La fruizione dei permessi retribuiti da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è regolamentata dall’art. 73, comma 2, lett g) del CCNL 29/11/2007. Ai sensi di detto articolo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a 40 ore annue di permesso retribuiti, “oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali”.
Detti permessi, se usufruiti per l'espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 50 del Decreto legislativo n. 81/2008, costituiscono tempi di lavoro.
Ora dalla normativa richiamata non si evidenzia alcun potere discrezionale da parte del Dirigente Scolastico per la concessione di tali permessi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, né alcun obbligo di motivazione per la richiesta dei permessi da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, configurandosi la fruizione di tali permessi come un diritto soggettivo dello stesso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Facciamo qui presente che le modalità di fruizione dei permessi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare le sue funzioni, sono oggetto di Contrattazione integrativa di istituto:
Dunque, per come è stato posto il quesito, la condotta del Dirigente Scolastico è illegittima e la richiesta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in questo caso è fondata.