Dopo aver consultato il DM 226/2022 chiediamo comunque se il tutor di un docente neo immesso in ruolo deve avere come requisito i 5 anni di ruolo.In caso di parità di aspiranti tutor, chi prevale?

Risposta

Dall’analisi della normativa di seguito richiamata, si ritiene che per la nomina a docente tutor, i criteri prioritari siano i seguenti:

  1. Il possesso di uno o più tra i titoli previsti all’allegato A, tabella 1del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011(art.12 Decreto 850/15 e art. 12 decreto 226/22);

  2. Ulteriori criteri: il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (Nota 4-10-2021 n. 30345);

  3. “Il docente tutor deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso (ritengo anche sezione staccata se trattasi di secondaria di II grado) del docente in periodo di formazione e prova” (NOTA 15-11-2022 N. 39972).

  4. Non c’è alcuna norma che vieti di nominare un tutor che abbia almeno 5 anni di servizio.

  5. In caso di parità, si potrebbe considerare, nel Collegio dei docenti, l’aggiunta come criterio prioritario l’aver già svolto la funzione di tutor in anni precedenti. D'altronde risponderebbe al comma 3 art. 12 Decreto 226/22:”…il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale”

  6. Il dirigente scolastico potrebbe procedere con le stesse modalità(step) per la individuazione delle funzioni strumentali:

  • fissare un punto all’ordine del giorno nel primo Collegio utile, circa i criteri per la nomina del/i tutor;

  • socializzazione sempre nello stesso Collegio dei criteri richiamati dalle norme di cui ai punti 1,2, 3;

  • formazione di una commissione (neutra) all’interno del Collegio dei docenti, con pieno mandato di curare l’iter procedurale, fino alla nomina, salvaguardando, in tal modo, i criteri di efficienza, efficacia e trasparenza;

  • circolare interna con le istruzioni e la tempistica;

  • richiesta,al dirigente scolastico, degli interessati alla nomina a tutor con la presentazione dei relativi titoli e requisiti;

  • convocazione della Commissione ed analisi dei titoli e requisiti;

  • formulazione della graduatoria e socializzazione della stessa, salvaguardando la privacy (D.l.gs.196/2003 e regolamento 679/16);

  • nomina dei tutor come da modello Euroedizioni.

Normativa di riferimento

D.M. n.850 del 27/10/2015ART. 12 – Docente tutor

“1.All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per idocenti neo-assunti in servizio presso l’istituto.

“2.   …”

“3.Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti all’allegato A, tabella 1del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011 (riportato di seguito)e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale”.

DECRETO 16 AGOSTO 2022, N. 226 - ART. 12 (Docente tutor)

“1.All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i

docenti neo-assunti in servizio presso l’istituto

“2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.

3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutoril possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigentee il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale”.

Tabella A del D.M 8 novembre 2011 

Allegato A Tabella 1 (art. 2, comma 3) TITOLI VALUTABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI (ART. 11, COMMA 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249) 

A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10).

A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5).

A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5).

A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3).

A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5)

A.1.6. Formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali (punti 2).

A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 5).

A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7).

A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3).

A.1.10. Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5).

NOTA MIUR4-10-2021 n. 30345

d) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

“Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 249/2010 – riportato in seguito); la sua individuazione spetta al dirigente scolastico attraverso unopportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti”.

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014).

Art. 11 - Docenti tutor

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti.

2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di: a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

NOTA MIUR   15-11-2022 N. 39972

b) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

“Il docente tutor deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova”.