Buongiorno, quest'anno in questo istituto sono disponibili due posti di collaboratore scolastico in plessi ubicati in comune diverso da quello della sede centrale.
Presso questo istituto sono arrivati per trasferimento due collaboratori in possesso di legge 104.
Si chiede: si deve mettere in discussione l'intera assegnazione nel senso che non essendoci posti sulla sede centrale vanno nei plessi i collaboratori già titolari sulla sede centrale non in possesso della legge 104, oppure non essendoci posti disponibili, i nuovi arrivati, anche se in possesso della legge 104, saranno assegnati ai plessi ubicati in comune diverso.
Grazie.
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce in via preliminare che l'assegnazione dei docenti e del personale ATA alle sedi di servizio non sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto ma si tratta di materia che rientra nel novero delle prerogative datoriali (art.5, co.2 D.L.vo n.165/2001. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
Su tale materia anche il CCNL 2019/2021 prevede come forma di partecipazione il confronto sindacale sui criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio del personale (art.30, co.9, lett. b2) ) CCNL 2019/2021).Sull'argomento il MIUR con nota Prot. n. 6900/2011, nel ribadire che i criteri per l'assegnazione dei docenti e del personale ATA alle sedi scolastiche non sono più oggetto di contrattazione, ribadisce comunque le seguenti indicazioni.
Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti criteri:
1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
2) maggiore anzianità di servizio;
3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;
4) le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno essere inviate alla direzione dell'istituto, prima dell'inizio delle lezioni.
5) Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola del provvedimento di assegnazione.
Le predette operazioni saranno oggetto di confronto sindacale ai sensi dell'art. 30 del CCNL – comparto scuola.
Ciò premesso si chiarisce che il collaboratore scolastico che gode della legge 104 trasferito nello stesso comune ha diritto ad essere assegnato nel plesso più vicino al domicilio dell’assistito, ma sempre nell'ambito dello stesso comune.Il contratto sulla mobilità per chi fruisce della legge 104/92 (in particolare disabilità personale e assistenza al disabile) disponendo per questi la precedenza nei movimenti a domanda e l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto. In particolare l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto ha proprio l’obiettivo di evitare che chi fruisce ti tale legge non venga allontanato dalla sede di titolarità.
Le stesse disposizioni recepite nel contratto di mobilità sono già presenti nell'art. 33 commi 3 e 5 della legge 104, in cui si prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Il comma 6 che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Per sede s'intende il Comune. La giurisprudenza ha affermato che non è illegittima l'assegnane ad altro plesso dello stesso comune.Pertanto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza il personale che assiste il disabile e in servizio nel plesso A può essere assegnato al plesso B sempre dello stesso comune. Ciò non lederebbe il diritto sancito dall’art. 33 comma 5 della legge 104/92 e la contrattazione di istituto che prevedrebbe ciò sarebbe legittima.