Secondo il nuovo CCNL 18/1/2024 nelle mansioni dell’Area dei funzionari ed elevate qualificazioni il Direttore SGA è individuato quale funzionario dele gato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Come si ricorderà l’art. 34 del Regolamen to di contabilità scolastico n. 44 del 2001 tra le funzioni del direttore SGA aveva previsto an che quella di essere qualificato come ufficiale rogante nei contratti stipulati dalle istituzio ni scolastiche: testualmente veniva scritto “Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono eserci tate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato” . Tale attribuzione non era stata più prevista a seguito dell’emanazione del nuovo Regolamento di contabilità di cui al Decreto interministeria le n.129/2018. Cosicché nella vigenza del nuovo regolamento il direttore SGA aveva smesso di essere ufficiale rogante. Ora per via contrattuale nell’art. 55 comma 4 del nuovo CCNL 2019/2021 siglato il 18/1/2024 nel nuovo profilo dei “funzionari di elevate qualificazioni” il direttore sga viene individuato quale funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. A seguito di tale innovazione vediamo di analizzare la figura dell’ufficiale rogante; chi è, cosa fa, e come lo fa. L’ufficiale rogante nella pubblica ammini strazione è un funzionario autorizzato a redigere con le richieste formalità, documenti in forma pubblica amministrativa, aventi efficacia di atto pubblico come quelli rogati da un notaio ai sensi dell’art. 2699 del codice civile. Maria Rosaria Tosiani Direttore Amministrativo Disciplina normativa Non esiste una disciplina generale dell’uffi ciale rogante direttamente applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. L’art. 95 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 relativamen te alle amministrazioni dello Stato, prevede che contratti e i processi verbali di aggiudicazione siano ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante. L’ufficiale rogante deve necessariamente esse re diverso dal funzionario che firma il contratto per l’amministrazione, detto ufficiale stipulante. Nello svolgimento delle sue funzioni deve osser vare, ove applicabili, le norme che disciplinano la formazione degli atti notarili, ai sensi della legge 16 febbraio 1913 n. 89. L’ufficiale rogante deve inoltre tener conto della seguente normativa:

● Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”

● Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

● Art. 36 della Legge L. 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi -

● Legge di semplificazione 1999

● Decreto Legislativo n. 50/2016, cd codice dei contratti Forma dei contratti Tutti i contratti della Pubblica Amministra zione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta. Le stipulazioni a mezzo di Ufficiale Rogante non costituiscono l’unico modo di formazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione. L’articolo 18 comma 1 del d.lgs36/2023prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità: 1. in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante; 2. con atto pubblico notarile informatico; 3. mediante scrittura privata. 4. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di re capito certificato qualificato ai sensi del regola mento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

È ulteriormente da precisare che a seguito della completa applicazione della digitalizzazione degli atti amministrativi previsto dagli art. 19-36 l’ipotesi 4 ovvero la corrispondenza commerciale dovrebbe essere sostituita dagli strumenti e-procurement. Per ciò che concerne la tipologia dei contratti e la modalità di stipula si precisa che:

• Contratti da stipulare con atto pubblico: Contratti di compravendita immobiliare, dona zioni.

• Contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa: sono stipulati in forma pubblica amministrativa dalla PA i contratti il cui valo re di competenza sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

• Contratti da stipulare con scrittura privata: I contratti il cui valore di competenza sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, salvo che diverse forme siano prescritte dalla legge

• Sono stipulati direttamente dal responsabile del servizio competente alla procedura di gara tutti gli altri contratti. L’atto pubblico e l’atto stipulato in forma pubblica amministrativa L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché del le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’ufficiale rogante L’Ufficiale Rogante è pubblico ufficiale al qua le sono attribuite funzioni analoghe a quelle notarili. L’Ufficiale Rogante ha, infatti, il compito di attribuire pubblica fede all’atto redatto nella c.d. forma pubblica amministrativa, particolare tipologia di forma solenne prevista solo per le amministrazioni pubbliche. L’Ufficiale Rogante, in sostanza, assume lo stesso compito che il notaio assume, ai sen si dell’art. 2699 Codice Civile, per dare agli atti da lui redatti pubblica fede, facendo sì che l’atto stesso faccia piena prova, fino a querela di falso (art. 221 Codice di Procedura Civile), della provenienza del documento, delle dichiarazioni del le parti e degli altri fatti che l’Ufficiale Rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza. L’atto redatto dall’Ufficiale Rogante è “atto pubblico” a tutti gli effetti, salvo il caso in cui sia stato redatto senza l’osservanza delle prescritte formalità, nel qual caso, se regolarmente sotto scritto dalle parti, avrà l’efficacia probatoria, più limitata, della scrittura privata (art. 2701 Codice Civile).

