Incarichi specifici

Negli incarichi rientrano delle attività in più che prevedono delle responsabilità aggiuntive, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che una scuola ha elaborato in collegio docenti ed approvato in consiglio d’istituto e che può essere definito la carta d’identità di una scuola.

Questi incarichi possono consistere in servizi di primo soccorso, in collaborazione per la gestione dell’assistenza alla persona e sicurezza agli alunni diversamente abili.

Sia le mansioni specifiche del profilo che gli incarichi specifici sono inseriti all’interno del piano annuale delle attività del personale ATA che, ogni anno, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sentito il personale ATA, elabora all’inizio dell’anno e condivide con lo stesso in un’assemblea.

Per capire a chi e come possono essere riconosciuti questi incarichi specifici è necessario consultare la contrattazione d’istituto, cioè quel contratto che viene discusso e sottoscritto tra il dirigente scolastico e la RSU dell’istituto. All’interno del singolo contratto d’istituto viene, infatti, specificato quali mansioni aggiuntive vengono attribuite al personale e riconosciute sulla base di un riconoscimento economico aggiuntivo che deriva dal fondo di istituto, cioè da finanziamenti specifici che la scuola riceve e che deve contrattare.

I compiti educativi del collaboratore scolastico

La scuola moderna in questo nuovo millennio deve farsi carico di responsabilità educative condivise con la famiglia e gli altri interlocutori presenti nel territorio per far fronte alla rapida e complessa trasformazione della società, sempre più globalizzata, multietnica e multiculturale. Tale compito non è solo prerogativa dei docenti, ma anche dei Collaboratori Scolastici che, tra il personale ATA, sono i più vicini agli studenti. Pertanto, questa importante figura è chiamata a condividere parte della responsabilità educativa facendo “ponte” tra gli obiettivi della scuola, i bisogni degli alunni e le aspettative delle famiglie e della società.

Il compito educativo del personale Collaboratore Scolastico è una funzione che è comunque compresa nel ruolo che svolge già solo per il fatto che si trova ad operare all’interno di una istituzione educativa. Non si può pensare, infatti, che, nel medesimo luogo di lavoro, la funzione educativa sia un compito riservato al solo personale docente ma anche a tutto il personale che in esso vi opera.

In quanto adulto addetto alla sorveglianza, il collaboratore scolastico è un riferimento sul quale lo studente converge attenzioni relazionali, perciò, il suo ruolodi operatore consapevole, si deve porre in relazione all’ambiente dove lavora. L’atteggiamento, il linguaggio, la gestualità, la premura e la cura con cui svolge il proprio impegno diventano elementi visibili anche ai bambini, che sapranno apprezzarli e filtrarli all’interno dell’insieme dei messaggi educativi e formativi che la scuola propone. È opportuno, perciò, che i collaboratori scolastici abbiano informazioni di carattere psicologico e pedagogico relativamente alle fasce d’età degli alunni con cui sono in contatto.

La scuola non esaurisce la propria funzione educativa all’interno dell’aula.Tutto è relazione, rispetto, accoglienza e ascolto.Ciascuno è un modello di riferimento e, quel che fa o dice, ha un valore aggiunto che può qualificare o squalificare il lavoro che svolge ed incidere positivamente o negativamente sull’immagine del contesto.Pertanto, possiamo sintetizzare, che la vita della scuola si esplica attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le componenti scolastiche, nell’esercizio delle rispettive competenze.Stili di comportamento improntati alla correttezza, alla discrezione, alla cortesia nelle relazioni interpersonali, studenti, docenti, personale ATA, dirigenza, creano una immagine positiva della struttura scolastica, subito avvertita dall’utenteesterno”.

A tale proposito, il Legislatore è intervenuto per la prima volta in un CCNL (2018) parlando all’art. 24 di “comunità educante” e precisamente:

comma 1 - “la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto di studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20/11/1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano”.

comma 2 - “appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo tecnico ed ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli OO.CC. previsti dal d.lgs nr. 297/1994.

Il ruolo del collaboratore scolastico non è, quindi, secondario o accessorio, ma contribuisce in modo significativo a raggiungere gli obiettivi educativi che la scuola si prefigge.

