Si prospetta il seguente caso: una docente a partire da fine ottobre si assenta continuamente alternando congedi per malattia, giorni di L 104/92 , congedi straordinari biennali per il figlio portatore di handicap, non assentandosi nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
La supplente, per ragioni di continuità didattica, è rimasta la stessa.
Quest’ultima in questi giorni si è assentata a sua volta per malattia.
Lunedì si dovrà procedere a stipulare un nuovo contratto fino al 24 aprile. In tal caso in base alle istruzioni operative del MIM ( D.M. 43440 del 19 luglio 2023 in materia di conferimento di supplenze ) la supplente potrà differire la presa di servizio e avrà una nomina giuridica che avrà effetti economici dal momento che prenderà servizio e al suo posto si dovrà conferire una seconda supplenza.
Tuttavia la supplente ci ha trasmesso un certificato medico di malattia la cui durata supera il periodo di assenza della titolare ( che sarà assente fino al 24 aprile per congedo straordinario mentre il certificato di malattia della supplente arriva fino al 25 aprile. ). Il 26 aprile è giorno di sospensione dell’attività didattica e il 27 aprile cade di sabato ( la didattica si svolge su 5 giorni settimanali) – il 28 è domenica e sicuramente il 29 la titolare riprenderà l’assenza.
Si pone il problema se il 29 aprile il nuovo contratto dovrà essere fatto alla prima supplente o a chi la sta sostituendo?
Questo Istituto ritiene che debba essere fatto alla prima supplente posto che il contratto che verrà stipulato con la seconda è basato sull’assenza della prima supplente e termina il 24 aprile : solo se l’assenza della prima supplente dovesse continuare la proroga spetterà per continuità alla seconda.
Si chiede se l’iter succitato sia corretto.

Si chiede per motivi di privacy di non pubblicare il presente quesito.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Risposta

Come correttamente individuato in base al d.m. 43440 del 19 luglio all’art. 4 è previsto che "La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio). Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Soltanto in caso di proroga della supplenza della prima allora il contratto dovrà essere stipulato con la seconda.