Spettabile redazione di amministrare la scuola la settimana scorsa sono stato assente da scuola per un intervento chirurgico agli occhi. La scuola mi manda la visita fiscale proprio nel pomeriggio in cui dovevo recarmi dall'oculista per rimuovere i punti. In pratica il medico fiscale non mi ha trovato a casa. Cosa devo fare per non perdere la retribuzione. Grazie per la disponibilità.

Risposta

In merito al quesito posto si premette che in caso di assenza al domicilio durante le fasce orarie, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art.5 del D.L. 12/9/1983, nr. 463 convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983, n.638, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia e nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

I dieci giorni rappresentano il periodo massimo per i quali è possibile operare la trattenuta della retribuzione. Beninteso che la trattenuta stessa dovrà essere commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci.

La sanzione economica in argomento non riveste carattere disciplinare. Essa si fonda sulla circostanza obiettiva dell'assenza al domicilio, senza giustificato motivo, durante le fasce orarie in cui il dipendente aveva l'obbligo di garantire la propria reperibilità in occasione della visita di controllo.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 26/1/1988 ha ritenuto legittima la succitata disposizione di legge che prevede la decadenza dal trattamento economico nella misura fissa ed uguale per i primi 10 giorni di malattia dovendosi ritenere non gravoso per il dipendente l'onere di garantire la propria reperibilità alla visita medico-fiscale durante le fasce orarie e potendo comunque addurre a giustificazione della sua assenza un motivo serio ed apprezzabile.

L'Alta Corte, con la citata sentenza ha dichiarato, invece, l'illegittimità costituzionale dell'art.5, 14°comma della legge 11/11/1983, n. 638 nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima di disporre la decadenza del trattamento economico nella misura del 50% per i periodi di malattia successivi ai primi 10 giorni.

La dichiarazione di incostituzionalità della norma è stata motivata col fatto che la perdita della retribuzione non risulta uguale per tutti come lo è invece per i primi 10 giorni di malattia, in quanto la patologia varia da lavoratore a lavoratore. Ma, soprattutto perché, essendo la durata della malattia incerta ed indeterminata, il dimezzamento del trattamento economico rischierebbe di diventare troppo gravoso e quindi non più adeguato alle esigenze di vita del lavoratore.

La richiamata sentenza quindi giudica legittima la perdita dell'intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare. Per quanto concerne invece la perdita del 50% del trattamento economico per il periodo di malattia successivo ai primi 10 giorni l'Alta Corte, ha previsto un'ulteriore visita fiscale di controllo per rendere applicabile la sanzione. Pertanto solo nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla seconda visita fiscale di controllo sarà possibile disporre la perdita della retribuzione nella misura del 50% per tutta la durata della malattia.

Ai fini della operatività della decadenza dal diritto al trattamento economico è necessario che il medico di controllo constatata l'assenza del dipendente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione contenente l'invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed a giustificare l'assenza al domicilio alla scuola di appartenenza entro il termine di 15 giorni.

Decorso il termine dei 15 giorni senza che il dipendente abbia prodotto alcuna giustificazione o, nel quale caso l'avesse prodotta, la stessa fosse stata ritenuta inidonea a giustificare l'assenza, l'amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio nella misura sopra specificata, dandone comunicazione all'interessato.

La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l'assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi che il dipendente ha l'onere di documentare.

L'amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell'individuazione dei motivi che possono giustificare l'assenza al domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

L'assenza comunque può essere giustificata da parte del lavoratore e in questo caso non scatta alcuna sanzione.

Il lavoratore, infatti, può allontanarsi dalla propria abitazione anche durante le fasce orarie di reperibilità (cioè dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i do­menicali o festivi), purché dimostri che l'assenza è dovuta ad un serio motivo, non coincidente con un comportamento riconducibile a quelle forme di assenteismo che la norma ha voluto reprimere.

Più volte capita che l'assenza del lavoratore sia dovuta al fatto di essersi recato presso il proprio medico di fiducia. La Circ. INPS 19 luglio 1990, n. 171, ha introdotto alcune precisa­zioni in merito a tale eventualità.

In caso di assenza a visita di controllo per pura e semplice contemporanea presenza presso l'ambulatorio del medico curante, la giustificabilità sussiste quando l'orario di ambulatorio del suddetto medico curante coincida totalmente con le fasce orarie di reperibilità, considerando eventualmente anche il tempo necessario al lavoratore per rientrare al proprio domicilio.

In tal caso l'interessato, sempre che non produca copia di documentazione (ricetta farma­ceutica, richiesta di prestazione specialistica ecc.), dovrà esibire dichiarazione del medico cu­rante, rilasciata contestualmente alla visita eseguita (o, al massimo, il giorno successivo), atte­stante l'ora e il motivo della visita e sottoporsi, salvo che non abbia già ripreso il lavoro, al con­trollo ambulatoriale al quale sia stato invitato in occasione dell'assenza alla visita domiciliare.

La predetta dichiarazione del medico curante non può essere considerata sufficiente mez­zo di prova se non venga prodotta dal lavoratore con immediatezza (comunque, non oltre il termine previsto per la comunicazione dei motivi giustificativi dell'assenza).

Nel caso in cui invece l'assenza a visita di controllo è dovuta alla contemporanea pre­senza del lavoratore presso il medico curante per motivi di urgenza, la giustificabilità si intende sussistente se l'urgenza stessa sia valutata positivamente, sempreché ricorrano le condizioni sopra menzionate.

È opportuno che la certificazione sanitaria attesti i motivi che hanno determinato l'urgenza, gli esiti della visita effettuata, oppure quale tipo di prestazione sia stata erogata al lavoratore.

L'INPS ha espresso l'opinione che la giustificazione non annulla però gli effetti della mancata presentazione alla seconda visita, per cui tale seconda assenza comporta la perdita totale del diritto alla retribuzione per i primi dieci giorni. Ha anche precisato che, qualora la seconda visita abbia a riconoscere l'inidoneità al lavoro, ma il lavoratore non abbia giustificato l'assenza alla prima visita, si fa luogo ugualmente all'irrogazione della sanzione relativa alla precedente assenza.

Nel caso specifico si ritiene utile richiamare infine la giurisprudenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 3921 del 20 febbraio 2007. Se una visita medica specialistica può essere effettuata in ore non comprese nelle fasce di controllo, l'assenza da casa del lavoratore malato non è giustificata.

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha ribadito la sua giurisprudenza secondo cui: “l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità”.