Il nostro Istituto non dispo ne di uno spazio adeguato per poter ospitare un bar all’inter no del proprio edificio. Stava mo valutando di ospitare un Food Truck nel cortile della scuola. Per questo servizio è necessario avviare la procedu ra di gara? Per il Food Truck ricorrono particolari avver tenze assicurative?

Per Food Truck, s’intende un camioncino itinerante dotato di cucina attrezzata per la prepara zione e la vendita di alimenti e bevande. Questa tipologia di distribu zione mobile è nata a New York e Manhattan alla fine dell’800. In Italia i primi furgoncini che vendono cibo per strada risal gono ai primi decenni del ‘900. Solo al temine del secondo con flitto mondiale tuttavia la loro diffusione diventa più capillare. I servizi di ristorazio ne nella scuola Con l’implementazione dell’attività formativa, avvenuta soprattutto attraverso l’intro duzione dell’autonomia scola stica, ha fatto nascere l’esigenza di un punto ristoro all’interno degli Istituti superiori. Per que sto motivo, negli anni, una larga maggioranza di istituti s’è dotato di distributori automatici e ser vizi di ristorazione all’interno della scuola. Non disponendo di locali adeguati, l’utilizzo di un Fo odTrack potrebbe essere un’ot timale soluzione alternativa, an che per gli Istituti scolastici. La normativa per lo svolgimento dell’atti vità Per svolgere l’attività, il pro prietario del FoodTrack dovrà ottemperare alla regolamenta zione prevista per la sommini strazione, vendita e distribuzio ne di alimenti. I riferimenti sono contenuti nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, agli Artt. 27 – 30. Requi sito indispensabile sarà anche ottenere dall’Asl di competen za l’Autorizzazione Sanitaria, necessaria per lo svolgimento dell’attività. Il mezzo utilizzato inoltre dovrà essere in regola con il Codice della Strada. Il vei colo dovrà essere regolarmente collaudato, immatricolato e as sicurato come “veicolo speciale per uso negozio”. Infine il gestore dell’attività deve possedere tutte le certificazioni relative agli im pianti utilizzati, a gas o elettrici, che dovranno essere dotati di certificazione CE. La concessione degli spazi all’interno della scuola Nulla impedisce che l’Istitu to scolastico decida di offrire il servizio di ristoro attraverso un FoodTrack, all’interno degli spa zi della scuola. In questo caso tuttavia dovrà effettuare un ban do per la concessione del servi zio. Dal punto di vista normati vo, infatti, non c’è differenza tra il servizio sito all’interno delle mura dell’Istituto e quello for nito nelle pertinenze, con l’uti lizzo di un mezzo itinerante. In entrambi i casi, la scuola dovrà procedere con la progettazione, la stima economica, la valuta zione del rischio e la procedura selettiva. È sempre bene, tutta via, ricordare, che l’immobile scolastico e le sue pertinenze sono proprietà dell’Ente Locale. Per questo motivo andranno, in premessa, vagliate le autorizza zioni e gli eventuali canoni con cessori richiesti, eventualmente, dal proprietario dell’immobile. Il profilo assicurativo Esattamente come per tutti i servizi dati in concessione, l’a spetto assicurativo è duplice. Da un lato l’operatore economico è tenuto a presentare garanzie a tutela dell’Istituto per eventua li danni provocati dall’utilizzo degli impianti di proprietà. In quanto responsabile dell’attività, dovrà, inoltre, tutelare i consu matori in relazione alla qualità degli alimenti venduti. A sua volta la scuola è tenu ta a risarcire il concessionario in relazione ad eventuali danni diretti da essa provocati al con cessionario.

