In merito all'oggetto si pone il seguente quesito:
un collaboratore scolastico (papà) incaricato fino al 31/08/2025 ha diritto al riposo giornaliero per allattamento avendo la coniuge disoccupata ?
Nel caso in cui ne abbia diritto può usufruirne solamente 2 ore il lunedì e 2 ore il venerdì? (7,12 h. giornaliere)
Si attende risposta
Grazie

 

La disciplina dei periodi di riposo è contenuta negli artt.39 e 40 del Testo unico sulla Maternità e Paternità d.l.vo n.151/2001.

Tali permessi si applicano a tutto il personale scolastico, sia esso con incarico a tempo indeterminato, sia con incarico a tempo determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro.

Al riguardo il CCNL del comparto scuola 2019/2021 all'art.34 dispone: “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001”. Inoltre, per quanto riguarda il personale supplente l’art.35 dello stesso contratto dispone: “Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art.34”.

Ciò premesso si chiarisce che i periodi di riposo spettano rispettivamente alla madre e al padre lavoratore con la precisazione che la loro fruizione avviene in modo alternativo e non concorrente.

Di conseguenza, la lavoratrice madre e il lavoratore padre nei casi previsti dalla legge, hanno diritto per tutto il primo anno di vita del bambino, a un riposo giornaliero per allattamento di due ore, ridotte a una sola ora in caso di orario di lavoro inferiore a sei ore.

L'INPS nella circolare n. 140/2019 ha chiarito

  • che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi dalla nascita, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma;
  • quando la madre è gravemente ammalata;
  • quando la madre è una lavoratrice subordinata che non ne ha diritto (lavoratrice domestica o lavoratrice a domicilio);
  • anche nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

In tali ipotesi il padre lavoratore dipendente, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001

Nel caso prospettato il dipendente personale ATA può beneficiare di 2 ore di riposo per l'allattamento, in quanto, di norma, la prestazione lavorativa giornaliera è di 6 ore o superiore alle sei ore, le cui modalità di fruizione devono essere concordate con il Dirigente, in relazione alle specifiche esigenze di servizio.

Anche il personale supplente annuale e temporaneo può fruire dei permessi in modo analogo al personale a tempo indeterminato.