consegnata all’Agenzia delle Entrate per la registrazione una copia con forme all’originale dell’atto che si intende regi strare e non deve mai essere portato l’originale. Pagamento imposta di registro e bollo Tutti gli atti registrati dall’Ufficiale Rogante sono bollati e sottoposti ad applicazionedi im posta del registro in misura fissa in quanto o atti pubblici o atti soggetti adI.V.A. (in base al principio dell’alternatività fra I.V.A. ed imposta di registro).

Le spese di bollo e registrazione dei registrati a cura dell’Ufficiale Rogante sono acarico della parte contraente con l’Amministrazione. Rilascio di copie conformi all’ori ginale L’Ufficiale Rogante può rilasciare, su richie sta di chi ne abbia interesse, copia degliatti da lui ricevuti, anche quando l’atto sia in corso di registrazione, dandonemenzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraentigli estremi dell’avvenuta registrazione. L’Ufficiale Rogante, su richiesta delle parti, può rilasciare copia dell’atto priva degliallegati allo stesso; in tal caso, nella copia è fatta menzio ne dell’omissione degliallegati. Nel caso di richiesta di copia, sono a carico del richiedente i costi relativi alle spesedi ripro duzione. Il versamento potrà essere effettuato a mezzo versamento sul conto c/c postaledella Pubblica Amministrazione, indicando la causale del ver samento in “rilascio copia atti” oppurenumero di protocollo di riferimento se esistente. La copia della quietanza o della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata almomen to del rilascio della riproduzione dei documenti richiesti. In caso di richiesta di copia conforme, la co pia deve essere bollata a spese dellaparte richie dente. Nullità dell’atto in forma pubblica ammini strativa Analogamente a quanto stabilito per gli atti notarili, è colpito da nullità l’attostipulato in for ma pubblica amministrativa, nelle ipotesi previ ste dalla LeggeNotarile. Conclusioni L’Ufficiale Rogante è necessariamente un fun zionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l’Amministrazione. Per cui nella scuola, visto che l’ufficiale stipulan te è il dirigente scolastico l’ufficiale rogante non può che essere il DSGA. Per cui ad avviso di chi scrive il DSGA reta l’ufficiale rogante delle Istituzioni scolastiche ma tale ruolo difficilmente viene esercitato perché la scuola difficilmente stipula contratti in forma pubblica amministrativa e contratti sopra soglia per cui difficilmente il DSGA esercita tale ruolo importantissimo per il suo profilo professionale ad eccezione dell’accordo di rete che, ad avviso di chi scrive, va fatto in forma pubblica ammi nistrativa.

di Maria Rosaria Tosiani su Dirigere la scuola n. 6