La richiesta e la conseguente assegnazione del CIG, prima dell’emanazione della legge n. 136/2010, rispondevano alla diversa esigenza di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Autorità. Il CIG è ora divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.
Nell’ambito della disciplina dettata agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, avuto riguardo alla ratio della norma, volta a tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera, l’indicazione dei codici CIG e CUP assume la finalità di rendere l’informazione “tracciante”. Il riferimento ad un determinato CIG (ed eventualmente CUP) consente di ricondurre il pagamento per prestazioni comprese in subcontratti rientranti nella filiera al contratto stipulato dalla stazione appaltante con l’appaltatore.
Pertanto, il versamento del contributo all’Autorità è dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici secondo le modalità e l’entità stabilite nelle delibere annualmente emanate ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Da ultimo, con deliberazione del 3 novembre 2010, tenuto anche conto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato ribadito l’obbligo a carico del responsabile del procedimento di registrarsi presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), che attribuisce un “numero di gara” ad ogni nuova procedura di affidamento, determinando l’importo dell’eventuale contribuzione in relazione al valore presunto del contratto; successivamente il responsabile del procedimento provvede all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il Sistema assegna un CIG, fissando altresì l’importo dell’eventuale contribuzione a carico degli operatori economici. Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG gli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di acqua, la fornitura di energia elettrica o gas naturale, di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006.
La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.
Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati senza lo svolgimento di una gara o la richiesta di offerta, come ad esempio per mezzo del Mercato elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, il CIG va inserito nell’ordinativo di pagamento. Analogamente, qualora la stazione appaltante sia esclusa dall’obbligo di contribuzione in favore dell’Autorità o nei casi in cui il contratto sia eseguito in via d’urgenza, il CIG è richiesto, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento.
E’ opportuno puntualizzare che il CIG deve essere richiesto anche con riferimento ai contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, benché in tale lasso temporale fosse prescritta l’indicazione nei pagamenti del solo CUP. La richiesta del CIG, in tal caso, deve essere avanzata tempestivamente ora per allora.
Da ultimo, si precisa che la normativa non impone agli operatori della filiera l’indicazione del CIG nell’ambito delle fatture emesse per l’esecuzione del contratto o del subcontratto.