Raccordare le norme del codice dei contratti con il regolamento di contabilità scolastica
Le semplificazioni del d.lgs. n.36/2023 non riguardano solo la fase di gara ma anche le modalità di verifica dell’intervenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a regola d’arte, secondo le indicazioni tecnico progettuali e normative oltre che nel rispetto delle tempistiche contrattuali.
Trattasi delle procedure di collaudo, ovvero di verifica di conformità se ci si riferisce al comparto dei servizi e delle forniture, con la facoltà, in entrambi i casi, di sostituirle con i più semplici certificati di regolare esecuzione, specie laddove si tratti di appalti di valore contenuto, inclusa la possibilità, per il caso dei lavori, di accorciare le ordinarie tempistiche semestrali previste per portare a termine i collaudi, laddove comunque previsti.
Il nuovo regolamento di contabilità d.i. 129 del 28/8/2018 non riporta più l’art. 36 Collaudo dei beni previsto dal d.i. 44/2001; lasciando qualche dubbio sulla sua completa abrogazione in quanto l’art. 17 (Mandati di pagamento) del DI 129/2018 continua a prescrivere che alle fatture “… è, inoltre, allegato il verbale di collaudo”.
Insieme al collaudo scompare anche la certificazione della regolarità del lavoro e delle forniture, ma sempre l’art. 17 (Mandati di pagamento) del DI 129/2018 continua a prescrivere che “il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi”.
Vediamo cosa dice la normativa in merito. I principi generali del codice civile sono previsti dall’art. 1662, comma 1, Codice Civile: “il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori” e l'art. 1519 ter Codice civile “Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”. Quest’ultimo articolo è stato abrogato dall'art. 146, comma 1 lett. s) d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, tuttavia l’articolo 129 del codice del consumo rubricato “conformità al contratto” ci dice quali sono gli obblighi del venditore e recita testualmente: “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.Si presume che beni di consumo siano conforme al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
- sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione un modello
- presentano la qualità delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatti al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura.
- sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Per le pubbliche amministrazioni Il riferimento è all’articolo 116 del d.lgs. 36/2023, che prende il posto, del precedente articolo 102, di cui peraltro conferma l’intitolazione, pur con modifiche tanto di natura formale che sostanziale.
L’articolo 116 riproduce l’impostazione omnicomprensiva volta a regolare, nella stessa norma, tanto i lavori che le forniture ed i servizi, ribadendo un’opzione già fatta propria dal d.lgs. 50/2016.
L’intero articolato trova peraltro completamento nell’all. II.14, sostitutivo del vecchio DM 49 del 2018, oltreché, per quanto riguarda i costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche, nell’all. II.15.
Per cui la norma prevede in caso di lavori: CERTIFICATO DI COLLAUDO. In caso di servizi e le forniture: VERIFICA DI CONFORMITÀ. Entrambi, tuttavia, possono essere sostituiti dal Certificato di regolare esecuzione (che è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto). Il termine collaudo (dal latino cumlaude, ovvero “a opera d’arte”) nell’ambito dell’ingegneria, si riferisce ad una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare il corretto funziona mento di un’opera di ingegno prima che questa venga destinata all’utilizzo. Con le operazioni di collaudo si misura e si valuta la risposta dell’opera progettata a determinate condizioni che sono identiche o che simulano le condizioni reali alle quali si prevede che l’opera sarà sottoposta durante il suo utilizzo. Il procedimento di collaudo comprende tutte quelle attività che iniziano con il provvedimento di nomina del collaudatore e si concludono con l’approvazione dell’atto di collaudo, che costituisce il documento finale di detto procedimento. Le predette attività devono quindi fare essenzialmente riferimento sia agli adempimenti richiesti al collaudatore (accertamento della rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto nonché della regolarità tecnico-contabile, esame delle eventuali riserve ed emissione del certificato di collaudo e di re lazioni riservate) che a quelli di specifica competenza dell’amministrazione, la quale, dopo avere esaminato il certificato e le relazioni del collaudatore, delibera sia sull’aspetto tecnico che contabile. Il collaudo costituisce una procedura necessaria, che l’amministrazione appaltante ha non solo il diritto, ma anche il dovere di effettuare, al fine di accertare la buona esecuzione dell’opera. Il collaudo non entra nel merito della scelta progettuale in base alla quale l’opera è stata eseguita e pertanto prescinde, anche, da valutazioni in ordine al costo dell’opera, in riferimento a diverse o più economiche soluzioni progettuali. Per cui, a differenza del collaudo che noi facciamo nelle istituzioni scolastiche, il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che l’opera sia stata eseguita in conformità ai patti contrattuali e alla regola dell’arte. Alle disposizioni preliminari ed al meccanismo procedurale di detto accertamento era dedicato l’intero Titolo XII del Reg. 554/99. Nel successivo Reg. 207/2010 l’argomento è invece trattato dall’articolo 215 all’art. 238 del Titolo X. Come si diceva in premessa, va considerato che il vecchio articolo 102 prevedeva, al comma 8 l’adozione, peraltro mai avvenuta, di un appo sito decreto ministeriale per definire e discipli nare le modalità tecniche di svolgimento del col laudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione disponendo altresì che, fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, continuasse ad applicarsi quanto previsto nel decreto 207 del 2010, attuativo dell’ancor più risalente codice “de Lise” adottato nel 2006. In forza del carattere auto applicativo del nuovo codice, il quadro normativo può vice versa definirsi da subito completo e pienamente operante, proprio in virtù dell’esistenza dei predetti allegati, ancorché anche in questo caso ne sia previsto l’aggiornamento dei contenuti che, come nelle altre fattispecie, quando verrà opera to, farà degradare la forza delle relative previsioni, oggi aventi forza di legislazione primaria, a livello regolamentare. Per i contratti “sotto soglia” comunitaria l’articolo 116 rinvia al comma 7 dell’articolo 50. Tanto premesso, tra le novità di maggior rilievo deve anzitutto segnalarsi l’eliminazione di ogni riferimento alla disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore ai valori di riferimento comunitari, già contenuta negli ultimi tre periodi del secondo comma dell’ex articolo 102, casistica che trovasi ora collocata, con sintetica
