Si chiede se un figlio possa richiedere i 3 giorni di permesso mensile ex L. 104/92 per il padre.
La madre, convivente ( e moglie) con il padre ha meno di 65 anni.
L’art. 33 comma 3 della legge 104/92 dopo le diverse modifiche, ultima fra queste quella contenuta nel D.lgs. 105/2022 art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), decorrenza dal 13 agosto 2023, stabilisce che:” Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro, etc.”.
Il padre, nell’ordinamento giuridico in linea retta, definita all’art. 75 c.c. persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio), rientra nel primo grado, quindi incluso fra gli aventi diritto definiti nel citato comma 3 dell'art. 33 e, non nelle eccezioni. Ne consegue che, la condizione della madre, coniuge e convivente del disabile, che non ha compiuto i 65 anni e non è affetta da patologie invalidanti non è vincolante.