Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, nel caso di alunno con insufficienze, sulla base dei voti proposti da ogni singolo docente per ciascuna materia, facendo riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti, considerati gli orientamenti emersi in sede di discussione relativamente all’ammissione o non ammissione dell’alunno, procede, su disposizione del Dirigente Scolastico, alla votazione dell’ammissione o non ammissione. In caso di votazione favorevole all’ammissione dell’alunno, essendo questo prioritario rispetto al voto del singolo docente, tutti i voti insufficienti saranno automaticamente modificati in sufficienze. Sottolineiamo che il Consiglio di classe assume la sua decisione di ammissione o di non ammissione proprio sulla base dei voti proposti, i quali, pertanto costituiscono elemento forzatamente propedeutico alla decisione di ammissione da parte del Consiglio stesso.

Tutto ciò anche perché:

- da una parte è evidente che il giudizio contrario all’ammissione di uno o più docenti non può essere preclusivo all’ammissione stessa dell’alunno se questa è espressione della volontà del Consiglio di classe, unico organo competente a deliberare in materia; se così fosse, infatti, la funzione valutativa, propria del Consiglio di classe, verrebbe svuotata di ogni valore e competenza, in quanto il voto assegnato da un singolo docente, seppure importante ai fini dell’ammissione, diventerebbe però determinante, unico ed esclusivo, ai fini del risultato finale; tale competenza invece appartiene per legge, come più volte sottolineato, esclusivamente al Consiglio di classe che, di conseguenza, assume in toto anche la responsabilità dei voti assegnati definitivamente agli alunni in ciascuna disciplina, seppure precedentemente proposti dai relativi docenti;

- dall’altra, non potendo l’alunno, per esplicita norma, essere ammesso in presenza anche di una sola insufficienza e, nello stesso tempo, essendosi espresso il Consiglio di classe per l’ammissione, le eventuali insufficienze devono per forza di cose (e di legge) essere modificate in altrettante sufficienze.

Di tale operazione, ovviamente, come abbiamo già visto in precedenza, dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta. Analogamente il verbale dovrà riportare specificamente sia i motivi addotti dai votanti favorevoli all’ammissione e sia i motivi addotti dai votanti favorevoli alla non ammissione (è ciò, come abbiamo ancora visto in precedenza, è espressamente richiesto sia dalla Legge n. 241/1990 che dalla normativa specifica qui richiamata).

Un chiarimento è doveroso fare in merito ai criteri che il Collegio dei Docenti può essere chiamato a stabilire in relazione alla valutazione finale.

Premesso che detti criteri sono utili e necessari al fine di avere uniformità di comportamento in sede di valutazione tra i diversi Consigli di classe, è opportuno evitare che detti criteri siano estremamente rigidi e tassativi (per esempio: preciso numero di discipline con insufficienza al di sopra del quale è matematica la non ammissione; automatica non ammissione in presenza di insufficienza stabilita grave dal Collegio, ecc.), in quanto un elenco predeterminato e preciso delle situazioni critiche che si possono verificare in sede di Consiglio finale, con relativa definizione di comportamento, porrebbe i Consigli di classe di fronte a scelte che si presenterebbero obbligate, limitando così l’autonomia del Consiglio stesso in materia e, di conseguenza, esponendo, qui si, le relative delibere a impugnazioni e contenzioso.