1) Permessi per adempiere alle funzioni presso gli uffici elettorali
La normativa di riferimento è l’art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69. “…..è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti”.
Il diritto all’assenza non riguarda solo coloro che svolgono funzioni presso il seggio elettorale (presidente, segretario, scrutatori) ma anche i rappresentanti di lista, che non sono chiamati obbligatoriamente, ma vi partecipano volontariamente, in rappresentanza dei partito o delle forze politiche che li hanno designati. Anche nei confronti dei rappresentanti di lista il datore di lavoro non solo non può negare concessione del permesso ad assentarsi dal lavoro, ma deve altresì corrisponderli la retribuzione.
Pertanto, a tutto il personale dipendente 8 a tempo indeterminato o a tempo determinato) chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (Nazionale ed Europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.
Il dipendente è tenuto ad avvertire il datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione dell’ufficio elettorale. Al termine delle operazioni di voto dovrà giustificare la propria assenza presentando al datore di lavoro copia della documentazione attestante la funzione da lui svolta presso il seggio.
I giorni di assenza dal lavoro per partecipare alle predette operazioni sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa (art. 11 legge n.53/90).
Il beneficio spetta ai componenti il seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti promotori del referendum.
La giornata di domenica (o eventuale altro giorno festivo) in cui i dipendenti esplicano attività lavorativa presso i seggi elettorali viene recuperata in altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione.
Relativamente poi ai dipendenti che usufruiscono dell'orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali, esclusa pertanto la giornata di sabato, hanno diritto al recupero con altro giorno lavorativo ( C.M. 14 giugno 90, n.160).
Pertanto, considerato che le operazioni elettorali di regola si svolgono il sabato, domenica e lunedì, il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo da godere nei giorni successivi concordandolo con l’amministrazione. In particolare:
- Se l’orario di lavoro si svolge dal lunedì al venerdì e le funzioni elettorali sono state svolte dal sabato al lunedì, il dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro per riposo compensativo anche nelle giornate di martedì e mercoledì previo accordo con l’amministrazione;
- Se l’orario di lavoro si svolge da lunedì a sabato il dipendente ha diritto ad assentarsi per riposo compensativo nella sola giornata di martedì previo accordo con l’amministrazione.
Nel caso in cui le operazioni elettorali si prolungassero dopo la mezzanotte di lunedì o nelle prime ore del martedì, il giorno o i giorni di riposo compensativo devono essere prorogate di una ulteriore giornata.
2) Le operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio nella maggior parte dei casi inizieranno dopo la chiusura dei seggi dalle ore 23 in poi e si protrarranno certamente anche dopo le ore 24.
In tal caso qualora l'impegno al seggio per gli scrutatori dovesse prolungarsi oltre le ore 24 della domenica, si dovrebbe applicare il principio giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro con diritto alla normale retribuzione.
Viene infatti affermato che l'unità di misura per retribuire il periodo di assenza dal lavoro per espletare le funzioni elettorali sono i giorni e non le ore (Pret. Torino 2 settembre 1998 - Trib. Torino 20 marzo 1999 e Cass. n. 5695/2002).
La Corte di Cassazione con decisione n. 13166/2006 ha affermato che quando il lavoratore protrae la sua permanenza al seggio per alcune ore del giorno successivo alla chiusura dei seggi (oltre le ore 24 della domenica per sconfinare nelle prime ore del lunedì), ha diritto non a compensazioni o a indennizzi di quelle specifiche ore, ma all'assenza retribuita di tutta la giornata, oppure al riposo compensativo per tutta una giornata.
3) Personale in part time verticale o in servizio in più scuole
In caso di part-time verticale con prestazione concentrata solo su alcuni giorni della settimana il dipendente ha diritto a fruire di tanti giorni di riposo compensativo per quanti sono i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali. Per determinarne esattamente il numero, occorre prendere in considerazione la distribuzione delle giornate di lavoro all’interno della settimana. Esempio. Se il dipendente in part-time verticale lavora tre giorni alla settimana, dal martedì al giovedì, e le operazioni elettorali iniziano il sabato e terminano il lunedì successivo, egli avrà diritto a 3 giorni di riposo compensativo perché sia il sabato e la domenica sia il lunedì sono per lui giorni “festivi o non lavorativi”. Ovviamente i riposi dovranno essere necessariamente fruiti nelle giornate in cui il dipendente è tenuto a rendere la prestazione (tra martedì e giovedì). La stessa cosa va fatta con riferimento al personale che sia in servizio in più scuole (es. spezzoni orari in scuole diverse). In questi casi i riposi saranno fruiti nelle giornate in cui il dipendente è tenuto a rendere la prestazione e dovranno essere concordati con il DSGA (se personale ATA) ed il DS (se docenti) previo accordo tra le due o più scuole
4) Documentazione
Il dipendente, preventivamente, prima di assumere l’incarico, a titolo di preavviso, consegna al dirigente scolastico la copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale.
Successivamente, a giustificazione dell’assenza, presenterà al dirigente:
- la dichiarazione del Presidente del seggio, di presenza al seggio con orari di inizio e fine delle operazioni (Scrutatore e Segretari);
- la dichiarazione vistata dal vicepresidente con indicazione dei giorni e degli orari delle operazioni di seggio (Presidente di seggio);
il certificato del presidente di seggio che comprovi l’incarico ricevuto dalla lista, e di quali elezioni si tratti, con l’orario di inizio di presenza al seggio (soprattutto se questo riguardi anche il sabato) e quello di fine delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno (Rappresentante di lista o componente dei Comitati promotori in caso di referendum).
5) Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale
Per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee non sono previsti specifici permessi. È possibile per il personale a tempo indeterminato, fruire dei permessi retribuiti coma da CCNL, 3 giorni all’anno. Il personale docente sempre con contratto a tempo indeterminato può utilizzare, come permessi, anche i 6 giorni di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 29/11/2007.
La precisazione è contenuta nella nota telefax nr. 3121 del 17/04/1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all’art. 21 comma 3, del CCNL 4/08/1995, ripreso dal suindicato art. 15 del CCNL del 2007 ancora vigente.
Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato accede ai permessi retribuiti alle condizioni previste dall’art. 67 del CCNL 18/1/2024.
Il personale a tempo determinato ha diritto ai permessi previsti dall'art.35 del CCNL 18/1/2024.
Il personale ha altresì la possibilità di fruire dei periodi di aspettativa, in questo caso si perderà il diritto alla retribuzione e il periodo non avrà validità ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto o servizio (TFR / TFS).
Redazione, Amministrare la scuola n.5