quanto innovativa previsione, all’interno della parte dedicata a tale contesto. Al riguardo, il comma 7 dell’articolo 50 di spone, con previsione del tutto unitaria, che la stazione appaltante possa, sotto soglia, sostituire il certificato di collaudo, o di verifica di coformità, con quello di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal Responsabile Unico del Progetto ovvero, se nominato, dal direttore dell’esecuzione. In passato era previsto che per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi sotto soglia comunitaria, fosse sempre facoltà della SA sostituire il certifica to di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, mentre per i lavori di importo compreso tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto mai adottato, potesse essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. In questo senso l’articolo 28 dell’allegato II.14 sana l’evidenziata carenza stabilendo che le stazioni appaltanti possano avvalersi di tale facoltà anche per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, ed inferiore alla soglia comunitaria, con la sola eccezione delle opere, di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, salvo che si tratti di lavori di manutenzione; delle opere e dei lavori di natura prevalentemente strutturale, quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; dei lavori di miglioramento o adeguamento sismico; delle opere da realizzarsi in regime di finanza di pro getto, locazione finanziaria, contratti di disponibilità e contratti per l’affidamento di servizi globali (contraente generale); delle opere e dei lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori. Ampliato l’ambito in cui al certificato di collaudo può sostituirsi quello di regolare esecuzione. Al di fuori di tali fattispecie specificamente individuate risulta quindi ampliato l’ambito, definito per legge, nel quale è possibile per le stazioni appaltanti scegliere di sostituire, a fini di semplificazione, il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione che, come detto, è emesso dal Direttore dei lavori entro tre mesi dall’ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto ed è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza come prevede l’articolo 28, comma 3, dell’all. II.14. Da notare al riguardo che il vecchio articolo 237 del DPR 207/10, in vigore fino al 30 giungo u.s. prevedeva che il certificato di regolare esecuzione fosse emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento. Da notare ancora che l’all. II.14, nel riordina re l’intera materia dell’esecuzione, non riproduce più la previsione di cui all’articolo 15, terzo comma, dell’ex DM 49/2018, secondo la quale, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, era consentito sostituire il certificato di regolare esecuzione con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture emesse dall’operatore economico. Resta quindi confermato come la più recente disciplina riguardante la verifica finale dei ter mini e delle modalità con le quali le prestazioni oggetto di realizzazione in base a contratti di appalto sono state eseguite, in parte innova ed in parte conferma, quanto già previsto dal d.lgs. 50/2016. Immutata, ad esempio è l’attuale regolazione dell’incompatibilità per gli incarichi di collauda zione e verifica, che il nuovo comma 6 riporta in termini totalmente pedissequi rispetto al disposto del vecchio articolo 102, comma 7, mentre il senso delle modifiche appare peraltro evidente da un lato nel senso dell’ulteriore equiparazione, pur nella differente disciplina, delle regole vale voli per i lavori anche alle forniture e i servizi (in questo quadro si pone, ad esempio, il già segnalato rinvio del comma 5 al 4); dall’altro della semplificazione di cui è testimonianza l’ampliato utilizzo del certificato di regolare esecuzione. L’obiettivo è sempre quello di velocizzare la messa a terra degli investimenti di cui collaudi, verifiche di conformità, ecc. costituiscono l’ul timo passaggio non meno importante di tutti i processi realizzativi. Per concludere nelle II.SS. a norma dell’Art. 17 comma 3 del D.I. 129/2018 e della normativa in materia di appalti in fase di liquidazione delle fatture riguardanti l’acquisto di beni o servizi, il DSGA deve provvedere, a sua firma, alla reda zione del certificato di regolare esecuzione delle forniture e/o servizi anche apponendo un visto sulle fatture di spesa.
Viceversa nel caso di acquisto di beni e ser vizi soggetti ad essere inventariati va allegato un verbale di collaudo del bene. Per cui, se pur impropriamente usato il ter mine collaudo dei beni, nelle II.SS. al momento dell’iscrizione dei beni nel registro degli inventari va redatto il verbale di collaudo che:
- dovrà essere redatto dal DSGA contestualmente alla consegna e/o installazione del bene, in contraddittorio con la Ditta fornitrice;
- per tipologie merceologiche particolari con specifiche caratteristiche tecniche, potrà es sere nominata una Commissione ad hoc da individuare fra il personale competente in materia;
- ai fini della garanzia dei profili di responsabilità del consegnatario, la redazione del verbale di collaudo, ove necessario, e la registrazione del bene in inventario devono essere eseguiti tempestivamente.
di Maria Rosaria Tosiani su Amministrare la scuola n. 6