Con la presente siamo gentilmente a richiedere chiarimenti sull'utilizzazione di un collaboratore scolastico in servizio in una scuola secondaria di 1°.
In particolare il dipendente in questione, a seguito della visita medico competente è stato ritenuto: "idoneo con limitazioni temporanee alla mansione specifica; Evitare attività comportanti: MMC superiore a 10 kg ed attività da eseguirsi all'altezza ed al di sopra del livello delle spalle o lavori che richiedono sforzi prolungati con le braccia (es. pulizia vetri, sollevamento tapparelle, pulizia palestra".

Ciò premesso siamo a richiedere:
1) quali sono gli adempimenti da porre in essere?
2) a quali mansioni potrà essere adibito il collaboratore scolastico nel rispetto delle suddette prescrizioni che gli sono state riconosciute?
3) come conciliare le limitazioni del suddetto dipendente con i bisogni della scuola?
4) come poter dimostrare che "stranamente" tali mansioni corrispondono esattamente a quanto indicato nel piano delle attività del personale ATA?

In attesa di un gentile riscontro si ringrazia anticipatamente

Risposta

Quanto alle domande n. 1, 2 e 3 l medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria (cfr art. 41, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008), sulla base delle risultanze delle visite mediche effettuate esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, 
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) 
inidoneità temporanea;
d) 
inidoneità permanente.
L'art. 42 prevede che il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’
inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Nel caso di specie si tratta di fattispecie di cui alla lett. b) ed il dipendente deve evitare la movimentazione manuale di carichi" (cattedre, banchi, scrivanie, armadietti, sacchi pieni di carta o di pattume, scatoloni pieni di libri o di registri, ecc.) e l'igienizzazione ( ovvero la pulizia degli ambienti).
Alla Tabella A allegata al CCNL 2007 in corrispondenza dell’Area A (
collaboratorescolastico) si legge: “Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”.
Pertanto il collaboratore scolastico potrà essere utilizzato in tutte le mansioni del profilo ad accezione di quelle segnalate nel giudizio del medico competente. L'utilizzazione del dipendente secondo le prescrizioni del medico competente è di competenza del dirigente scolastico (provvedimento di utilizzazione 
temporanea in ottemperanza alle prescrizioni del medico competente) e ovviamente ciò comporterà anche una modifica del Piano delle Attività.

Quanto ai dubbi sollevati con la domanda n. 4, si rammenta che la procedura ordinaria per la verifica dell'
inidoneità è quella del DPR 171/2011 ( competenza INPS) mentre le visite ed i relativi giudizi del medico competente sono possibili solo nell'ambito della gestione della sorveglianza sanitaria. Infatti la competenza all'effettuazione delle visite è ora dell'INPS a partire dal 1° giugno 2023.

Ai sensi del DPR n. 171 del 2011 il dirigente scolastico avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento (cfr CCNL Scuola 2007 art. 17 non modificato dal CCNL 2018);
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Tutto ciò premesso, sul presupposto che la CMV ha formulato un giudizio di inidoneità relativa non specificando le mansioni cui il docente può essere assegnato ma demandando ciò al medico competente, si ritiene che è del tutto corretto richiedere a strettissimo giro la visita del medico per enucleare i compiti incompatibili per il dipendente.


In conseguenza del giudizio della visita si procederà poi agli adempimenti conseguenti e relativi alle mansioni assegnate. Se quindi verrà confermata l'idoneità alla docenza, seppur con alcune prescrizioni, si procederà alla riassegnazione del docente alle classi rispettando - si ribadisce - le eventuali limitazioni prescritte.