L’Ufficiale Rogante ha, inoltre, il compito di procedere all’autentica delle copie degli atti ori ginali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e al rilascio delle copie stesse a chi ne faccia richie sta (art.95 R.D. 23/5/1924 n. 827). L’Ufficiale Rogante è necessariamente un fun zionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l’Amministrazione. Ambito di competenza dell’ufficiale rogante L’Ufficiale Rogante svolge il suo incarico per gli atti nei quali la pubblica amministrazione è parte. Funzioni dell’ufficiale rogante L’Ufficiale Rogante: 1. autentica in forma notarile i contratti qua lora si opti per la stipula nella forma pubblica amministrativa; 2. custodisce l’originale degli atti, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e cura la tenuta del Repertorio; 3. cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile; Adempimenti nella stipula dei contratti Nella stipula dei contratti l’Ufficiale Rogante deve:

● accertare l’identità dei contraenti;

● verificare la loro legittimità a stipulare il contratto;

● verificare la correttezza formale del docu mento ai fini della stipula effettuando, ove ne cessario, le opportune modifiche al contratto; Requisiti di validità degli atti Anche agli atti rogati dall’Ufficiale Rogante si applicano i requisiti di natura sostanziale previ sti dall’art. 28 Legge Notarile.

L’Ufficiale Rogante, pertanto, non può riceve re o autenticare atti: • se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costu me o all’ordine pubblico; ○ se v’intervengano come parti il coniuge, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado compreso, anche se intervengono come procu ratori, tutori od amministratori; ○ se contengano disposizioni che interes sino lui stesso, il coniuge, o alcuno dei suoi pa renti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dall’Ufficiale Rogante, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore. Atti estranei alla competenza dell’ufficiale rogante Sono estranei alla competenza dell’Ufficiale Rogante i seguenti atti:

● le donazioni;

● le transazioni;

● gli atti non ricevuti nell’esclusivo interesse della Pubblica Amministrazione. Conservazione degli atti L’Ufficiale Rogante deve:

● custodire sotto la personale responsabilità gli originali dei contratti con esattezza ed in luo go sicuro, con i relativi allegati, in fascicoli per ordine cronologico;

● tenere il Repertorio. I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da di struggersi. Ai sensi dell’art. 36 della Legge 24 novembre 2000, n.340, è fatto divieto agli Ufficiali Roganti di asportare, anche temporaneamente, tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conser vati o archiviati, salvo autorizzazione o ordine della competente Autorità Giudiziaria. Impostazione dell’atto L’atto originale deve presentare:

● la sigla delle parti e dell’Ufficiale Rogante in ogni pagina;

● la firma delle parti e dell’Ufficiale Rogante nell’ultima pagina;

● numero e data di registrazione;

● il timbro riguardante il pagamento del bollo o le marche da bollo. La copia autentica deve presentare:

● la sigla dell’Ufficiale Rogante in ogni pa gina;

● la dizione, nell’ultima pagina, di autentica con firma dell’Ufficiale Rogante.

Il repertorio Il Repertorio degli atti è un registro nel qua le devono essere annotati esclusivamente gli atti in forma pubblica amministrativa, stipulati alla presenza dell’Ufficiale Rogante della Pubblica Amministrazione. e soggetti a registrazione a termine fisso. Il Repertorio è composto di pagine le cui fac ciate sono numerate e vistate progressivamente. La colonna 1 è numerata progressivamente. La colonna 2 riporta la data e il luogo della stipulazione dell’atto. Nella colonna 3 si trascrive la natura (ad esempio: contratto di...) e la descrizione dell’og getto dell’atto. Nella colonna 4 si indicano i nominativi e gli indirizzi delle due parti che prendono parte all’atto:nella prima riga la Pubblica Amministra zione. e nella seconda o terza riga la ditta/socie tà/impresa. Nella colonna 6 si riporta il valore comples sivo dell’atto. La colonna 6 deve essere completata dopo la registrazione effettuata presso l’Agenzia delle Entrate: numero, serie e data. Le annotazioni vanno effettuate senza spazi in bianco né interlinee. Ogni Repertorio, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dall’Ufficiale Rogante e cioè numerato e firmato in ciascun foglio. L’Ufficiale Rogante è responsabile della rego lare tenuta del Repertorio e lo deve conservare accuratamente. L’Ufficiale Rogante non è tenuto a dare vi sione del Repertorio, né copia, né certificato od estratto, se non a chi è autorizzato dalla legge o dall’Autorità Giudiziaria. Controllo del repertorio L’Ufficiale Rogante deve, entro il mese succes sivo a ciascun quadrimestre solare, presentare il repertorio all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. L’Agenzia delle Entrate controlla la regolarità della tenuta del Repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispon denza degli estremi di registrazione ed appone il proprio visto dopo l’ultima iscrizione, indicando la data di presentazione ed il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo al cuna iscrizione. La registrazione dell’atto La registrazione consiste nell’annotazione de gli atti in appositi elenchi, nei quali si certifica:

