Nell'accordo individuale tra Ds e dipendente è corretto quanto sotto riportato:
Fascia di contattabilità: E’ individuata all'interno del proprio orario di servizio come da piano delle attività, tenuto conto che la stessa “non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro”; (art. 14, comma 1, lettera a), del CCNL SCUOLA 2019/2021), indicativamente tale fascia reperibilità sarà dalle 09:00 alle 13:00.
E' corretto che la fascia di reperibilità sia inferiore alle ore giornaliere previste dal piano delle attività?
Esempio un lavoratore lavora 6 ore:
4 ore è contattabile
2 ore è smart....(lavora all'orario che desidera)
Grazie molte anche per la modulistica!!!
Dsga
Risposta
Si premette che dalle norme contrattuali del CCNL 18172024 e dalle norme di legge appare evidente che non siamo in presenza di un nuovo tipo di contratto di lavoro, ma di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione nell’ambito del lavoro subordinato, per le quali occorre un accordo tra le parti stipulato in forma scritta.
come giustamente rilevato nel quesito l'art.14, comma 1 lettera A) prevede che la fascia oraria di contattabilità, indicata nell’accordo individuale, non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro. La disposizione pone un limite massimo, entro il quale deve essere l'accordo a definire la modalità secondo le esigenze del servizio.
Ciò che caratterizza la modalità “agile” di esecuzione della prestazione è l’assenza di precisi vincoli di orario. Pertanto, per quanto riguarda l’orario, le parti sono tenute ad osservare i soli limiti di durata massima giornaliera e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.