Gentile Redazione,
Nella mia scuola è in servizio un docente con contratto a tempo determinato fino al 30/06 e una percentuale di invalidità pari al 74%.
In questo mese intendo attivare la procedura di dispensa per incapacità didattica. Già nel mese di dicembre, ho avviato d'ufficio la procedura per richiedere la visita collegiale all’INPS, che è stata fissata per fine febbraio.
Vi chiedo cortesemente:
1. Devo attendere l’esito della visita collegiale INPS prima di procedere con un eventuale recesso dal contratto?
2. Quali provvedimenti dovrò adottare qualora l’INPS accerti una nelle seguenti ipotesi:
o Inabilità assoluta permanente;
o Inabilità relativa permanente?
Considerato:
• che si tratta di un lavoratore a tempo determinato
• con stato di invalidità al 74%
• la sentenza della Corte di Cassazione Corte di cassazione, Sez. Lav. sentenza del 9 marzo 2021, n. 6497 ha stabilito che nei confronti dei lavoratori disabili grava sul datore di lavoro l'obbligo di repêchage, nonché, in applicazione dell'art. 3, co. 3 bis, d. lgs. 216 del 2003, l'ulteriore onere dell'adempimento, in senso positivo, dell'obbligo di accomodamento ragionevole, pure esso inteso come condizione di legittimità del recesso
Rimango in attesa di un vostro celere riscontro.
Cordiali saluti
Risposta
Preliminarmente, va precisato che le visite ispettive vengono comandate dal Direttore generale e non dai dirigenti degli Ambiti territoriali, per cui la dettagliata e motivata richiesta va inviata alla Direzione regionale e per conoscenza allo UAT provinciale che, tuttavia, non ha competenza diretta sugli accertamenti ispettivi.
Qualora anche il parere del dirigente tecnico inviato dall’USR collimi con le risultanze emerse dall’istruttoria della scuola, il Dirigente scolastico emetterà il decreto di dispensa.
Non vi è dubbio riguardo alla competenza del dirigente della scuola, ove il docente presta servizio ad emettere il decreto di dispensa, stante la contrattualizzazione del pubblico impiego e l’attribuzione alle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R.275/1999, delle funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale o periferica in materia di stato giuridico ed economico del personale. Deve peraltro rilevarsi la tacita abrogazione dell'art. 513 del TU Scuola per incompatibilità con la disposizione generale di cui al combinato disposto degli art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999 e 25, comma 4, del D.Lgs.165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Tra gli elementi fondamentali del decreto di dispensa, si segnala la necessità di specificare gli elementi salienti della decisione, affinché il decreto risulti adeguatamente motivato e non generico. E’ necessario cioè esprimere dettagliatamente le lacune riscontrate e le incompetenze rilevate nel merito, con riferimento all’istruttoria compiuta, esplicitando, in chiusura, la possibilità di impugnazione.
Va, peraltro, ricordato, come recentemente espresso dalla sentenza Cass.Civ.sez.lav n.17897 del 22 giungo 2023 che “la dispensa non discende da comportamenti colpevoli dell’insegnante e, pertanto, non implica una responsabilità né postula un giudizio di proporzionalità, poiché non ha carattere sanzionatorio, trattandosi di atto che si limita a constatare l’oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante. È stata, quindi, esclusa la natura disciplinare dell’atto di dispensa per incapacità didattica, in quanto atto reso all’esito di un giudizio che, seppur valutativo, è privo di natura discrezionale, si limita a constatare, sulla base di dati oggettivi convergenti tra loro e sintomatici della mancanza di attitudine all’impiego, o l’oggettiva inidoneità del docente a svolgere le mansioni inerenti all’insegnamento”.
Infine si precisa che l’istituto della dispensa ha un effetto esterno specifico, in quanto, oltre a causare la risoluzione del rapporto di lavoro in atto, inibisce la partecipazione a tutti i successivi concorsi per l’accesso alla stessa tipologia di posto.