di Valentino Donà su Dirigere la scuola n.8

In più occasioni abbiamo affrontato il tema della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. Un caso emblematico, in questo senso, riguarda la recente sentenza della Corte dei Conti del Veneto circa l’impropria rottamazione di banchi a rotelle e di un consistente numero di mascherine chirurgiche, effettuato dalla Dirigente di un Istituto superiore veneziano. I banchi a rotelle Nel 2020, a seguito della pandemia di Covid 19 si pose il problema della trasmissione del virus in ambiti di rela tivo affollamento come quello scolastico. Il tavolo tecnico creato dal Ministero della sanità indicò nel distanzia mento degli studenti in aula il mezzo più adeguato a contrastare la diffusione del virus. I banchi più diffusi nelle scuole italiane, quelli biposto, mal si prestavano all’applicazione delle indicazioni degli esperti. Nel tentativo, quindi, di garantire la salute di studenti e operatori, senza tuttavia affrontare l’onere per il completo rinnovo dell’arredamento scolastico, furono valutate soluzioni alternative. Il Ministero dell’Istruzione propose alle scuole di dotarsi di banchi monoposto oppure di sedute di tipo innovati vo: i celebri “banchi a rotelle”. Le nuove sedute avevano anche come obiettivo quello di promuovere la diffusione di un nuovo tipo di didattica orientata al lavoro di gruppo in classe. Questo nuovo tipo di didattica troverà ampio spazio nel futuro Piano Scuola 4.0 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In Italia, per i nuovi arredi furono spesi complessivamente 335 milioni di euro, 206 milioni per 2.100.000 banchi tradizionali e 119 milioni per 430.000 banchi a rotelle. Il danno erariale La Dirigente di un Istituto superiore veneziano, nell’ottobre del 2021, decise di non utilizzare più le nuove sedute, ritenendole inadeguate e rottamandole. Le immagini dei banchi a rotelle smaltiti in una chiatta tra i canali della laguna, divennero virali sul web trasformandosi in terreno di scontro politico. L’opposizione, a più riprese, accusò volte il Ministero di sperperare i fondi pubblici. L’Ufficio scolastico regionale del Veneto decise di intervenire direttamente, sollevando dall’incarico la Dirigente. Contemporaneamente fu anche avviata un’indagine circa la condotta dell’ex Preside. La donna si giustificò dicen do di non aver mai richiesto la dotazione dei banchi a rotelle. Tuttavia, in un comunicato, il commissariato per l’emergenza Covid, smentì la Dirigente dichiarando che aveva invece firmato il: «certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo». A questo aspetto si aggiunge che i banchi non erano stati riportati nell’inventario, violan do così la norma sulle scritture contabile: «Ledendo – secondo la Corte dei conti – il principio di veridicità dei documenti di gestione, impedendo di avere un quadro così fedele e corretto nei dati contabili. Responsabilità sia della dirigente scolastica, sia della direttrice dei Servizi generali e amministrativi». La Dirigente aveva inoltre disposto lo smaltimento delle mascherine, ritenute non conformi alle normative, e la donazione di gel igienizzante a un’associazione di volontariato. Dell’inizio dello scorso maggio, la sentenza. Secondo la Corte dei Conti la rottamazione dei banchi e lo smalti mento delle mascherine sono avvenuti in violazione delle norme sulla gestione dei beni pubblici. Secondo la Corte dei Conti, le condotte adottate dalla Dirigente e dal Direttore S.G.A. sono illegittime e le im putate hanno agito con colpa grave. Per questi motivi le due sono state condannate a risarcire il danno erariale di 30.000 euro, 15.000 ciascuna. La polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale Ai sensi degli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni sia verso terzi che verso l’Amministrazione di appartenenza. Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico. Al contrario, la responsabilità amministrativa dei funzionari rimane a carico di questi ultimi per i danni commessi, come in questo caso, con dolo o colpa grave. Se, come in quest’evento, i responsabili hanno stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Patrimo niale sarà l’assicuratore a risarcire il danno.

Sulla rivista Le Assicurazioni scolastiche a cura di Valentino Donà

Le posizioni economiche

Nell'ambito dello sviluppo orizzontale di carriera, l'art. 52 conferma le cosiddette posizioni economiche e quindi un importo in busta paga, elevato per i collaboratori a 700 € annui,  da attribuire sulla base di una procedura selettiva tramite corso di formazione.

Risulta  abrogato l'art. 50 del precedente CCNL   per il quale ai collaboratori con posizione economica dovevano essere automaticamente affidate le mansioni concernenti "l'assistenza degli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso". Ne consegue che anche queste unità concorrono agli incarichi di responsabilità retribuiti, potendo far valere le competenze acquisite nei percorsi  di formazione per l'acquisizione della posizione economica. In sede di contrattazione integrativa nazionale si potrà prevedere che "l'indennità corredata all'incarico  sia assorbita in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento" (art. 54 c. 4).

Ovviamente il  personale con posizione economica, così come ogni altro collaboratore, non può sottrarsi ai compiti di assistenza che rientrano nel profilo e nel mansionario della relativa area. Si può  ritenere, piuttosto,  che debba essere individuato con priorità per questi compiti in virtù delle competenze acquisite nei suoi percorsi di formazione.

