Gentilissimi, in vista di una possibile richiesta di aspettativa da parte del DSGA per svolgere altra attività lavorativa a seguito di vincita di concorso a tempo indeterminato presso il Comune di X si chiede:
1) per presentare la domanda di aspettativa, il DSGA deve rispettare un preciso termine di preavviso? Si rammenta che trattasi di vincitore di concorso e quindi soggetto alla tempistica di pubblicazione della graduatoria definitiva e della chiamata effettiva da parte dell'ente locale;
2) la domanda di aspettativa per essere accolta dovrà essere corredata da comunicazione attestante la proposta di contratto ricevuta dal DSGA da parte dell'ente comunale?
3) l'aspettativa per svolgere altra attività lavorativa, secondo il disposto dell'art. 18 del CCNL del 2007 può essere presa solo in riferimento ad un unico anno scolastico, cosa succede però se il periodo di prova termina non il 31 agosto ma in data successiva? Il periodo di aspettativa può terminare con il termine del periodo di prova? (si ponga il caso di una assunzione che avvenga il primo giugno ed il termine del periodo di prova è previsto a novembre essendo di sei mesi).
4) per non incorrere in sanzioni economiche, il DSGA che decide di dimettersi entro quanto lo deve comunicare alla scuola? e da quando valgono le sue dimissioni? Se supera il periodo di prova ad anno scolastico iniziato si potrà subito dimettere?
5) il dirigente scolastico ricevuta la richiesta di aspettativa deve dare comunicazione a quale ufficio? E di conseguenza come sarà sostituto il DSGA in aspettativa?
Si chiede il riferimento normativo valevole per le singole domande.
Si ringrazia.

RISPOSTA

L'art. 18, 3° comma, del CCNL 29/11/2007, ha previsto la possibilità per il personale docente, educativo ed ATA, di usufruire di un periodo di aspettativa, senza assegni, della durata massima di un anno scolastico, per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare il periodo di prova.

La finalità della norma è quella di consentire al dipendente di fare una esperienza lavorativa sia nel settore pubblico che sia nel settore privato.

Pertanto al dipendente è consentito stipulare un altro contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con un'altra amministrazione pubblica o soggetto privato e quindi, poter svolgere l'attività lavorativa e il superamento del periodo di prova presso altro datore di lavoro pubblico o privato. 

Le due condizioni che pone la norma sono:

- la retribuzione che viene posta a carico dell'altra amministrazione;

- la durata, nel senso che l'aspettativa va per anno scolastico e non può avere durata  inferiore all'anno scolastico. La condizione posta dalla norma è infatti quella che il collocamento in aspettativa debba essere per la durata di un anno scolastico.

L'aspettativa in parola non è discrezionale e la relativa domanda non deve essere motivata, a differenza della comune aspettativa per motivi di famiglia.   E' sufficiente che il dipendente esibisca l'altro contratto di lavoro.

Per quanto riguarda la sostituzione del DSGA su posto vacante e disponibile la sostituzione può avvenire procedendo nei termini seguenti:

I FASE:  SOSTITUZIONE CON ASSISTENTI AMMINISTRATIVI TITOLARI DELLA 2°POSIZIONE ECONOMICA

Si procede con la nomina dell’assistente amministrativo titolare e/o in servizio (a tempo indeterminato) interno alla medesima istituzione scolastica che gode del beneficio economico della seconda posizione economica.

II FASE: SOSTITUZIONE CON ASSISTENTI AMMINISTRATIVI TITOLARI DELLA 1°POSIZIONE ECONOMICA O INCARICO SPECIFICO

Esaurita la prima fase, si procede con la nomina dell’assistente amministrativo titolare e/o in servizio (a tempo indeterminato) interno alla medesima istituzione scolastica che gode del beneficio economico della prima posizione economica, o dell’assistente amministrativo già destinatario di incarico specifico (a tempo indeterminato o determinato), soggetti che però non sono obbligati ad accettare l’incarico.

III FASE:SOSTITUZIONE MEDIANTE RICORSO AGLI ELENCHI PROVINCIALI

Esaurita la seconda fase, si procede in via esclusivamente residuale, alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo o assistente amministrativo a tempo indeterminato, oppure immesso in ruolo a decorrere dall’a.s.22/23, oppure assistente amministrativo con contratto a tempo determinato che abbia già svolto l’incarico di DSGA con durata annuale e che sia in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007. Personale di altra scuola della medesima provincia. Sono i cd.  ELENCHI PROVINCIALI che ogni USR, per il tramite degli ambiti territoriali, redige ad inizio di ogni anno scolastico rifacendosi ai criteri definiti nella contrattazione regionale. Criteri finalizzati alla valorizzazione del bagaglio di esperienze professionali acquisite dagli assistenti amministrativi nei trascorsi anni scolastici. Sarà l’ufficio in questo caso a redigere apposita graduatoria a cui attingere per l’assegnazione degli incarichi dei DSGA facenti funzione, personale che sarà utilizzato in altra istituzione scolastica rispetto a quella di titolarità. Con priorità, di norma, di chi chiede la conferma nell’istituzione scolastica nella quale nell’anno scolastico precedente ha svolto analogo servizio.

IV FASE: SOSTITUZIONE CON INTERPELLO NAZIONALE

E’ la possibilità che viene offerta da alcuni anni agli assistenti amministrativi di una provincia di trasferirsi in altra provincia dell’intero territorio nazionale, previo interpello nazionale da parte dell’ambito territoriale di competenza.

Infine esaurite tutte le precedenti fasi rimane l'istituto della reggenza.