● l’avvenuto pagamento dell’imposta;

● la data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Co dice Civile;

● l’esistenza dell’atto. La registrazione ha pertanto, di fronte ai terzi, efficacia di “pubblicità costitutiva”. In relazione alla tipologia degli atti, la regi strazione può essere:

● obbligatoria (artt. 2, 3, 4 del D.P.R. n. 131/1986), per gli atti soggetti alla registrazione;

● volontaria (art. 8 del D.P.R. n. 131/1986), per gli atti per i quali chiunque vi abbia interes se. Ha l’effetto di attribuire data certa all’atto. Può essere richiesta in qualsiasi momento per gli atti esclusi da obbligo di registrazione (Tab. B del D.P.R. n. 131/1986) ed altri; si effettua a tassa fissa e deve essere assolta dal solo richiedente, in deroga al principio di solidarietà di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986.

● in termine fisso (art. 13 del D.P.R. n. 131/1986): deve essere richiesta entro venti gior ni dalla data dell’atto; Ufficio competente alla registra zione La registrazione degli atti è effettuata presso l’Agenzia delle Entrate. Competente a registrare gli atti pubblici è l’A genzia delle Entrate nella cui circoscrizione c’è la sede legale della Pubblica Amministrazione obbligata a richiedere la registrazione. Ai sensi dell’art. 36 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 deve essere consegnata all’Agenzia delle Entrate per la registrazione una copia con forme all’originale dell’atto che si intende regi strare e non deve mai essere portato l’originale. Pagamento imposta di registro e bollo Tutti gli atti registrati dall’Ufficiale Rogante sono bollati e sottoposti ad applicazionedi im posta del registro in misura fissa in quanto o atti pubblici o atti soggetti adI.V.A. (in base al principio dell’alternatività fra I.V.A. ed imposta di registro).

Le spese di bollo e registrazione dei registrati a cura dell’Ufficiale Rogante sono acarico della parte contraente con l’Amministrazione. Rilascio di copie conformi all’ori ginale L’Ufficiale Rogante può rilasciare, su richie sta di chi ne abbia interesse, copia degliatti da lui ricevuti, anche quando l’atto sia in corso di registrazione, dandonemenzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraentigli estremi dell’avvenuta registrazione. L’Ufficiale Rogante, su richiesta delle parti, può rilasciare copia dell’atto priva degliallegati allo stesso; in tal caso, nella copia è fatta menzio ne dell’omissione degliallegati. Nel caso di richiesta di copia, sono a carico del richiedente i costi relativi alle spesedi ripro duzione. Il versamento potrà essere effettuato a mezzo versamento sul conto c/c postaledella Pubblica Amministrazione, indicando la causale del ver samento in “rilascio copia atti” oppurenumero di protocollo di riferimento se esistente. La copia della quietanza o della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata almomen to del rilascio della riproduzione dei documenti richiesti. In caso di richiesta di copia conforme, la co pia deve essere bollata a spese dellaparte richie dente. Nullità dell’atto in forma pubblica ammini strativa Analogamente a quanto stabilito per gli atti notarili, è colpito da nullità l’attostipulato in for ma pubblica amministrativa, nelle ipotesi previ ste dalla LeggeNotarile. Conclusioni L’Ufficiale Rogante è necessariamente un fun zionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l’Amministrazione. Per cui nella scuola, visto che l’ufficiale stipulan te è il dirigente scolastico l’ufficiale rogante non può che essere il DSGA. Per cui ad avviso di chi scrive il DSGA reta l’ufficiale rogante delle Istituzioni scolastiche ma tale ruolo difficilmente viene esercitato perché la scuola difficilmente stipula contratti in forma pubblica amministrativa e contratti sopra soglia per cui difficilmente il DSGA esercita tale ruolo importantissimo per il suo profilo professionale ad eccezione dell’accordo di rete che, ad avviso di chi scrive, va fatto in forma pubblica ammi nistrativa.

di Maria Rosaria Tosiani su Dirigere la scuola n. 6