L'operatore scolastico

Il precedente contratto nazionale contemplava nell'Area As la figura del collaboratore scolastico dei servizi, rimasta però sulla carta, che nel nuovo sistema di classificazione assume la denominazione di operatore scolastico.

Esercita tutte le mansioni del collaboratore scolastico, garantendo però "attività qualificata non specialistica di assistenza  e monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità".

Coerentemente con questa mansione, si richiede, per l'accesso  dall'esterno a questo profilo, 

attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali o, in alternativa, diploma di qualifica triennale  conseguito in istituto professionale, unitamente alla certificazione di competenze socio-assistenziali.

Si richiede anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, ormai requisito di accesso per tutti i profili tranne quello di collaboratore.

Potranno transitare all'area degli operatori, i collaboratori con 5 anni di servizio se in possesso dell'attestato di qualifica OSA e con 10 anni di servizio e il  diploma della secondaria di I grado.

Si auspica la rimozione di intralci e remore, magari di natura finanziaria, alla diffusione di questa figura che può offrire servizi ed interventi essenziali nella gestione e quindi nell'inclusione degli allievi con minorazioni e disabilità. Ricordiamo che essa deve possedere conoscenze teoriche e capacità operative e tecniche, per l'utilizzo di saperi, materiali, strumenti ed abilità cognitive, relazionali e sociali nell'ambito dei propri compiti assistenziali che attengono alla vestizione,  alimentazione, igiene, movimentazione dei soggetti assistiti. Si tratta di interventi che nei casi di più severa limitazione dell'autonomia dell'allievo o di complessità e gravità dei suoi deficit, eccedono l'assistenza di base ed esorbitano dalla perizia e dalle competenze generiche del collaboratore scolastico.

Ovviamente non si avrà il suo disimpegno perché gli interventi più richiesti nella quotidianità rientrano nell'assistenza di base a cui, in ambito domestico, provvedono di solito le figure parentali.

Si avranno, in definitiva, tre livelli di assistenza  (di base, qualificata, specialistica) da fornire presumibilmente  agli allievi sulla base delle indicazioni del profilo di funzionamento e del PEI, redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), nella cui composizione è auspicabile includere anche l'operatore scolastico.

Nel momento in cui questa figura diventerà operativa,  si dovranno ridefinire le relazioni inter-professionali  all'interno degli istituti, rinegoziare gli impegni di lavoro,  gestire le conflittualità, creare spazi di collaborazione soprattutto con i docenti.

Alla fine il piano delle attività, elaborato  nell'ambito delle rispettive competenze,  da DSGA e DS,  sarà lo strumento operativo per organizzare e modulare gli interventi di assistenza e massimizzare i livelli di inclusività  dei percorsi di istruzione.

L'istituzione scolastica determina autonomamente e in piena discrezionalità  il numero minimo di alunni partecipanti per ciascuna classe ai viaggi di istruzione, mentre gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni. È bene che ad ogni viaggio partecipino alunni compresi nella stessa fascia di età e che si eviti il più possibile l’insorgere di discriminazioni, soprattutto quando viene richiesto un intervento finanziario anche consistente da parte delle relative famiglie.

In questa fase dell'organizzazione molto importante è definire chi tra i ragazzi parteciperanno al viaggio, se tutti o meno. La composizione della classe è una variabile determinante per la definizione della qualità dei partecipanti nonché per la definizione del numero di insegnanti necessari per effettuare la vigilanza durante l'attività. Il comportamento individuale degli studenti può influenzare la scelta dei soggetti che dovranno partecipare, anche sulla base delle previsioni del regolamento di istituto e del regolamento di disciplina.

Qualora i docenti ritengano che l'attività proposta sia necessariamente destinata a tutti indistintamente gli studenti, essendo parte integrante dell’attività didattica, occorre predisporre le condizioni affinché sia garantita la sicurezza e l'incolumità di tutti. Il momento decisionale dell'iniziativa con il quale si delibera il viaggio d'istruzione, obbliga i componenti del collegio ad assumere l'onere dell'accompagnamento dei ragazzi, a meno che non sopravvengano, individualmente, cause indipendenti dalla propria volontà legittimamente comunicate al dirigente scolastico.

