Buongiorno Direttore, vorrei farle due domande.
Ho 2 insegnanti che negli anni 1998 hanno usufruito di aspettativa per famiglia ridotta di un terzo, come si inserisce questa assenza in passweb?
Se in passweb trovo già inserito il periodo che precede l'immissione in ruolo, in cui la nomina era solo giuridica, devo cancellarlo? non andrebbe riscattato dalla dipendente? come faccio a sapere se l'ha riscattato?
Analogamente il periodo di indennità di maternità fuori nomina.
Grazie mille
Risposta
I giorni di permesso senza retribuzione non sono utili, così come le aspettative senza assegni e le malattie senza retribuzione.
Su Passweb bisogna verificare che i periodi di ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI siano correttamente valorizzati. Il periodo di servizio non prestato e non utile ai fini pensionistici NON DEVE ESSERE VALORIZZATO, ma deve essere inserito nel giorno immediatamente precedente all’inizio dell’aspettativa il codice di SOSPENSIONE 32 SERVIZIO NON UTILE
Al contrario i periodi di assenza per congedo parentale e quelli di assenza per malattia del bambino, anche se sono senza retribuzione, sono utili e non interrompono il servizio – vedi artt. 47-48- 49 D.Leg.vo 151/2001.
Anche i periodi di assenza per assistenza parenti entro il terzo grado ai sensi art. 42 D. Leg.vo 151/2001 sono utili anche se l’Amm.ne non versa i contributi pensionistici, ma solo le ritenute erariali. Se prestati dopo lo 01/01/1993 si inserisce la retribuzione virtuale.
I periodi per i quali si è percepito solo l'indennità di maternità “fuori nomina” pari all'80% della retribuzione, in base alle tabelle stipendiali quali supplenti, a norma del comma 1 dell’art. 22 e dei commi 1, 3, 4, 5, lett.c) dell’art. 23, del D.lgs. 151/2001non vale ai fini del servizio né ai fini pensionistici (benché possa essere riscattato). Anche i periodo validi solo ai fini giuridici e non economici possono essere riscattati.
Ad avviso di chi scrive le segreterie scolastiche non si devono preoccupare se riscattate o meno dal dipendete, tuttavia nello spirito della giusta collaborazione possono indicare al dipendente tale possibilità-