Per la copertura delle supplenze del personale ATA che si sono resi disponibili in seguito alle recenti progressioni di carriera e all'assegnazione degli incarichi di elevata qualificazione, il Ministero ha precisato con la nota 161812 del 10 ottobre 2024 che anche per il personale ATA si applica quanto previsto dall'articolo 4 commi 1 e 11 della legge 03 maggio 1999, n. 124. In base all'articolo 4, commi 1 e 11, della legge 03 maggio 1999, n. 124:" Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo". Comma 11: "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico."
Ne consegue, pertanto, che, fatta salva la verifica delle operazioni già effettuate, alla copertura dei posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali. Viceversa, in relazione al caso delle supplenze relative alla copertura dei posti di assistente amministrativo, resisi disponibili per effetto del conferimento di un incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’Intesa del 27 giugno 2024, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, della legge 03 maggio 1999, n. 124, a norma del quale alla copertura dei posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Si invita, inoltre, ciascun Ufficio Scolastico Regionale, laddove i parametri fissati dall’Intesa del 27 giugno 2024 dovessero risultare insufficienti per garantire l’integrale copertura del fabbisogno di incarichi di elevata qualificazione, tenuto conto della peculiarità del quadro regionale di riferimento, ad attivare le necessarie interlocuzioni con le Organizzazioni Sindacali aventi titolo, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 del CCNL 2019/2021.
Il Ministero ricorda che non è possibile il conferimento di reggenze ad assistenti amministrativi che hanno già ricevuto incarico annuale per lo svolgimento di mansioni superiori, anche a fronte delle modifiche apportate dal nuovo CCNL.