A decorrere dal 1 giugno 2023, le funzioni svolte dalle Commissioni Mediche di Verifica del MEF sono state trasferite all'INPS, ai sensi dell’art. 45 commi 3bis e 3ter del DL 173/2022, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, che ha soppresso le CMV operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L’INPS ha comunicato – nel messaggio del 18 maggio 2023, n. 183 – che le richieste di accertamento sanitario dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio online, previa autenticazione/abilitazione ai servizi telematici.

Per inviare la domanda è necessario accreditarsi alla piattaforma dedicata, accedendo al portale tramite le credenziali SPID/CIE/CNS. Dopo aver compilato in ogni sua parte e sottoscritto il modulo AA14, (reperibile dal sito dell’INPS) lo si invierà alla struttura INPS territorialmente competente – corredato della copia del documento di riconoscimento del Dirigente scolastico – tramite la PEC della scuola.

Ottenuto l’accreditamento, si potrà accedere alla piattaforma per la richiesta di visita medico collegiale, a cui si allegherà la documentazione necessaria

Le visite mediche possono essere richieste:

Dietro presentazione di domanda da parte del personale interessato che può essere intesa ad ottenere l’accertamento dell’idoneità psicofisica e/o la pensione di inabilità;

Su iniziativa del Dirigente scolastico nei seguenti casi:

Nell’imminenza del superamento del periodo di comporto (art. 17, CCNL 2007). Il DS avvisa il dipendente che al persistere dello stato di malattia, concluso il primo periodo di conservazione del posto, verrà richiesto l’accertamento di idoneità presso la Commissione Medica dell’INPS

Nei casi in cui, sulla base di evidenze oggettive, valuti nel comportamento del dipendente una potenziale inidoneità psichica o fisica al servizio svolto.

L’invio all’INPS della richiesta di vista medico collegiale è sempre effettuato dall'istituzione scolastica, sia quando il procedimento è attivato dalla scuola, sia quando il procedimento è attivato su richiesta del dipendente.

Si ricorda che l’accertamento medico può essere richiesto dall’interessato o dall’Amministrazione solo nei confronti del personale confermato in ruolo.

Nelle more dell'effettuazione della visita richiesta presso la Commissione medica, il dirigente che ravvisi la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza o l'incolumità del dipendente, oltre che dell'utenza e degli altri membri della comunità educante dispone con provvedimento motivato la sospensione cautelare del dipendente medesimo dal servizio a scuola.

Si tratta di una tutela a carattere provvisorio e strumentale introdotta per la prima volta dall’art. 6 del d.P.R. n. 171/2011. Il relativo provvedimento è disposto su autonoma decisione del dirigente al ricorrere di determinate condizioni di legge.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio va corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di malattia e il relativo periodo è computato ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.

Art. 45 comma 3 bis e 3 ter del D.L. n. 73 del 21/06/20223-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni diinvalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, lecommissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministerodell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1°giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferiteall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorreredalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia edelle finanzenell'attività di coordinamento organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.  3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativadi cui all'articolo 71del testounico dicui aldecreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e56, primo comma, del decretodel Presidentedella Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche adordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli entilocali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall'INPS conle modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generaleobbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano aiprocedimenti in corso al 31 maggio 2023, ne'ai procedimenti per iquali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine dipresentazione della domanda.

Stralcio del messaggio INPS n. 1834 del 18/05/2023

a partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario  di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle citate domande, il dipendente degli Enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.

 Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’Ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’Ente ovvero del facente funzioni.

 

di Luciana Petrucci Ciaschi, continua su Amministrare la scuola n. 8