Una docente in aspettativa senza assegni per anno sabbatico dal 01/09/2021 al 11/06/2022 chiede la concessione dei 3 giorni di permesso retribuito dal 15/06/22 al 17/06/22. L’interessata sostiene che i permessi le spetterebbero secondo il seguente orientamento ARAN (raccolta orientamenti del 2016):

"La disciplina dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali individua l’ammontare di permessi di cui ciascun dipendente può usufruire nel corso di un anno scolastico, ma non contiene alcuna disposizione in merito al criterio di maturazione degli stessi. Pertanto, in assenza di una espressa previsione, si ritiene che il beneficio non sia correlato al servizio prestato, ma possa essere riconosciuto indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento". Si chiede pertanto se i permessi retribuiti in caso di assenze senza assegni che interrompono carriera e anzianità contributiva vadano concessi per intero, riproporzionati o negati.

Risposta

Con riferimento al quesito che si riscontra a nostro parere prima di esaminare la questione se spetta o meno il permesso per motivi familiari, bisogna valutare la correttezza della concessione dell'aspettativa per anno sabbatico. Tale aspettativa ha la durata di 12 mesi cioè un intero anno scolastico. Pertanto il termine dell'aspettativa fissato all'11 giugno 2022, alla luce della disposizione che regola tale forma di aspettativa non appare corretto. L'aspettativa è di 12 mesi e non può essere frazionata e si ha diritto ad un anno ogni 10 anni di servizio.

Sulle modalità di applicazione di questa particolare forma di aspettativa dobbiamo richiamare la Circolare del MIUR  n. 96 del 28 marzo 2000 in cui espressamente si afferma: “Si trasmette per opportuna conoscenza copia dell’allegata nota n. 7574 del 6 marzo 2000 con la quale l’Ufficio legislativo di questo Ministero, a seguito di un quesito formulato dallo scrivente Gabinetto, ha espresso il proprio parere in merito ad alcuni punti – sui quali erano sorti dubbi interpretativi – dell’art. 26 – comma 14 – della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto per i docenti e dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova, la possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno ogni dieci anni.
In particolare l’Ufficio legislativo ha chiarito:

  • che la richiesta di fruizione del periodo di assenza in parola, avanzata dall’interessato, è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione;

  • che tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore a dodici mesi, a norma del richiamato art. 26, esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione.”

Anche il Ministero del Tesoro ha fornito delle indicazioni sulle modalità di fruizione di questa particolare forma di aspettativa con la nota del 26 aprile 2000 

La disposizione trova applicazione nei confronti dei Dirigenti Scolastici per effetto dell'art. 22, c. 6, del CCNL 11/4/2006 dei Dirigenti e nei confronti dei docenti per effetto dell'art.15, comma 7, del CCNL 2007.

Dalle richiamate disposizioni amministrative si evince che:

  • L’aspettativa non retribuita spetta fino a un massimo di 1 anno ogni 10 (compreso il primo decennio);

  • I docenti in prova e i docenti con contratto a tempo determinato sono esclusi da questa forma di aspettativa;

  • Non è consentito il frazionamento dell'aspettativa nell'ambito di un anno scolastico o di un decennio, come chiarito dalla C.M. n.96 del 28/3/2000 “l'avvenuta fruizione di un periodo di aspettativa a norma del richiamato art.26 sia pure inferiore all'anno scolastico esaurisca, nell'arco del decennio in considerazione, la possibilità per il personale interessato di richiedere, allo stesso titolo, ulteriori periodi di assenza”. Ciò comporta che la fruizione di un periodo inferiore ad un anno esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione.