La fase volta alla rideterminazione del punteggio e la conseguente posizione in graduatoria deriva dall’obbligo di rispettare la previsione contenuta nei decreti ministeriali che procedimentalizzano l’attività dirigenziale di diritto privato.

E come già chiarito da Cass. civ. n. 24216/2017 – n. 13800/2017 – n. 19626/2015, qualora l’atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l’ente pubblico deve sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo, alla stregua del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo affetto da nullità ex art. 1418 c.c.

La Corte di Cassazione, con sent. n. 4057 del 2021, ricorda che l’art. 36. co. 5, del D.lgs. 165/2001 sanziona la violazione delle norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori con la nullità e che tale norma «ha una portata generale che va oltre il più ristretto ambito di applicazione indicato nella rubrica dell’articolo ed è idonea ad attrarre nella sfera della nullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte per le assunzioni a tempo indeterminato dell’art. 35 del decreto». Quindi ribadisce che «la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perchè individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente».

Inoltre Cass. civ., sent. 18699/2019,ha precisato che «la tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicchè è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo». Similmente Cass. civ., sent. 32574/2021 e Cass. Civ., ord. 12460/2022.