Buongiorno,
si chiede un parere in merito a quanto riportato in una sentenza del Tribunale.
In particolare, si chiede se quanto disposto nella sentenza è in continuità con la precedente n. 261/2017 oppure no (riconoscimento da decorrere dall'a.s. 2016/2017 al 2020/2021 oppure dal 11.01.2008 al 2020/2021)
Cosa significa "che tale sentenza non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio"?
Secondo l'avvocato del ricorrente le due sentenze coprono dunque senza soluzione di continuità gli anni scolastici dal 2007/08 al 2020/21 compresi e vanno ovviamente lette in combinato disposto tra loro.
Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.
Di seguito si riportano i punti principali della seconda sentenza:
"Premesso che tra le stesse parti è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Monza, giudice del lavoro, n. 261/2017 depositata il 13.06.2017 (divenuta irrevocabile come risulta dal doc. 18, fasc. ric.) che ha accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati nel periodo dal 11.01.2008 al 30.06.2016 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero a collocarlo al livello stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola e al pagamento delle relative differenze retributive;
Ritenuto - che tale sentenza non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio in quanto, sebbene le questioni in diritto trattate nei due giudizi siano identiche, essa ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità maturata per periodi di servizi non di ruolo diversi da quelli di cui si discute nella presente causa”
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dispone:
“accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 all’anno scolastico 2020/2021 e, per l’effetto, condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE a collocarlo al livello stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola e al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali dovuti nella medesima misura prevista dai CCNL di settore per il personale di ruolo, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 L. n. 724 del 1994”.
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra dall'estratto della sentenza riportato si evince che le due decisioni del giudice devono essere viste in continuità
Infatti il giudice del secondo ricorso giustamente rileva che la sentenza emanata con il primo ricorso non ha valore di giudicato nel secondo ricorso. perchè i giudizi sono due e ogni giudice giudica secondo le domande poste e non può andare oltre petitum.
Pertanto con il primo ricorso è stato accertato il diritto al riconoscimento in carriera del servizio non di ruolo prestato nel periodo dal 11.01.2008 al 30.06.2016. Con il secondo ricorso il giudice ha riconosciuto il diritto alla valutazione dei servizi non di ruolo prestati a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 all’anno scolastico 2020/2021.
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