La prima variabile da considerare nella organizzazione della vigilanza durante i viaggi d'istruzione  è l'età dello studente. Infatti, il dovere di vigilanza degli insegnanti va commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, per cui il dovere di vigilanza ha carattere relativo e non assoluto dal momento che occorre correlare il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni. Con l'avvicinamento degli allievi all’età del pieno discernimento, esso si affievolisce al punto che il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

Emerge dalle  sentenze emesse dalla Corte di Cassazione nel corso degli ultimi in relazione ai profili di responsabilità dei docenti accompagnatori come il momento organizzativo impone alla scuola il preciso dovere di analizzare la composizione delle classi tenendo conto del livello di maturazione degli studenti al fine di approntare un adeguato sistema di vigilanza che può anche derogare al rapporto uno a 15 previsto dalle norme.L'età degli studenti, dunque, con il livello di maturazione e anche la capacità di manifestarlo attraverso un comportamento disciplinarmente corretto sono variabili che vanno ponderate e considerate nel momento dell’organizzativo. Una volta approntata una vigilanza adeguata a queste variabili intervengono le regole ordinarie per la valutazione della responsabilità della scuola.

Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento, anche eventualmente gli alunni di età inferiore a 14 anni, ai quali è la stessa istituzione scolastica che deve rilasciare apposito tesserino di riconoscimento.

Per i viaggi all’estero necessita un documento valido per l’espatrio, che può essere anche collettivo, purché ognuno sia munito di documento di riconoscimento.Di norma i genitori non possono partecipare ai Viaggi. In casi eccezionali, se ciò sarà richiesto dal Consiglio di classe della classe interessato, i genitori potranno partecipare  senza oneri a carico della Scuola e purché dimostrino di aver provveduto a proprie spese alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni.Gli alunni minorenni potranno partecipare ai Viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare. Gli alunni maggiorenni dichiareranno autonomamente la volontà a partecipare al Viaggio e per essi la Scuola informerà le famiglie mediante comunicazione scritta.

I genitori devono essere messi al corrente del programma dettagliato del Viaggio, delle località da visitare, degli alberghi con relativi recapiti ed ogni altra notizia che permetta l’immediato contatto.

La partecipazione ai viaggi d'istruzione degli alunni disabili

Gli alunni in situazione di disabilità hanno diritto al pari degli altri alunni a partecipare ai viaggi d'istruzione. Si pone però un problema organizzativo al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto. Per facilitare la partecipazione degli alunni diversamente abili l’insegnante di sostegno deve valutare le loro esigenze e le difficoltà al momento della programmazione dell’uscita didattica. L’organizzazione  puntuale dei viaggi d'istruzione deve tenere conto della possibile partecipazione degli alunni disabili e/o di eventuali alunni/studenti in situazione di BES .

Nella predisposizione dell'organizzazione si rende necessario verificare preventivamente l'assenza di barriere fisiche o di altra natura nei mezzi di trasporto e nei luoghi di transito e destinazione, inclusi i servizi igienici. Nel caso venga accertata la presenza delle predette barriere devono essere adottate adeguate misure per il loro superamento.

In nessun caso riteniamo sia possibile effettuare attività di integrazione dell'offerta formativa, quali i viaggi d'istruzione, per le quali non sia stata prima valutata la presenza di barriere e, in caso affermativo, previste  adeguate misure di superamento o compensative, in modo da rendere possibile la partecipazione degli alunni disabili, non potendosi, nella nostra scuola che privilegia l'inclusione, stabilire a priore situazioni che comportino la preventiva esclusione degli alunni disabili  ovvero in presenza di alunni che esprimono un BES.

Nel caso dei viaggi d'istruzione a cui partecipano alunni in situazione di disabilità richiedenti particolari compiti di vigilanza o assistenza, all'iniziativa è opportuno che partecipi anche l'insegnante specializzato di sostegno e/o l'assistente ex art. 13 comma 3 della L. 104/1992. Già la Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291 stabiliva la necessità che in presenza di alunni/e con certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, fosse opportuno prevedere anche la partecipazione di un qualificato accompagnatore (docente di sostegno specializzato assegnato all’alunno e/o comunque, in caso di indisponibilità del medesimo, di un docente di sostegno all’interno dell’organico dell’autonomia) e ove previsto anche di un assistente “igienico – sanitario” e/o alla comunicazione: «Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore […], nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione»