Si chiede se il comportamento di un collaboratore scolastico, che durante il periodo di malattia partecipa al corso di formazione sulla sicurezza (modalità on-line) possa costituire un illecito disciplinare?
Risposta
Riguardo il quesito che si riscontra si chiarisce che la questione è stata oggetto di interventi continui della giurisprudenza dove per configurare un illecito disciplinare si è parlato dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente durante lo stato di malattia. Partecipare ad un corso di formazione on line non può ritenersi svolgimento di altra attività lavorativa.
La giurisprudenza pacificamente ha ritenuto che configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, quando lo svolgimento dell'attività esterna sia sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, ovvero nel caso in cui la medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.
La Corte di cassazione in numerose sentenze ha chiarito che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia.
Tuttavia, siffatto comportamento può costituire giustificato motivo di licenziamento ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l'attività stessa - valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'infermità denunciata, nonché alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro - sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del dipendente, con violazione di un'obbligazione che la dottrina inserisce nella categoria dei doveri preparatori e strumentali rispetto alla corretta esecuzione del contratto (Corte Cassazione Sez. Lav. 18 gennaio 2018, n. 1173);.
Pertanto, sebbene il lavoratore assente per malattia non debba necessariamente astenersi dallo svolgere altre attività, queste ultime devono però essere compatibili con lo stato di malattia ed essere conformi all'obbligo di correttezza e buona fede gravante sul lavoratore di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia, con conseguente recupero dell'idoneità al lavoro Corte di Cassazione Sez. Lav. 13 marzo 2018, n. 6047.
Nel caso in questione alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza si ritiene che il comportamento del dipendente non possa considerasi un illecito disciplinare.