Buongiorno, un nostro collaboratore scolastico durante un periodo di malattia dopo un ricovero, si reca al comune per contrarre matrimonio civile senza aver comunicato nulla alla scuola.
Dopo tre mesi ci chiede il congedo matrimoniale per aver contratto matrimonio e alla domanda quando avverrà/o quando è avvenuto il matrimonio ci comunica che l'aveva già contratto mesi prima in un periodo che coincideva con quello della malattia. E' compatibile che in una giornata di malattia la dipendente si rechi presso il Comune per contrarre matrimonio?
Risposta
Con riferimento alla disciplina del permesso per contrarre matrimonio bisogna tenere conto dello specifico rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato per capire la collocazione temporale del permesso e la richiesta entro i 2 mesi dalla contrazione del matrimonio.
Accertato ciò si fa notare che il dipendente non era tenuto ad informare la scuola sulla data di celebrazione del matrimonio se non in sede di richiesta del permesso. Ciò nel momento in cui il dipendente esercita il diritto a fruire del permesso perchè l'amministrazione ha il dovere di verificare i presupposti per poter autorizzare il permesso.
Resta l'ultimo aspetto l'aver celebrato il matrimonio mentre era assente per malattia. Di solito la giurisprudenza ha rilevato l'incompatibilità della prestazione di altra attività lavorativa durante l'assenza per malattia, in quanto si parte dal presupposto che il dipendente assente per malattia se è impedito a prestare l'attività di servizio lo deve essere anche per lo svolgimento di altra attività lavorativa.
Celebrare il matrimonio non è come prestare altra attività lavorativa. Di conseguenza non si tratta della fruizione del permesso in contemporanea con l'assenza per malattia. Non c'è sovrapposizione di congedi.
Di conseguenza se la richiesta del permesso per matrimonio è avventa nel rispetto delle regole seguenti è del tutto regolare.
PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO
Il permesso per matrimonio ha la durata di 15 giorni e spetta di diritto indistintamente a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in rapporto alla durata del rapporto di lavoro. Esso costituisce uno dei pochi diritti soggettivi perfetti che il dipendente vanta nell'ambito del rapporto di lavoro.
L’articolo 15, comma 3, del CCNL 2007, in riferimento al personale docente e ATA a tempo indeterminato, dispone quanto segue: Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. Mentre relativamente al personale docente ed ATA a tempo determinato l’articolo 19, comma 12, del Contratto, stabilisce che: Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Pertanto il personale a tempo determinato può fruire del permesso entro i limiti della durata del rapporto di lavoro. Cosicché, ad esempio un docente o ATA con contratto al 30/06/18 o al 31/08/18 che si sposa il 30/09/2018 non potrà fruire del permesso, in quanto al di fuori del rapporto di lavoro; un docente o ATA con contratto al 30/06/18 o al 31/08/18 che si sposa il 01/06/2018 potrà usufruire del permesso, secondo le modalità sopra indicate.
Nel periodo di permesso deve essere compreso anche il giorno della celebrazione del matrimonio.
Il permesso non può essere fruito frazionatamente, in quanto la norma contrattuale prevede che siano consecutivi i 15 giorni. Il computo dei 15 giorni avviene secondo calendario.
Al dipendente, con l'art.13, comma 3, del CCNL 2007, è stata concessa la facoltà di stabilire la data di fruizione del permesso entro determinati limiti. In particolare, la norma stabilisce che la fruizione del permesso può essere anticipata di una settimana rispetto alla data stabilita per la celebrazione del matrimonio e, comunque, non oltre due mesi successivi alla celebrazione stessa.
Può essere concesso una sola volta anche se il dipendente contrae in tempi diversi prima il matrimonio civile e poi il matrimonio religioso.
Il congedo per matrimonio spetta anche nel caso in cui il dipendente contragga seconde nozze.[1]
[1] In questo senso la pronuncia del TAR Lazio 20/11/95, n. 1760;