Vi chiedo: le 6 ore di lavoro giornaliere devono essere CONTINUATIVE per far maturare due ore di allattamento alla lavoratrice madre? ( es. una docente che presta servizio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e poi rientro dalle 15.30 alle ore 17.30, ha diritto a due ore o ad una sola ora di allattamento?)

Risposta

In materia di allattamento per il personale scolastico bisogna tenere conto  delle disposizioni amministrati vive emanate da Ministero. si veda la Circolare n. 365 del 20/11/1980. Dalle indicazioni fornite dall'amministrazione si evince che i periodi di riposo devono essere raccordati con quello che è l'effettivo orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non settimanale.

Di conseguenza:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore i periodi di riposo saranno di 2 ore;

  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il periodo di riposo è di 1 ora.

Le insegnanti di scuola elementare assunte con contratto a tempo indeterminato hanno diritto ad un solo periodo di riposo della durata di 1 ora, in quanto il loro orario giornaliero di lavoro, di norma, è inferiore alle sei ore.

Nei confronti delle insegnanti delle scuole secondarie ed artistiche la riduzione dell'attività lavorativa per l'allattamento è di un'ora giornaliera.

L'insegnante per beneficiare della riduzione di orario deve presentare apposita domanda scritta, redatta in carta semplice, al Dirigente.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, tuttavia, ha sottolineato l'assoluta necessità di evitare che la riduzione di orario possa provocare fenomeni di "frantumazione delle cattedre" che, qualora si verificassero, verrebbero a creare problemi di funzionalità sul piano dell'efficienza didattica.