si chiede se vi è incompatibilità o se la sottoscritta può concedere dal 1 settembre 2023 aspettativa non retribuita ad un docente, che entrerà in ruolo il 1 settembre 2023 e che attualmente è beneficiario della borsa di ricerca Postdoc.Mobility, erogata dal Fondo nazionale svizzero (FNS, equiparabile al nostro CNR); questo finanziamento terminerà il 31 ottobre 2023, a causa di una interruzione di due mesi che il prof. aveva domandato proprio in concomitanza con le prove del concorso scolastico ordinario italiano. Il prof.ha inoltre vinto la prosecuzione dell'attuale borsa di un ulteriore anno (FNS Postdoc.Mobility, "phase de retour"), in cui dovrà svolgere attività di ricerca in collaborazione con l'Università di Ginevra. La richiesta di aspettativa non retribuita del prof. in questione si estenderebbe quindi dal 1 settembre 2023 al 31 ottobre 2024.
Il prof. ha inviato (qui allegato) anche un documento in cui il FNS precisa che si tratta di borse di ricerca postdottorali, e non di contratti di lavoro subordinato.
Risposta
La legge n.398 del 30/11/99, in materia di borse di studio universitarie, ha esteso quanto disposto per chi frequenta i corsi di dottorato di ricerca, anche ai titolari di borsa di studio post dottorato e di borse per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione universitaria.
La legge n. 498 del 23/12/92, (legge finanziaria 93), all'art.4, comma 2, ha esteso poi lo stesso istituto del congedo straordinario, senza assegni, previsto per il dottorato di ricerca al personale assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi ed Enti internazionali.
Tale disposizione è confluita nell'art. 453, comma 9, del T.U. n.297 del 16/4/94. La circolare ministeriale n. 120/2002 chiarisce che nel predetto art. 453 sono confluite due diverse disposizioni.5
La prima è l'art.65 del DPR n.417/74, emanata quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca, relativo ai docenti distaccati presso Ministeri ed Enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del ministero. Tale disposizione è confluita pressoché integralmente nei commi 1-8 del citato art. 453, peraltro modificato dalla legge n.448/98.
La seconda normativa a cui fare riferimento (confluita nel comma 9 dell'art.453, riprende l'art.4, comma 23, della legge finanziaria 23/12/92, n.498) è relativa al personale assegnatario di borsa di studio da parte di amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati e Enti stranieri o di Organismi o Enti internazionali cui viene applicato lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto per il dottorato di ricerca.
Dalle due predette discipline discendono modalità diverse per l' autorizzazione del congedo.
Per gli incarichi temporanei l'esonero dal servizio è disposto dal Ministero, previa valutazione discrezionale, soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e con oneri a carico degli enti che ne fanno richiesta.
Per quanto concerne, invece, le borse di dottorato o assimilati, la legge prevede esplicitamente il collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento del periodo di prova, in tali casi il collocamento in congedo o aspettativa rientra nella competenza del Dirigente scolastico.
Anche per il personale dipendente che usufruisce delle borse di studio, il periodo di congedo straordinario relativo alla frequenza delle borse di studio, come stabilito dall'art. 6 comma 7 della legge 30/11/89, n.398 deve considerarsi utile ai fini del trattamento di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.
Con riferimento al quesito che si riscontra sulla base delle predette disposizioni è possibile accordare l'aspettativa indipendentemente dal superamento del periodo di prova del docente neo immesso in ruolo a condizioni che abbia perfezionato il rapporto di lavoro con la presa del servizio.